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Document 31991H0004

91/4/Euratom: Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 1990, relativa all'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom

GU L 6 del 9.1.1991, p. 16–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/12/1999; sostituito da 399X0829

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1991/4/oj

31991H0004

91/4/Euratom: Raccomandazione della Commissione, del 7 dicembre 1990, relativa all'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom

Gazzetta ufficiale n. L 006 del 09/01/1991 pag. 0016 - 0024


RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1990 relativa all'applicazione dell'articolo 37 del trattato Euratom (91/4/Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare gli articoli 37 e 124,

previa consultazione del gruppo di esperti designati, in conformità dell'articolo 31 del trattato, dal comitato scientifico e tecnico,

considerando che l'articolo 37 recita che ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'articolo 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi;

sulla base dell'esperienza risultante dall'attuazione delle raccomandazioni della Commissione del 16 novembre 1960 (1) e 82/181/Euratom (2) relative all'applicazione dell'articolo 37 del trattato,

considerando che la Corte di giustizia delle Comunità europee nella sua sentenza nella causa 187/87 (3) ha statuito che:

« L'articolo 37 del trattato Euratom deve essere interpretato nel senso che i dati generali di un progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi devono essere comunicati alla Commissione prima che lo smaltimento stesso sia autorizzato dalle competenti autorità dello Stato membro interessato. »

considerando che nella stessa sentenza la Corte ha dichiarato che:

« che quando uno Stato membro subordina ad un'autorizzazione lo smaltimento di residui radioattivi, è indispensabile che, onde dare piena efficacia al parere della Commissione, questo sia portato a conoscenza dello Stato di cui trattasi prima della concessione di detta autorizzazione. »

considerando che, per garantire l'applicazione uniforme delle norme di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e per formulare una valutazione omogenea sui progetti di smaltimento, è necessario precisare quali informazioni debbano essere fornite,

RACCOMANDA:

1. che per « smaltimento di residui radioattivi » ai sensi dell' articolo 37 del trattato si intenda ogni eliminazione, normale o accidentale, di sostanze radioattive provenienti dalle attività comprese nelle tre categorie qui di seguito indicate:

PRIMA CATEGORIA DI ATTIVITÀ

1) Gestione di reattori nucleari

2) Ritrattamento di combustibile nucleare irradiato

SECONDA CATEGORIA DI ATTIVITÀ

1) Estrazione mineraria, concentrazione e conversione di uranio e di torio

2) Arricchimento di uranio in U 235

3) Fabbricazione di combustibile nucleare

4) Trattamento e deposito (4) di rifiuti radioattivi provenienti dalla prima e seconda categoria

5) Immersione in mare di rifiuti radioattivi provenienti dalla prima e seconda categoria

6) Sotterramento nel suolo o in fondali marini di rifiuti radioattivi provenienti dalla prima e seconda categoria

7) Deposito (5) di combustibile nucleare irradiato all'esterno di impianti che rientrano nella prima categoria

8) Smantellamento (6) di impianti che rientrano nella prima categoria

9) Manipolazione o trasformazione di sostanze radioattive su scala industriale

TERZA CATEGORIA DI ATTIVITÀ

Qualsiasi altra attività che dia luogo a residui radioattivi.

2. Che per « dati generali » ai sensi dell'articolo 37 del trattato si intendano:

- per la prima categoria di attività, le informazioni di cui agli allegati 1 A e 2,

- per la seconda categoria di attività, salvo quelle contemplate al punto 5 e 6, le informazioni di cui all'allegato 1 A, e per le attività 5 e 6 quelle di cui all'allegato 1 B,

- per la terza categoria di attività, le informazioni di cui al paragrafo 8, lettera b).

3. Che, per i progetti relativi alla prima e alla seconda categoria di attività, le parti appropriate dei « dati generali » elencati nell'allegato 1 A o 1 B vengano comunicate alla Commissione per quanto possibile un anno e comunque almeno sei mesi

- prima che le autorità competenti concedano l'autorizzazione per lo smaltimento dei residui radioattivi, ovvero

- prima dell'inizio delle attività che rientrano nella seconda categoria e per le quali non è prevista un'autorizzazione per lo smaltimento.

4. Che, per i progetti ritiene alla prima categoria, i « dati generali » preliminari elencati nell'allegato 2 vengano comunicati alla Commissione prima che le autorità competenti concedano l'autorizzazione a costruire.

5. Che, se lo ritiene opportuno, uno Stato membro possa richiedere alla Commissione un parere, su qualsiasi progetto di smaltimento di residui radioattivi sul proprio territorio, anche quando non sia prescritto dalla presente raccomandazione.

6. Che, qualora un progetto di smaltimento di residui radioattivi, già oggetto di un parere ai sensi dell'articolo 37, venga modificato in modo tale da poter causare un notevole aumento dell'esposizione della popolazione di un altro Stato membro, i « dati generali » ad esso riferiti vengano comunicati alla Commissione per quanto possibile un anno e comunque almeno sei mesi prima che una nuova autorizzazione per lo smaltimento dei residui radioattivi sia concessa dalle autorità competenti.

7. Che, essendo la comunicazione dei progetti di smaltimento di residui radioattivi di sua competenza, lo Stato membro interessato, assuma la responsabilità di tutte le informazioni relative al progetto in questione, comunicate alla Commissione.

8. Che vengano comunicati alla Commissione:

a) ogni due anni, un resoconto sugli smaltimenti di effluenti radioattivi provenienti da tutti gli impianti che rientrano nella prima o nella seconda categoria;

b) ogni cinque anni una stima dell'ammontare totale degli smaltimenti di residui radioattivi liquidi in ambienti acquatico-riceventi (per esempio bacino idrografico, mare, ecc.) provenienti da tutte le attività della terza categoria. Tale stima può essere compiuta sia sulla base dei dati relativi agli smaltimenti effettuati da ogni impianto, sia sulla base di misurazione dell'attività delle acque di recezione;

c) prima di ogni operazione di affondamento in mare di residui radioattivi, una copia della notifica trasmessa ad altri organismi internazionali.

9. Che il governo interessato informi la Commissione circa le azioni che intende intraprendere a seguito delle raccomandazioni contenute in un parere della Commissione su un determinato progetto di smaltimento.

10. Che gli Stati membri informino la Commissione circa le autorizzazioni ottenute per lo smaltimento di residui radioattivi.

Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 82/181/Euratom.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1990.

Per la Commissione

Carlo RIPA DI MEANA

Membro della Commissione (1) GU n. 81 del 21. 12. 1960, pag. 1893/60. (2)

GU n. L 83 del 29. 3. 1982, pag. 15. (3)

Raccolta della giurisprudenza della Corte 1988, pag. 5013. (4)

Qualora tale attività non sia già compresa in un progetto presentato sotto diverso titolo. (5)

Qualora tale attività non sia già compresa in un progetto presentato sotto diverso titolo. (6)

Fase 2 o 3, come definito dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (Safety Series n. 52, IAEA, Vienna, 1980).

ALLEGATO 1A DATI GENERALI

applicabili alle attività della prima categoria, e alle attività della seconda categoria ad eccezione di quelle di cui ai punti 5 e 6

INTRODUZIONE

Presentazione generale del progetto.

1. SITO E AMBIENTE

1.1. Situazione geografica e topografica del sito con

- carta della regione che ne indichi l'ubicazione;

- collocazione rispetto agli altri impianti nucleari esistenti o previsti nello stesso sito o in altri siti, i cui rilasci possono interferire con quelli dell'impianto considerato;

- situazione rispetto agli altri Stati membri, con indicazione delle distanze dai confini e dai centri abitati importanti più vicini.

1.2. Geologia - Sismologia

Indicazione sommaria:

- delle principali caratteristiche geologiche della regione;

- del suo grado di sismicità, intensità sismica massima probabile e qualificazione sismica prevista per l'impianto.

1.3. Idrologia

Nel caso di impianti situati lungo un corso d'acqua

Descrizione del corso d'acqua:

- caratteristiche generali (grandi opere di regolazione, principali affluenti, sbocco al mare, ecc.);

- portata media in corrispondenza del sito;

- portata di piena e di magra, con frequenza e periodo relativi.

Nel caso in cui il fiume attraversi uno o diversi altri Stati membri a valle del sito, informazioni relative al corso del fiume all'altezza di questi Stati.

Nel caso di impianti situati sul litorale

Descrizione generale del settore costiero con:

- ampiezza delle maree;

- direzione e forza delle correnti su scala locale e su scala regionale.

In entrambi i casi

- rischio di inondazione e protezione del sito;

- livello della falda freatica e direzione del flusso.

1.4. Meteorologia e climatologia

- climatologia regionale, tenuto conto dell'orografia (zona di pianura, di valle, o montagnosa);

- climatologia locale con distribuzione delle frequenze:

- della direzione e della velocità del vento;

- d'intensità e di durata delle precipitazioni;

- per ciascun settore di provenienza del vento, delle condizioni atmosferiche di diffusione e della durata delle inversioni di temperatura.

1.5. Economia agro-alimentare

Indicazione sommaria:

- delle caratteristiche pedologiche ed ecologiche della regione;

- dell'utilizzazione delle acque della regione per uso potabile per irrigazione, ecc.;

- delle principali risorse alimentari, entità delle produzioni, tecniche in uso, colture, allevamento, pesca, caccia;

- nel caso di smaltimenti in mare, di dati relativi alla presca nelle acque territoriali ed extraterritoriali;

- distribuzione delle derrate alimentari; modalità, in particolare verso altri paesi della Comunità di prodotti agricoli, ittici o venatori provenienti dalle zone in esame.

1.6. Altre attività nei dintorni del sito

- impianti industriali o insediamenti militari, trasporti terrestri e aerei, trasporto per canalizzazione;

- possibili incidenze sull'impianto; misure di protezione;

- normativa vigente in materia di attività industriali o altre.

1.7. Popolazione

- distribuzione delle popolazioni interessate presso altri Stati membri;

- condizioni di vita e tipo d'alimentazione di tali popolazioni.

Debbono essere fornite le informazioni riguardanti la distribuzione della popolazione (densità), la presenza di centri abitati importanti e tutte quelle caratteristiche particolari che presentino una relazione con i rischi di esposizione conseguenti ai rilasci per vie significative di esposizione.

2. IMPIANTO

2.1. Caratteristiche principali dell'impianto

Descrizione sommaria dell'impianto, in particolare per quanto riguarda natura, finalità e caratteristiche principali:

- nel caso di un reattore: caratteristiche principali del reattore, dell'edificio in cui il reattore è alloggiato, degli impianti ausiliari, degli impianti di deposito di combustibile esaurito, dei dispositivi di sicurezza, ecc.;

- nel caso di laboratori o di altri impianti: caratteristiche principali dei procedimenti adottati, delle sostanze radioattive e fissili utilizzate, delle attrezzature che compongono l'impianto, dei dispositivi di sicurezza, ecc.

2.2. Sistemi di ventilazione

Schemi e descrizione sommaria con indicazione del loro ruolo in caso di funzionamento normale e in caso di incidente, delle portate d'aria, delle depressioni relative nei locali e delle altezze dei punti di scarico; dati sommari sui filtri, sulla loro efficienza, sui metodi e sulla periodicità delle prove.

2.3. Contenitori stagni

Descrizione sommaria e caratteristiche essenziali; metodi e periodicità delle prove di tenuta.

2.4. Scadenzario

- periodo di collaudi e data di entrata in servizio dell'impianto;

- stato attuale della procedura d'autorizzazione.

2.5. Smantellamento dell'impianto

Indicazioni sommarie sulle disposizioni tecniche e amministrative.

3. SMALTIMENTO NELL'ATMOSFERA DI RESIDUI RADIOATTIVI IN CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO NORMALE

3.1. Procedura d'autorizzazione in vigore

- riepilogo della procedura generale in materia;

- limiti di tolleranza dei rilasci presi in considerazione dalle autorità (qualora non disponibili, quantitativo massimo di rilasci previsti).

3.2. Aspetti tecnici

- origini degli effluenti radioattivi atmosferici, composizione e forme fisico-chimiche;

- depurazione e ritenzione temporanea di tali effluenti, metodi e vie di scarico.

3.3. Controllo degli scarichi

- campionamento, misurazioni e analisi degli scarichi;

- principali caratteristiche dei dispositivi di misura;

- livelli di allarme, misure di intervento (manuali e automatiche).

3.4. Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo

3.4.1. Modelli e parametri utilizzati nel calcolo:

- della dispersione atmosferica degli scarichi;

- del deposito al suolo e della risospensione;

- del trasferimento lungo catene alimentari;

- dei livelli di esposizione corrispondenti alle vie significative di esposizione.

3.4.2. Valutazione delle concentrazioni e dei livelli di esposizione relativi agli scarichi menzionati sotto 3.1

- in caso di scarico ordinario: concentrazioni medie annue di attività in aria a livello del suolo e contaminazione al suolo;

- in caso di scarichi discontinui e in caso di scarichi eccezionali concordati: concentrazioni in aria, integrate nel tempo, a livello del suolo e contaminazione al suolo.

Tali dati devono essere forniti per i luoghi più esposti in prossimità dell'impianto e per le zone interessate degli altri Stati membri;

- livelli di esposizione corrispondenti (1): equivalente di dose che si presume sia stata ricevuta dalle persone residenti nelle zone interessate degli altri Stati membri, tenuto conto di tutte le vie significative di esposizione.

3.5. Smaltimenti di residui radioattivi nell'atmosfera da parte degli impianti menzionati sotto 1.1

Eventuali regole di coordinamento dei rilasci con quelli provenienti da altri impianti, qualora possa verificarsi una sovrapposizione dei livelli di esposizione.

4. SMALTIMENTO DI RESIDUI RADIOATTIVI LIQUIDI IN CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO NORMALE

4.1. Procedura di autorizzazione in vigore

- riepilogo della procedura generale in materia

- limite di tolleranza dei rilasci presi in considerazione dalle autorità (qualora non disponibili, quantitativo massimo di rilasci previsti).

4.2. Aspetti tecnici

- origine dei residui radioattivi liquidi, composizione e forme fisico-chimiche;

- trattamento di tali residui, capacità di deposito, metodi e vie di scarico.

4.3. Controllo dei rilasci

- campionamento, misurazione e analisi degli scarichi;

- principali caratteristiche dei dispositivi di misura;

- livelli d'allarme, misure d'intervento (manuali e automatiche).

4.4. Valutazione delle vie di trasferimento all'uomo

4.4.1. Modelli e parametri utilizzati nel calcolo:

- della dispersione degli scarichi nelle acque;

- del loro trasferimento per deposito e scambi ionici;

- del trasferimento lungo catene alimentari;

- dei livelli di esposizione corrispondenti alle vie significative di esposizione.

4.4.2. Valutazione dei livelli di esposizione (2) conseguenti agli scarichi menzionati al punto 4.1: equivalente di dose che si presume sia stata ricevuta dalle persone residenti nelle zone interessate degli altri Stati membri, tenuto conto di tutte le vie significative di esposizione.

4.5. Smaltimenti di residui radioattivi effettuati da altri impianti nel medesimo corso d'acqua

Eventuali regole di coordinamento degli scarichi con quelli di altri impianti, nel caso in cui possa verificarsi sovrapposizione dei livelli di esposizione.

5. ELIMINAZIONE DI RIFIUTI RADIOATTIVI SOLIDI

5.1. Natura dei rifiuti radioattivi solidi e produzione prevista

5.2. Trattamento e condizionamento di tali rifiuti

5.3. Deposito provvisorio; capacità e condizioni di deposito, rischi radiologici per l'ambiente, precauzioni adottate

6. RILASCI NON CONCORDATI DI RESIDUI RADIOATTIVI

6.1. Prospetto degli incidenti di origine interna ed esterna suscettibili di dar luogo a rilasci non concordati di sostanze radioattive

Elenco degli incidenti presi in esame nella relazione di sicurezza.

6.2. Incidenti di riferimento presi in considerazione dalle autorità competenti per la valutazione delle conseguenze radiologiche possibili nei casi di rilasci non concordati

Indicazioni sommarie circa gli incidenti presi in considerazione, con giustificazione della scelta effettuata.

6.3. Valutazione delle conseguenze radiologiche degli incidenti di riferimento

6.3.1. Incidenti che comportano rilasci nell'atmosfera:

- ipotesi considerate per la valutazione dei rilasci atmosferici;

- vie di rilascio; evoluzione del rilascio nel tempo;

- quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista sanitario;

- modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione atmosferica dei rilasci, del deposito al suolo e del trasferimento lungo catene alimentari e nella valutazione dei livelli di esposizione relativi alle vie significative di esposizione;

- concentrazioni massime, inegrate nel tempo, dell'attività in aria a livello del suolo e deposito massimo al suolo (con tempo sereno e con pioggia) per i luoghi più esposti in prossimità dell'impianto e per le zone interessate degli altri Stati membri;

- livelli di esposizione corrispondenti (3): equivalente di dose che si presume sia stata ricevuta dalle persone residenti nelle zone interessate degli altri Stati membri, tenuto conto di tutte le vie significative di esposizione.

6.3.2. Incidenti che comportano rilasci nelle acque:

- ipotesi considerate per la valutazione dei rilasci liquidi;

- vie di rilascio, evoluzione dei rilasci nel tempo;

- quantità e forme fisico-chimiche dei radionuclidi rilasciati, significativi dal punto di vista sanitario;

- modelli e parametri utilizzati nel calcolo della dispersione nelle acque dei rilasci, del loro trasferimento per deposito e scambi ionici, del trasferimento lungo catene alimentari e nella valutazione dei livelli di esposizioni relativi alle vie significative di esposizione;

- livelli di esposizione corrispondenti (1): equivalente di dose che si presume sia stata ricevuta dalle persone residenti nelle zone interessate degli altri Stati membri, tenuto conto di tutte le vie significative e di esposizione.

6.4. Misure e disposizioni adottate in caso di incidente; accordi con altri Stati membri

Descrizione sommaria delle zone d'intervento, dei livelli di riferimento d'intervento, degli accordi bilaterali o multilaterali in materia di comunicazioni al di là delle frontiere e di assistenza reciproca, degli esercizi, delle revisioni e dell'aggiornamento dei piani di emergenza.

7. CONTROLLO DELL'AMBIENTE

- irradiazione esterna;

- radioattività dell'aria, dell'acqua, del suolo e della catena alimentare.

In relazione ai paragrafi 3.1 e 4.1, programma di controllo dell'ambiente approvato dalle autorità nazionali competenti, -organizzazione, tipi e frequenza di campionamento, tipi di dispositivi di misura utilizzati in condizioni normali di servizio e in circostanze accidentali. Specificare se esistono, a questo riguardo, forme di collaborazione con Stati membri vicini. (1) Nell'indicare tali valori si dovrà tener conto del fatto che i risultati in questione rappresentano unicamente ordini di grandezza, e che sarebbe fuori luogo riportarli con una precisione illusoria. (2)

Nell'indicare tali valori si dovrà tener conto del fatto che i risultati in questione rappresentano unicamente ordini di grandezza, e che sarebbe fuori luogo riportarli con una precisione illusoria. (3)

Nell'indicare tali valori si dovrà tener conto del fatto che i risultati in questione rappresentano unicamente ordini di grandezza, e che sarebbe fuori luogo riportarli con una precisione illusoria.

ALLEGATO 1B DATI GENERALI

applicabili alle attività 5 e 6 della seconda categoria

(progetti relativi ad ogni nuovo sito di smaltimento)

1. Sito e zona attigua

Ubicazione, profondità, geologia, sismologia e

per un sito marino: caratteristiche dei fondali (eventuale presenza di condotte e di cavi sottomarini), correnti e altri meccanismi di dispersione, dati biologici pertinenti, rischio di perturbazione (causata per esempio dallo sfruttamento di risorse marine, dall'affondamento di altri rifiuti, ecc.),

per un sito terrestre: idrologia, utilizzazione del suolo o delle acque sotterranee, caratteristiche del deposito, ivi compresi l'aspetto della sicurezza e la capacità di deposito, controllo amministrativo a lungo termine del sito.

2. Rifiuti

Volume, radionuclidi presenti, attività, rifiuti non consentiti, condizionamento e imballaggio, tassi di perdita presunti e, se utile, tassi di emanazione di calore.

3. Impatto sull'ambiente

Valutazione delle conseguenze radiologiche per l'ambiente.

4. Procedure operative

Incluse le misure da adottare in caso di incidente.

5. Controllo

Programma di controllo radiologico.

ALLEGATO 2 « DATI GENERALI » PRELIMINARI

applicabili alle attività della prima categoria

1. Il sito e i suoi dintorni

- carta della regione che indichi l'ubicazione dell'impianto in relazione agli altri impianti nucleari situati in prossimità e agli altri Stati membri;

- principali caratteristiche sismologiche della regione;

- principali caratteristiche delle acque destinate a ricevere i residui radioattivi;

- principali caratteristiche climatologiche regionali e locali;

- attività industriali o militari in prossimità dell'impianto;

- ripartizione geografica della popolazione nelle regioni vicine di altri Stati membri interessati.

2. L'impianto

- breve descrizione dell'impianto e dei suoi principali dispositivi di sicurezza;

- scadenze previste nella costruzione dell'impianto.

3. Rilasci previsti di residui radioattivi

- stima dei rilasci radioattivi annui e delle loro conseguenze radiologiche.

4. Rilasci accidentali di residui radioattivi

- elenco degli incidenti presi in esame nella relazione preliminare di sicurezza;

- valutazione preliminare delle conseguenze radiologiche dell'incidente o degli incidenti di riferimento.

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