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Document 31991R0305

Regolamento (CEE) n. 305/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

GU L 37 del 9.2.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/09/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/305/oj

31991R0305

Regolamento (CEE) n. 305/91 del Consiglio del 4 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 09/02/1991 pag. 0001 - 0003
edizione speciale finlandese: pag. 0037
edizione speciale svedese/ pag. 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 305/91 DEL CONSIGLIO del 4 febbraio 1991 che modifica il regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i regimi comunitari di aiuto intesi a porre in condizioni di parità gli zuccheri greggi importati a titolo preferenziale e destinati alla raffinazione, in particolare in Portogallo, scadono il 30 giugno 1991; che, tuttavia, la Comunità ha affermato, nella dichiarazione allegata all'atto finale del trattato di adesione del Portogallo, relativa all'approvvigionamento dell'industria della raffinazione dello zucchero in Portogallo, di essere disposta a procedere, prima della fine del periodo transitorio, ad un esame globale della situazione di approvvigionamento dell'industria di raffinazione della Comunità, in base ad una relazione della Commissione; che, poiché il periodo di transizione si conclude alla fine del 1992, conviene, per non pregiudicare le conclusioni di detta relazione, prorogare senza variazioni i regimi in parola sino alla fine della campagna di commercializzazione 1992/1993;

considerando che, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1785/81 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (5), il regime delle quote di produzione in questo settore è applicabile per le campagne di commercializzazione dal 1986/1987 al 1990/1991 e, nel contempo, il Consiglio deve adottare, anteriormente al 1o gennaio 1991, il regime applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991;

considerando che dalla campagna di commercializzazione 1986/1987, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero si fonda, da un lato, sul principio della responsabilità finanziaria dei produttori, per ogni campagna di commercializzazione, per le perdite dovute allo smaltimento delle eccedenze di produzione comunitaria nell'ambito delle quote rispetto al consumo interno e, dall'altro, su un regime di garanzie dei prezzi e di smaltimento differenziale secondo quote di produzione assegnate a ciascuna impresa; che è opportuno prorogare l'applicazione del principio e del regime summenzionati per altre due campagne di commercializzazione, 1991/1992 e 1992/1993, per poter controllare la produzione comunitaria, caratterizzata da una grande capacità tecnica di produzione di fronte all'evoluzione del mercato mondiale dello zucchero, il quale resta caratterizzato, nonostante un certo miglioramento, da una grande instabilità dei prezzi e da andamenti ciclici;

considerando pertanto che è estremamente difficile prevedere l'evoluzione a medio termine del mercato mondiale dello zucchero; che, d'altro canto, la mancanza di un accordo internazionale sullo zucchero dotato di clausole vincolanti per tutti i paesi contraenti rende particolarmente difficile un riassetto unilaterale delle garanzie di prezzi e di smaltimento accordate ai produttori della Comunità; che peraltro, nell'attuale situazione, qualsiasi riduzione delle garanzie in questo settore comporta il rischio di una sensibile diminuzione delle superfici coltivate a barbabietola corrispondenti alle quote, a vantaggio di altre colture agricole il cui settore non è finanziato dagli stessi produttori o lo è soltanto in parte; che, in simili circostanze, sembra opportuno mantenere invariate le quantità di base di zucchero e di isoglucosio esistenti per la durata delle due campagne di commercializzazione summenzionate;

considerando che durante le campagne di commercializzazione dal 1987/1988 al 1990/1991 sono state applicate misure transitorie per l'attuazione del regime delle quote di produzione nella regione continentale del Portogallo; che persistono le difficoltà incontrate nell'attuazione del regime precitato e che è quindi auspicabile prorogare dette misure per due campagne di commercializzazione supplementari;

considerando che la produzione di barbabietole in Italia, a motivo della sua specificità e della dimensione delle aziende agricole, incontra tuttora difficoltà, anche nelle regioni settentrionali, in particolare, per quanto concerne l'applicazione di moderni metodi di produzione o per fattori di carattere strutturale, soprattutto nelle regioni centro-meridionali in cui la bieticoltura è indispensabile per permettere la rigenerazione dei terreni particolarmente argillosi ed evitare così il ritorno alla monocoltura; che dette difficoltà non mancano di produrre effetti sulla stessa produzione di zucchero; che è quindi necessario autorizzare la Repubblica italiana a continuare la concessione, per un determinato periodo corrispondente alla durata del regime delle quote, di aiuti nazionali di adattamento che siano tuttavia in diminuzione, in funzione dell'ampiezza della riduzione già raggiunta per la campagna di commercializzazione 1990/1991, in forza dell'autorizzazione per la concessione di un tale aiuto, prevista all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1254/89 (6); che la Repubblica italiana intende peraltro proseguire la ristrutturazione del settore della barbabietola da zucchero e della produzione dello zucchero, secondo piani di ristrutturazione adottati a norma degli articoli 92, 93 e 94 del trattato; che, in queste condizioni, sembra giustificato autorizzare questo Stato membro, fatti salvi gli articoli sopraccitati, a continuare ad adattare l'aiuto in questione per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 qualora esso sia vincolato ad un piano di ristrutturazione; che si deve inoltre tener conto della situazione esistente in Italia in materia di tassi d'interesse;

considerando che, viste le caratteristiche del mercato dello zucchero bianco nel Regno Unito nonché quelle della sua industria della raffinazione, conviene prorogare, per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993, l'autorizzazione data a questo Stato membro di concedere un aiuto nazionale forfettario di adattamento della sua industria della raffinazione dello zucchero greggio preferenziale, fissando però l'importo di detto aiuto ad un livello ridotto;

considerando che l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento deve effettuarsi nelle migliori condizioni possibili; che, a tal fine, possono risultare necessarie alcune misure transitorie; che è opportuno prevedere che queste misure siano adottate secondo la procedura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1785/81 è modificato come segue:

1) All'articolo 9, paragrafo 4 ter, le date « 1987/1988 - 1990/1991 » sono sostituite da « 1991/1992 e 1992/1993 ».

2) All'articolo 9, paragrafo 4 quater, le date « 1988/1989 - 1990/1991 » sono sostituite da « 1991/1992 e 1992/1993 ».

3) Il testo dell'articolo 23 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 23

1. Gli articoli da 24 a 32 sono applicabili per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993.

2. Per il periodo di cui al paragrafo 1, fatti salvi l'articolo 24, paragrafo 2 e l'articolo 25, le quote A e B delle imprese produttrici di zucchero e delle imprese produttrici di isoglucosio, sono quelle applicate per la campagna di commercializzazione 1990/1991.

3. Per il periodo di cui al paragrafo 1, le quantità di base della produzione A e B di zucchero e di isoglucosio che servono per l'assegnazione delle quote, sono quelle fissate all'articolo 24, paragrafo 2 ed all'articolo 24 bis, paragrafo 2.

4. Anteriormente al 1o gennaio 1993, il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2 del trattato, il regime applicabile a decorrere dal 1o luglio 1993. »

4. Il testo dell'articolo 24, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Gli Stati membri attribuiscono, alle condizioni del presente titolo, una quota A e una quota B ad ogni impresa produttrice di zucchero o di isoglucosio la quale sia situata nel loro territorio ed alla quale siano state fornite, durante la campagna di commercializzazione 1990/1991, una quota A e una quota B. »

5) All'articolo 24, paragrafo 1 bis, terzo comma, le date « 1987/1988 - 1990/1991 » sono sostituite da « 1991/1992 e 1992/1993 ».

6) Il testo dell'articolo 24, paragrafi 3, 4 e 5 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Per il periodo di cui all'articolo 23, paragrafo 1, fatti salvi il paragrafo 1 bis e gli articoli 24 bis e 25, le quote A e B di ciascuna impresa produttrice di isoglucosio, sono uguali rispettivamente alle quote A e B assegnate per la campagna di commercializzazione 1990/1991. »

7) L'articolo 24, paragrafo 7 è soppresso.

8) All'articolo 28, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

« 2. Anteriormente alla fine della campagna di commercializzazione dal 1992/1993, si constata cumulativamente per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993 ».

9) Il testo dell'articolo 29, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Se, viene constatato dopo l'applicazione degli articoli 28 e 28 bis alla campagna di commercializzazione 1990/1991 che la perdita globale effettiva di detta campagna:

a) non è coperta integralmente dai proventi del contributo alla produzione ed eventualmente del contributo complementare, l'onere finanziario che ne risulta viene aggiunto alla perdita complessiva prevedibile di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), per la campagna di commercializzazione durante cui ha avuto luogo tale constatazione;

b) è inferiore ai proventi del contributo alla protezione ed eventualmente del contributo complementare, un importo pari alla differenza viene, secondo i casi, detratto dalla perdita complessiva prevedibile o aggiunto all'entrata complessiva prevedibile, risultante dall'applicazione dell'articolo 28 e dell'articolo 28 bis per la campagna di commercializzazione durante cui ha avuto luogo tale constatazione. »

10) Il testo dell'articolo 46, paragrafi da 1 a 5 è sostituito dal testo seguente:

« 1. Durante le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993, la Repubblica italiana è autorizzata a concedere, alle condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, un aiuto di adattamento ai produttori di barbabietole da zucchero e, eventualmente, ai produttori di zucchero.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 può essere concesso soltanto per la produzione della quantità di zucchero corrispondente effettuata entro i limiti delle quote A e B di ciascuna impresa produttrice di zucchero.

3. Per la produzione di cui al paragrafo 2, l'importo massimo dell'aiuto non può:

a) superare, per 100 kg di zucchero bianco, il 23,64 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco, fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) per la campagna di commercializzazione considerata

e

b) superare, per ciascuna campagna di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993, il 70 % dell'impegno finanziario globale in ecu già autorizzato a questo scopo per la campagna di commercializzazione 1988/1989.

4. La Repubblica italiana può tuttavia procedere ad un adeguamento degli aiuti di cui ai paragrafi 2 e 3 per quanto richiesto dalle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia. Nell'applicazione degli articoli 92, 93 e 94 del trattato, la Commissione valuta in particolare la conformità di questi aiuti ai piani di ristrutturazione.

5. Durante le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993, allorquando il livello del tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile supera del 3 % o più il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso di cui all'articolo 8, la Repubblica italiana è inoltre autorizzata a coprire, con un aiuto nazionale, l'incidenza di tale differenza sulle spese di magazzinaggio. »

11) All'articolo 46, paragrafo 6:

- primo comma, le date « 1987/1988 - 1990/1991 » sono sostituite da « 1991/1992 e 1992/1993 »

e

- secondo trattino, l'importo di ecu « 0,50 » è sostituito da « 0,45 ».

12) All'articolo 48, i termini « fino al 30 giugno 1987 » sono sostituiti da « fino al 30 giugno 1992 ». Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 febbraio 1991. Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN (1) GU n. C 258 del 13. 10. 1990, pag. 9. (2) GU n. C 19 del 28. 1. 1991. (3) Parere reso il 20 novembre 1990 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (5) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (6) GU n. L 126 del 9. 5. 1989, pag. 1.

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