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Document 31991R0879

    Regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

    GU L 89 del 10.4.1991, p. 28–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/879/oj

    31991R0879

    Regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

    Gazzetta ufficiale n. L 089 del 10/04/1991 pag. 0028 - 0032


    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria (1), in particolare l'articolo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 597/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Bulgaria e alla Romania; che le spese di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità europea; che, ai fini dell'esecuzione dell'azione d'urgenza, è necessario stabilire le modalità di applicazione per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

    considerando che, ai fini della fornitura in parola, è opportuno utilizzare prodotti resi disponibili in seguito a misure d'intervento; che, date l'entità e l'ubicazione delle scorte d'intervento, si dovrebbero mobilitare complessive 2 000 tonnellate di burro e 5 300 tonnellate di latte scremato in polvere immagazzinate in Francia e in Germania; che, per garantire corrette condizioni di concorrenza, è opportuno consentire agli offerenti di prendere in consegna la merce presso l'organismo d'intervento tedesco o presso quello francese, con la connessa facoltà di inoltrare le offerte presso l'uno o l'altro di questi organismi;

    considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 597/91, la fornitura è aggiudicata mediante licitazione; che tale procedura deve consentire di determinare, per i prodotti messi a disposizione dai citati organismi d'intervento le spese di trasformazione, condizionamento e trasporto fino ai luoghi di destinazione, per il burro, nonché le sole spese di trasporto di un prodotto nello stato in cui trovasi, per il latte scremato in polvere; che, in forza del medesimo regolamento, i prodotti forniti non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari;

    considerando che, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, è necessario determinare le modalità di costituzione delle cauzioni, nonché le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (5), da un lato, e del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 863/91 (7), dall'altro;

    considerando che, per la determinazione delle spese di fornitura e per la costituzione delle cauzioni, è opportuno, al fine di procedere in modo equilibrato e confacente alla realtà economica, applicare i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (9);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    Si procede mediante gara, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 597/91 e del presente regolamento, alla determinazione delle spese relative alle seguenti forniture:

    1. Fornitura alla Bulgaria di 2 000 t di burro, avente tenore di grasso pari o superiore all'82 %, detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

    La fornitura comprende:

    - la trasformazione dei prodotti messi a disposizione dai suddetti organismi in panetti di 250 g, avvolti in carta a base di alluminio;

    - l'imballaggio in scatole da 10 kg, in ragione di 40 panetti per scatola;

    - la consegna, a mezzo autocarro frigorifero franco destinazione, al seguente indirizzo: Miekokombinat Serdika Ohridsko ezero 5, Sofia - Bulgaria

    2. Fornitura alla Bulgaria di 3 300 t di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

    La fornitura consiste nella consegna del prodotto nello stato in cui trovasi, messo a disposizione dai suddetti organismi, all'indirizzo di cui al punto 1.

    3. Fornitura alla Romania di 2 000 t di latte scremato in polvere, detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

    La fornitura consiste nella consegna del prodotto nello stato in cui trovasi messo a disposizione dai suddetti organismi, franco destinazione, al seguente indirizzo: Azienda lattiero-casearia Buftea, Bucarest. Articolo 2

    1. Gli interessati presentano la propria offerta presso l'organismo d'intervento tedesco o presso quello francese, i cui indirizzi sono riportati nell'allegato II, entro le ore 12 del 16 aprile 1991.

    2. L'offerta indica nome e indirizzo dell'offerente ed è valida soltanto se:

    a) reca esatto riferimento a una delle tre forniture di cui all'articolo 1;

    b) riguarda la totalità del quantitativo previsto per la fornitura di cui trattassi, come specificato all'articolo 1;

    c) indica un importo in ecu per tonnellata, relativo all'esecuzione dell'intera fornitura;

    d) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 20 ecu per tonnellata a favore dell'organismo d'intervento;

    e) è corredata dell'impegno scritto dell'offerente a consegnare la merce, secondo le modalità prescritte, entro il 1o giugno 1991, presso i luoghi di destinazione indicati all'articolo 1. Articolo 3

    1. Gli organismi d'intervento tedesco e francese comunicano alla Commissione le offerte ricevute al più tardi ventiquattr'ore dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

    2. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione:

    - fissa l'importo massimo per le spese di fornitura, oppure

    - decide di non dar seguito alle offerte, nel qual caso può essere indetta una nuova gara.

    Se è stabilito un importo massimo, la fornitura è aggiudicata all'offerente che propone il valore più basso.

    3. Nelle quarantott'ore successive alla notifica della decisione di cui al paragrafo 2 allo Stato membro interessato, l'organismo d'intervento informa tutti gli offerenti, mediante telecomunicazione scritta, circa l'esito della loro partecipazione alla gara e comunica all'aggiudicatario l'assegnazione della fornitura. Articolo 4

    1. In caso di non accoglimento dell'offerta o se le offerte presentate non vengono evase, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) è svincolata immediatamente.

    2. Le obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:

    a) per gli offerenti: l'irrevocabilità dell'offerta fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

    b) per l'aggiudicatario:

    - costituire la cauzione di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

    - prendere in consegna presso l'organismo d'intervento i prodotti messi a disposizione per la fornitura. Articolo 5

    1. Prima del ritiro del burro o del latte scremato in polvere, l'aggiudicatario costituisce a favore dell'organismo d'intervento detentore della merce, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di fornitura dell'ammontare di 3 400 ecu per tonnellata di burro e di 1 900 ecu per tonnellata di latte scremato in polvere.

    L'aggiudicatario prende in consegna la merce secondo le disposizioni relative allo svincolo delle scorte dell'intervento.

    2. L'organismo d'intervento prende tutti i provvedimenti necessari per verificare la qualità della merce messa a disposizione per la fornitura.

    3. L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, è l'esecuzione della totalità della fornitura secondo le modalità previste.

    4. La cauzione di fornitura è svincolata e l'importo dell'offerta è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità previste. Detta prova, da presentarsi al più tardi il 1° luglio 1991, è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, il cui modello è riportato all'allegato III, rilasciato da:

    - un rappresentante dell'« Agenzia dell'Assistenza Internazionale », per la Bulgaria;

    - un rappresentante dell'ente « Prodexport », per la Romania. Articolo 6

    I tassi di conversione applicabili alle offerte e alle cauzioni di gara e di fornitura sono i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, validi il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Articolo 7

    L'ordine di ritiro previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88 e dalla dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura supplementare: « Azione d'urgenza a favore della Bulgaria/Romania. Prodotti non soggetti al pagamento di restituzioni all'esportazione né di importi compensativi monetari - regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio. » Articolo 8 Il regolamento (CEE) n. 569/88 è così modificato:

    1) Nella parte I dell'allegato - « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali » - è aggiunta la seguente voce 85 e relativa nota in calce:

    « 85. Regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 (85).

    (85) GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28 »

    2) Nella parte II dell'allegato - « Prodotti aventi utilizzazione o destinazione diverse da quelle indicate nella parte I » - è aggiunta la seguente voce 38 e relativa nota in calce:

    « 38. Regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 (38).

    (38) GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28 » Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54. (6) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (7) GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 11. (8) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (9) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

    ALLEGATO I

    Elenco delle partite di burro e di latte scremato in polvere giacenti nei seguenti magazzini

    Prodotto Quantità (t) Indirizzo Germania BALM Burro 500 Nordfrost

    Wischhofstr. 1-3

    2300 Kiel 14 500 Kuehl- + Lagerhaus R. Thomsen

    Boesterredder 23

    2355 Wankendord 200 MZO

    Wilhelmshavener Heerstr. 35

    2900 Oldenburg 300 Frigotransit

    Magdeburger Str. 6

    2000 Hamburg 11 500 Arus GmbH

    Am Freistein 54

    4300 Essen 1 Latte scremato

    in polvere 3 300 Nordfrost GmbH & Co. KG

    Kuehl- und Lagerhaus

    Im Gewerbegebiet 1

    2948 Schortens 1

    Lager: Nordfrost

    (Tel.: 04461/8 90 20; Telex: 254813;

    Fax: 04461/89 02 50) 2 000 Clausen Lager- und Handelskontor GmbH

    Alte Marktstr. 5

    2267 Medelby

    Lager: Buedelsdorf

    (Tel.: 04605/202; Fax: 04605/205) Francia ONILAIT Burro 250 Cie française des entrepôts frigorifiques

    63530 Sayat 242 UCANEL

    Petit Fayt

    59244 Contignies 286 Entrepôt frigo d'Andaine

    25 rue de Donfront

    61140 La Chapelle d'Andaine 648 Messageries laitières

    route d'Aunay-sur-Odon

    14500 Vire 574 Entrepôt frigo Centre-Bretagne

    Kerdonauff 3

    29246 Paullaouen Latte scremato

    in polvere 5 300 Transports Louis Gélin

    ZAC La Guenaudière

    BP 67

    35302 Fougères Cedex

    ALLEGATO II

    Indirizzo degli organismi d'intervento

    - Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche

    Marktordnung (BALM)

    Adickesallee 40

    D-6000 Frankfurt am Main

    (telefono: 49 691 56 40; télex: 411 727 e 411 156; telefax: 156 46 51; teletex: 699 07 32)

    - Office national interprofessionnel

    du lait (ONILAIT)

    2, rue Saint-Charles

    F-75740 Paris Cedex 15

    (telefono: 33 1 40 58 70 00; télex: 200 745; telefax: 33 1 40 59 04 58)

    ALLEGATO III

    CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

    Il sottoscritto:

    (cognome, nome, ragione sociale)

    agente in nome di , per conto del governo ,

    certifica che le merci sopra elencate, consegnate in applicazione del regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, sono state prese in consegna:

    - Luogo e data della presa in consegna:

    - Tipo di prodotto:

    - Quantitativo preso in consegna (peso lordo in tonnellate):

    - Imballaggio:

    Osservazioni

    Firma:

    Data: REGOLAMENTO (CEE) N. 879/91 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1991 che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio, del 5 marzo 1991, relativo ad un'azione d'urgenza per la fornitura di prodotti agricoli e medicinali destinati alle popolazioni della Romania e della Bulgaria (1), in particolare l'articolo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 597/91 istituisce un'azione d'urgenza per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Bulgaria e alla Romania; che le spese di fornitura di tali prodotti sono a carico della Comunità europea; che, ai fini dell'esecuzione dell'azione d'urgenza, è necessario stabilire le modalità di applicazione per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

    considerando che, ai fini della fornitura in parola, è opportuno utilizzare prodotti resi disponibili in seguito a misure d'intervento; che, date l'entità e l'ubicazione delle scorte d'intervento, si dovrebbero mobilitare complessive 2 000 tonnellate di burro e 5 300 tonnellate di latte scremato in polvere immagazzinate in Francia e in Germania; che, per garantire corrette condizioni di concorrenza, è opportuno consentire agli offerenti di prendere in consegna la merce presso l'organismo d'intervento tedesco o presso quello francese, con la connessa facoltà di inoltrare le offerte presso l'uno o l'altro di questi organismi;

    considerando che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 597/91, la fornitura è aggiudicata mediante licitazione; che tale procedura deve consentire di determinare, per i prodotti messi a disposizione dai citati organismi d'intervento le spese di trasformazione, condizionamento e trasporto fino ai luoghi di destinazione, per il burro, nonché le sole spese di trasporto di un prodotto nello stato in cui trovasi, per il latte scremato in polvere; che, in forza del medesimo regolamento, i prodotti forniti non beneficiano di restituzioni all'esportazione e non sono soggetti al regime degli importi compensativi monetari;

    considerando che, ai fini della corretta esecuzione della fornitura, è necessario determinare le modalità di costituzione delle cauzioni, nonché le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3745/89 (5), da un lato, e del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 863/91 (7), dall'altro;

    considerando che, per la determinazione delle spese di fornitura e per la costituzione delle cauzioni, è opportuno, al fine di procedere in modo equilibrato e confacente alla realtà economica, applicare i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3237/90 (9);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    Si procede mediante gara, secondo il disposto del regolamento (CEE) n. 597/91 e del presente regolamento, alla determinazione delle spese relative alle seguenti forniture:

    1. Fornitura alla Bulgaria di 2 000 t di burro, avente tenore di grasso pari o superiore all'82 %, detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

    La fornitura comprende:

    - la trasformazione dei prodotti messi a disposizione dai suddetti organismi in panetti di 250 g, avvolti in carta a base di alluminio;

    - l'imballaggio in scatole da 10 kg, in ragione di 40 panetti per scatola;

    - la consegna, a mezzo autocarro frigorifero franco destinazione, al seguente indirizzo: Miekokombinat Serdika Ohridsko ezero 5, Sofia - Bulgaria

    2. Fornitura alla Bulgaria di 3 300 t di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

    La fornitura consiste nella consegna del prodotto nello stato in cui trovasi, messo a disposizione dai suddetti organismi, all'indirizzo di cui al punto 1.

    3. Fornitura alla Romania di 2 000 t di latte scremato in polvere, detenuto dagli organismi d'intervento indicati all'allegato I.

    La fornitura consiste nella consegna del prodotto nello stato in cui trovasi messo a disposizione dai suddetti organismi, franco destinazione, al seguente indirizzo: Azienda lattiero-casearia Buftea, Bucarest. Articolo 2

    1. Gli interessati presentano la propria offerta presso l'organismo d'intervento tedesco o presso quello francese, i cui indirizzi sono riportati nell'allegato II, entro le ore 12 del 16 aprile 1991.

    2. L'offerta indica nome e indirizzo dell'offerente ed è valida soltanto se:

    a) reca esatto riferimento a una delle tre forniture di cui all'articolo 1;

    b) riguarda la totalità del quantitativo previsto per la fornitura di cui trattassi, come specificato all'articolo 1;

    c) indica un importo in ecu per tonnellata, relativo all'esecuzione dell'intera fornitura;

    d) è corredata della prova dell'avvenuta costituzione, da parte dell'offerente, di una cauzione di 20 ecu per tonnellata a favore dell'organismo d'intervento;

    e) è corredata dell'impegno scritto dell'offerente a consegnare la merce, secondo le modalità prescritte, entro il 1o giugno 1991, presso i luoghi di destinazione indicati all'articolo 1. Articolo 3

    1. Gli organismi d'intervento tedesco e francese comunicano alla Commissione le offerte ricevute al più tardi ventiquattr'ore dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte.

    2. Sulla base delle offerte ricevute, la Commissione:

    - fissa l'importo massimo per le spese di fornitura, oppure

    - decide di non dar seguito alle offerte, nel qual caso può essere indetta una nuova gara.

    Se è stabilito un importo massimo, la fornitura è aggiudicata all'offerente che propone il valore più basso.

    3. Nelle quarantott'ore successive alla notifica della decisione di cui al paragrafo 2 allo Stato membro interessato, l'organismo d'intervento informa tutti gli offerenti, mediante telecomunicazione scritta, circa l'esito della loro partecipazione alla gara e comunica all'aggiudicatario l'assegnazione della fornitura. Articolo 4

    1. In caso di non accoglimento dell'offerta o se le offerte presentate non vengono evase, la cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d) è svincolata immediatamente.

    2. Le obbligazioni principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 sono:

    a) per gli offerenti: l'irrevocabilità dell'offerta fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3, paragrafo 2;

    b) per l'aggiudicatario:

    - costituire la cauzione di fornitura di cui all'articolo 5, paragrafo 1;

    - prendere in consegna presso l'organismo d'intervento i prodotti messi a disposizione per la fornitura. Articolo 5

    1. Prima del ritiro del burro o del latte scremato in polvere, l'aggiudicatario costituisce a favore dell'organismo d'intervento detentore della merce, per ciascun quantitativo ritirato, una cauzione di fornitura dell'ammontare di 3 400 ecu per tonnellata di burro e di 1 900 ecu per tonnellata di latte scremato in polvere.

    L'aggiudicatario prende in consegna la merce secondo le disposizioni relative allo svincolo delle scorte dell'intervento.

    2. L'organismo d'intervento prende tutti i provvedimenti necessari per verificare la qualità della merce messa a disposizione per la fornitura.

    3. L'obbligazione principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, è l'esecuzione della totalità della fornitura secondo le modalità previste.

    4. La cauzione di fornitura è svincolata e l'importo dell'offerta è versato all'aggiudicatario dietro presentazione della prova che la fornitura è stata eseguita secondo le modalità previste. Detta prova, da presentarsi al più tardi il 1° luglio 1991, è costituita dal documento di trasporto e dal certificato di presa in consegna, il cui modello è riportato all'allegato III, rilasciato da:

    - un rappresentante dell'« Agenzia dell'Assistenza Internazionale », per la Bulgaria;

    - un rappresentante dell'ente « Prodexport », per la Romania. Articolo 6

    I tassi di conversione applicabili alle offerte e alle cauzioni di gara e di fornitura sono i tassi rappresentativi del mercato di cui all'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 3152/85, validi il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Articolo 7

    L'ordine di ritiro previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 569/88 e dalla dichiarazione di esportazione reca la seguente dicitura supplementare: « Azione d'urgenza a favore della Bulgaria/Romania. Prodotti non soggetti al pagamento di restituzioni all'esportazione né di importi compensativi monetari - regolamento (CEE) n. 597/91 del Consiglio. » Articolo 8 Il regolamento (CEE) n. 569/88 è così modificato:

    1) Nella parte I dell'allegato - « Prodotti destinati ad essere esportati tal quali » - è aggiunta la seguente voce 85 e relativa nota in calce:

    « 85. Regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 (85).

    (85) GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28 »

    2) Nella parte II dell'allegato - « Prodotti aventi utilizzazione o destinazione diverse da quelle indicate nella parte I » - è aggiunta la seguente voce 38 e relativa nota in calce:

    « 38. Regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, del 9 aprile 1991, che stabilisce le modalità di esecuzione di un'azione d'urgenza per la fornitura di burro e di latte scremato in polvere alla Bulgaria e alla Romania e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88 (38).

    (38) GU n. L 89 del 10. 4. 1991, pag. 28 » Articolo 9 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1991. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione (1) GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 17. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. (5) GU n. L 364 del 14. 12. 1989, pag. 54. (6) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1. (7) GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 11. (8) GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 1. (9) GU n. L 310 del 9. 11. 1990, pag. 18.

    ALLEGATO I

    Elenco delle partite di burro e di latte scremato in polvere giacenti nei seguenti magazzini

    Prodotto Quantità (t) Indirizzo Germania BALM Burro 500 Nordfrost

    Wischhofstr. 1-3

    2300 Kiel 14 500 Kuehl- + Lagerhaus R. Thomsen

    Boesterredder 23

    2355 Wankendord 200 MZO

    Wilhelmshavener Heerstr. 35

    2900 Oldenburg 300 Frigotransit

    Magdeburger Str. 6

    2000 Hamburg 11 500 Arus GmbH

    Am Freistein 54

    4300 Essen 1 Latte scremato

    in polvere 3 300 Nordfrost GmbH & Co. KG

    Kuehl- und Lagerhaus

    Im Gewerbegebiet 1

    2948 Schortens 1

    Lager: Nordfrost

    (Tel.: 04461/8 90 20; Telex: 254813;

    Fax: 04461/89 02 50) 2 000 Clausen Lager- und Handelskontor GmbH

    Alte Marktstr. 5

    2267 Medelby

    Lager: Buedelsdorf

    (Tel.: 04605/202; Fax: 04605/205) Francia ONILAIT Burro 250 Cie française des entrepôts frigorifiques

    63530 Sayat 242 UCANEL

    Petit Fayt

    59244 Contignies 286 Entrepôt frigo d'Andaine

    25 rue de Donfront

    61140 La Chapelle d'Andaine 648 Messageries laitières

    route d'Aunay-sur-Odon

    14500 Vire 574 Entrepôt frigo Centre-Bretagne

    Kerdonauff 3

    29246 Paullaouen Latte scremato

    in polvere 5 300 Transports Louis Gélin

    ZAC La Guenaudière

    BP 67

    35302 Fougères Cedex

    ALLEGATO II

    Indirizzo degli organismi d'intervento

    - Bundesanstalt fuer landwirtschaftliche

    Marktordnung (BALM)

    Adickesallee 40

    D-6000 Frankfurt am Main

    (telefono: 49 691 56 40; télex: 411 727 e 411 156; telefax: 156 46 51; teletex: 699 07 32)

    - Office national interprofessionnel

    du lait (ONILAIT)

    2, rue Saint-Charles

    F-75740 Paris Cedex 15

    (telefono: 33 1 40 58 70 00; télex: 200 745; telefax: 33 1 40 59 04 58)

    ALLEGATO III

    CERTIFICATO DI PRESA IN CONSEGNA

    Il sottoscritto:

    (cognome, nome, ragione sociale)

    agente in nome di , per conto del governo ,

    certifica che le merci sopra elencate, consegnate in applicazione del regolamento (CEE) n. 879/91 della Commissione, sono state prese in consegna:

    - Luogo e data della presa in consegna:

    - Tipo di prodotto:

    - Quantitativo preso in consegna (peso lordo in tonnellate):

    - Imballaggio:

    Osservazioni

    Firma:

    Data:

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