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Document 31991D0452

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all' entrata nella Comunità (151a deroga) (91/452/CECA)

    GU L 240 del 29.8.1991, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/452/oj

    31991D0452

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell' Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all' entrata nella Comunità (151a deroga) (91/452/CECA) -

    Gazzetta ufficiale n. L 240 del 29/08/1991 pag. 0043 - 0044


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1991 recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (151a deroga) (91/452/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

    vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA (2), in particolare l'articolo 3,

    considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono ancora in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utenti; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utenti;

    considerando che le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

    considerando che tali sospensioni dei dazi o tali contingenti tariffari non sono suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1-64, bensì esercitano un'influenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

    considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

    considerando che è necessario garantire, a norma dell'articolo 71, terzo comma del trattato CECA, che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, e che i prodotti siderurgici importati non siano rispediti tal quali in altri Stati membri della Comunità;

    considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari qui di seguito indicati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

    Codice NC Designazione dei prodotti Stati

    membri Contingente

    (in t) Dazio

    doganale

    (in %) ex 7225 10 91

    ex 7226 10 30 Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti « magnetici », laminati a freddo, a grani orientati, di larghezza rispettivamente superiore a 500 mm e pari o superiore a 600 mm, di spessore superiore a 0,23 mm, aventi una perdita per inversione magnetica nominale pari o inferiore a 0,8 W/kg, determinati secondo il metodo Epstein con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 1,7 tesla Benelux 300 0

    2. Le quantità non utilizzate del contingente tariffario autorizzato per i prodotti elencati qui sopra per il primo semestre del 1991 possono essere importate a dazio nullo durante il secondo semestre del 1991.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a provvedere, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazioni.

    2. Detti Stati sono tenuti ad adottare le disposizioni necessarie per impedire la rispedizione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Essa è applicabile dal 1o luglio 1991 al 31 dicembre 1991. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1991. Per la Commissione

    Frans ANDRIESSEN

    Vicepresidente

    (1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64. (2) GU n. L 15 del 20. 1. 1988, pag. 13.

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