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Document 31991D0391

    91/391/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1991, relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco alla Textilwerke Deggendorf GmbH impresa produttrice di filo poliammidico e poliestere situata a Deggendorf (Baviera) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 215 del 2.8.1991, p. 16–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/391/oj

    31991D0391

    91/391/CEE: Decisione della Commissione, del 26 marzo 1991, relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco alla Textilwerke Deggendorf GmbH impresa produttrice di filo poliammidico e poliestere situata a Deggendorf (Baviera) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 215 del 02/08/1991 pag. 0016 - 0018


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 1991 relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco alla Textilwerke Deggendorf GmbH impresa produttrice di filo poliammidico e poliestere situata a Deggendorf (Baviera) (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (91/391/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo

    comma,

    dopo avere invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni ai sensi dell'articolo 93 e tenuto conto di tali osservazioni,

    considerando quanto segue:

    I

    Il 31 ottobre 1989, a norma dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato e della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato al settore delle fibre sintetiche, la Rappresentanza permanente della Germania ha notificato un progetto delle autorità tedesche relativo alla concessione di un aiuto comprendente una sovvenzione e due prestiti agevolati a favore degli investimenti che l'impresa Textilwerke Deggendorf GmbH si proponeva di effettuare negli anni 1987-1989.

    Il 9 marzo 1990, su richiesta della Commissione, sono state fornite ulteriori informazioni relative all'impresa beneficiaria e agli aiuti precitati.

    La notifica riguardava progetti di aiuti sotto varia forma a favore di investimenti per complessivi 45,2 milioni di DM che il beneficiario si proponeva di effettuare nella produzione di calze e prodotti intermedi (24 milioni di DM) e nella preparazione di fili elasticizzati misti in poliuretano e poliammide (21,2 milioni di DM).

    Gli aiuti erano i seguenti: una sovvenzione del 10 % (4,52 milioni di DM) nel quadro della legge sugli incentivi agli investimenti (già approvata dalla Commissione con lettera del 7 dicembre 1987) e due prestiti di 6 e 14 milioni di DM, a valere sul bilancio del Land della Baviera, nell'ambito del programma bavarese di aiuti regionali (già approvato dalla Commissione con lettera del 27 dicembre 1988) (Bayerisches regionales Foerderprogramm). I prestiti hanno una durata di dodici e otto anni rispettivamente, con due anni di dilazione per il rimborso e un tasso d'interesse del 5 %.

    Tenendo conto dell'importo totale degli investimenti, l'equivalente sovvenzione netto dei vari aiuti ammonta all'incirca al 12,6 %.

    Gli aiuti al settore delle fibre sintetiche sono soggetti al codice degli aiuti di Stato, istituito nel 1977, prorogato successivamente ogni due anni, e da ultimo nel 1989 (comunicazione agli Stati membri del 6 luglio 1989). La produzione principale della società Deggendorf (filati di poliammide e di

    poliesteri) rientra nel campo di applicazione di detto codice il quale stabilisce che tutti i progetti di aiuto, di qualunque tipo, a favore di imprese del settore delle fibre e dei fili sintetici devono essere notificati alla Commissione in tempo utile perché possa formulare le proprie osservazioni al riguardo ed eventualmente avviare nei confronti delle misure proposte la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

    In virtù del codice suddetto, la possibilità di derogare al divieto generale degli aiuti di Stato viene limitata al solo caso degli aiuti alla riconversione dal settore delle fibre e dei filati sintetici verso altre produzioni; inoltre, il codice dà una valutazione complessivamente sfavorevole di tutte le misure che hanno l'effetto di aumentare la capacità di produzione netta di fibre sintetiche.

    In base alle informazioni fornite dalle autorità tedesche, la Commissione ha ritenuto che quantunque nessuno dei prodotti oggetto degli investimenti sia coperto direttamente dall'attuale disciplina sulle fibre sintetiche, che riguarda la fabbricazione di componenti a monte (filati poliammidici), esista il rischio di un effetto indiretto sulla produzione di fibre sintetiche della società, date le conseguenze che l'aiuto può avere, fra l'altro, sul bilancio globale della stessa.

    Inoltre, non era chiaro, sulla base delle informazioni allora disponibili, se fosse possibile effettuare una distinzione netta e globale tra produzione di fibre sintetiche e nuovi investimenti.

    La Commissione ha anche tenuto conto del fatto che, il 21 marzo 1986, essa aveva adottato una decisione negativa nei confronti di aiuti incompatibili col mercato comune concessi alla società in parola tra il 1981 e il 1983. Tale decisione [86/509/CEE (1)] imponeva la restituzione di una sovvenzione di 6,12 milioni di DM e di un prestito agevolato di 11 milioni di DM. Giacché detti aiuti non sono stati rimborsati, l'impresa Deggendorf continua ad essere beneficiaria di aiuti incompatibili con il mercato comune che ne accrescono artificiosamente la competitività.

    Infine, la Commissione ha considerato che nel mercato comunitario dei filati di poliammide e di poliestere, caratterizzato da un livello elevato di concorrenza per la presenza di numerosi produttori operanti in tutti i mercati nazionali, nonché dal ristagno della domanda, da investimenti ad alta intensità di capitale e da margini di utile ridotti, gli aiuti in questione possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari e sono quindi incompatibili con il

    mercato comune a norma dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

    Inoltre, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti non possedessero i requisiti per beneficiare di una delle deroghe enunciate all'articolo 92 ed ha quindi avviato nei loro confronti la procedura dell'articolo 93, paragrafo 2, primo comma del trattato CEE.

    Con lettera del 10 maggio 1990 essa ha invitato il governo tedesco a presentarle le proprie osservazioni. Gli altri Stati membri e i terzi interessati sono stati informati mediante pubblicazione della comunicazione al governo tedesco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2).

    II

    Nel presentare le proprie osservazioni nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato (lettera del 28 giugno 1990) il governo tedesco ha ribadito la posizione già espressa all'epoca della notifica, vale a dire che l'attività oggetto degli investimenti, più precisamente la produzione di calze e di prodotti intermedi, nonché la preparazione di fili elasticizzati è ben diversa dalla produzione di fibre.

    Quanto all'eventualità che sotto il profilo finanziario gli aiuti in questione avessero un effetto indiretto positivo sulla situazione finanziaria della società, le autorità tedesche hanno ritenuto che si tratti di un rischio trascurabile.

    Una federazione di imprese del settore ha comunicato le proprie osservazioni in ordine all'avvio della procedura.

    Tali osservazioni sono state trasmesse in data 18 ottobre 1990 al governo tedesco, che non ha però fatto alcun commento al riguardo.

    III

    Il sostegno finanziario concesso alla società Deggendorf GmbH in base alla legge sugli incentivi agli investimenti, autorizzato dalla Commissione con lettera del 7 dicembre 1987, e in base al regime degli aiuti regionali della Baviera autorizzato dalla Commissione con lettera del 27 dicembre 1988, costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE in quanto permette all'impresa di effettuare investimenti senza sostenerne interamente i costi.

    Tali aiuti devono essere notificati alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, in quanto la disciplina degli aiuti vigente per il settore dei filati e delle fibre sintetiche esige che siano notificati preliminarmente alla Commissione tutti i progetti di aiuto di qualsiasi tipo a favore di imprese del settore delle fibre e dei filati sintetici.

    IV

    La disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato all'industria delle fibre sintetiche riguarda tutte le società operanti nel

    settore che ricevono sovvenzioni pubbliche indipendentemente dalla natura e dalle finalità del regime che le istituisce, ma di fatto vieta gli aiuti soltanto quando comportano aumenti delle capacità specifiche di produzione di fibre e di filati sintetici.

    Nel caso in esame, la Commissione ha potuto accertare che non esiste un nesso tecnico diretto tra la produzione di filati (soggetta alla disciplina) e la produzione di calze e filati elasticizzati derivante dagli investimenti sovvenzionati. Al contrario, essa ritiene che la capacità addizionale di fabbricazione di questi prodotti «a valle» costituisca un ulteriore sbocco per la produzione di filati, sbocco che alleggerisce l'offerta eccedentaria del settore.

    Come sopra precisato, gli aiuti a favore della società Deggendorf sono stati e saranno concessi nell'ambito di due regimi di aiuti regionali espressamente autorizzati dalla Commissione perché facilitano lo sviluppo di talune regioni della Comunità. Infatti, tali misure soddisfano alle condizioni e alla finalità di detti regimi, in quanto aumentano l'occupazione della regione di circa 140 nuovi posti di lavoro a tempo pieno; di conseguenza, possono beneficiare delle deroghe enunciate all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c).

    V

    Nel decidere se un determinato aiuto può beneficiare di una delle esenzioni dell'articolo 92, paragrafo 3 del trattato, la Commissione deve tenere conto di tutte le circostanze che possono incidere sugli effetti dell'aiuto sotto il profilo delle condizioni in cui si svolge il commercio nella Comunità.

    Come indicato ai precedenti punti II e III, il 21 maggio 1986 la Commissione adottò una decisione negativa nei confronti degli aiuti illegali accordati a questa stessa società tra il 1981 e il 1983, esigendo la restituzione della sovvenzione di 6,12 milioni di DM e dei prestiti agevolati di 11 milioni di DM. La decisione negativa non è stata impugnata dinanzi alla Corte di giustizia ed è quindi diventata definitiva.

    In un caso quasi identico concernente gli aiuti accordati ad un altro produttore tedesco di fibre e filati sintetici (Deufil), l'impresa beneficiaria ha proposto ricorso dinanzi alla Corte diretto all'annullamento della decisione della Commissione (causa 310/85). La Corte si è pronunciata a favore della Commissione ed ha respinto la richiesta della ricorrente di conservare l'aiuto in base al principio della tutela del legittimo affidamento (3).

    Nonostante la decisione negativa della Commissione e la sentenza della Corte in un caso quasi identico, Deggendorf non ha ancora restituito l'aiuto.

    Va notato che la società Deggendorf non potrebbe comunque invocare la tutela del legittimo affidamento poiché la Commissione, nell'avviare contro di essa la procedura nel 1985, aveva espressamente avvertito l'impresa del carattere precario degli aiuti che le erano stati concessi illegalmente.

    Va altresì rilevato che, secondo la giurisprudenza costante della Corte di giustizia, confermata da ultimo dalla sentenza Bug-Alutechnik (4), «la restituzione di un aiuto accordato illegalmente deve aver luogo in generale secondo le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, purché tali disposizioni siano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile la restituzione richiesta in base al diritto comunitario». Benché nel caso specifico le autorità tedesche abbiano intrapreso un'azione dinanzi alle giurisdizioni nazionali competenti per recuperare detti aiuti, l'effettiva restituzione degli importi relativi non ha ancora avuto luogo.

    L'effetto cumulato dell'aiuto illegale che Deggendorf si rifiuta di rimborsare dal 1986 e dell'attuale nuovo aiuto agli investimenti conferirebbe all'impresa un vantaggio indebito ed eccessivo che potrebbe alterare le condizioni degli scambi intracomunitari in misura contraria all'interesse comune.

    Nella fattispecie, il vantaggio indebito avrebbe per effetto di permettere alla società Deggendorf di beneficiare - fino alla data in cui restituirà gli aiuti incompatibili concessile illegalmente tra il 1981 e 1983 - di un'intensità di aiuto del 29 % in ESN rispetto all'investimento in questione. Tale intensità risulterebbe ancora più elevata aggiungendo gli interessi di mora dovuti sugli importi da rimborsare.

    Ne consegue che tale situazione rappresenta per l'impresa un arricchimento senza causa che perdurerà fino alla data della restituzione effettiva degli aiuti erogatile illegalmente.

    Pertanto, anche se gli aiuti qui considerati, ammontanti a 13,41 milioni di DM, devono considerarsi compatibili con il mercato comune, la Commissione ritiene opportuno sospenderne l'erogazione fintantoché non saranno stati restituiti gli aiuti dichiarati incompatibili dalla decisione del 1986. Questa situazione è stata determinata dal comportamento del governo tedesco e della società Deggendorf che hanno entrambi agito in violazione delle norme imperative dell'articolo 93, paragrafo 3.

    D'altro lato la Commissione non dispone di nessuno strumento coercitivo per accelerare o fare eseguire la sua decisione del 1986, il che rende ancora più indispensabile sospendere l'erogazione degli aiuti di cui alla presente decisione.

    Va sottolineato inoltre che la Commissione, nella sua comunicazione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, ha già messo in rilievo il duplice effetto distorsivo della concorrenza provocato dal mancato rimborso da parte della società Deggendorf dei precedenti aiuti incompatibili. Né il governo tedesco né l'impresa interessata hanno formulato osservazioni o commenti particolari al riguardo.

    In conclusione, gli aiuti di 13,41 milioni di DM prospettati dal governo tedesco a favore della società Deggendorf sono compatibili col mercato comune, ma non potranno essere accordati fintantoché la società Deggendorf non avrà rimborsato gli aiuti illegalmente ricevuti tra il 1981 e il 1983 e che formano oggetto della decisione 86/509/CEE della Commissione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli aiuti sotto forma di una sovvenzione di 4 520 000 DM e di due prestiti agevolati di 6 e 14 milioni di DM, della durata rispettiva di dodici e otto anni a un tasso di interesse del 5 % con un periodo di grazia di due anni, destinati alla società Textilwerke Deggendorf GmbH e notificati dalle autorità tedesche alla Commissione con lettera del 31 ottobre 1989 sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92 del trattato CEE.

    Articolo 2

    Le autorità tedesche sono tenute a sospendere il versamento alla società Deggendorf degli aiuti di cui all'articolo 1 fintantoché non avranno ottenuto la restituzione degli aiuti che l'articolo 1 della decisione 86/509/CEE dichiara incompatibili col mercato comune.

    Articolo 3

    Il governo tedesco è tenuto ad informare la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure adottate per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1991.

    Per la Commissione

    LEON BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 300 del 24. 10. 1986, pag. 34.(2) GU n. C 158 del 28. 6. 1990, pag. 4.(3) Raccolta della giurisprudenza della Corte 1987-2, pag. 901.(4) Causa C-5/89 del 20 settembre 1990, ancora inedita.

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