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Document 31991R1478

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1478/91 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo giallo da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    GU L 138 del 1.6.1991, p. 80–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1478/oj

    31991R1478

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1478/91 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo giallo da parte delle navi battenti bandiera della Francia -

    Gazzetta ufficiale n. L 138 del 01/06/1991 pag. 0080 - 0080


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1478/91 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1991 relativo alla sospensione della pesca del merluzzo giallo da parte delle navi battenti bandiera della Francia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3926/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permese per il 1991 e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 793/91 (4), prevede dei contingenti di merluzzo giallo per il 1991;

    considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

    considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo giallo nelle acque della divisione CIEM VIII d da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia hanno esaurito il contingente assegnato per il 1991,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di merluzzo giallo nelle acque della divisione CIEM VIII d eseguite da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Francia per il 1991.

    La pesca del merluzzo giallo nelle acque della divisione CIEM VIII d eseguita da parte di navi battenti bandiera della Francia o registrate in Francia è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1991. Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2. (3) GU n. L 378 del 31. 12. 1990, pag. 1. (4) GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 2.

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