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Document 31991R0315

    REGOLAMENTO (CEE) N. 315/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 37 del 9.2.1991, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/315/oj

    31991R0315

    REGOLAMENTO (CEE) N. 315/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune -

    Gazzetta ufficiale n. L 037 del 09/02/1991 pag. 0024 - 0024


    REGOLAMENTO (CEE) N. 315/91 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 53/91 (2), e in particolare l'articolo 9,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci, denominata in appresso « nomenclatura combinata », che risponde, nel contempo, alle esigenze della tariffa doganale comune e a quelle delle statistiche del commercio estero della Comunità;

    considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare delle disposizioni relative alla classificazione dei residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco;

    considerando che la sottovoce 2306 90 91 comprende soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco, all'esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco, che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo;

    considerando che è necessario precisare la portata della sottovoce 2306 90 91 mediante l'introduzione d'una nota complementare al capitolo 23;

    considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

    1. La nota complementare n. 1 è aggiunta al capitolo 23 della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87:

    1. Sono classificati nella sottovoce 2306 90 91 soltanto i residui dell'estrazione dell'olio di granturco, ad esclusione dei prodotti contenenti dei componenti provenienti da parti del grano di granturco che non sono stati sottoposti al processo di estrazione dell'olio e che sono stati aggiunti al di fuori del suddetto processo.

    2. Le note complementari attuali 1 e 2 divengono rispettivamente note 2 e 3. Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1991. Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 7 del 10. 1. 1991, pag. 14.

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