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Document 31991D0324

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1991 che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1o luglio 1991 al 29 febbraio 1992 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (91/324/CEE)

GU L 177 del 5.7.1991, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/324/oj

31991D0324

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1991 che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1o luglio 1991 al 29 febbraio 1992 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (91/324/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 177 del 05/07/1991 pag. 0037 - 0038


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 giugno 1991 che autorizza il Portogallo ad importare dai paesi terzi taluni quantitativi di zucchero greggio a prelievo ridotto in conto del periodo dal 1o luglio 1991 al 29 febbraio 1992 (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede) (91/324/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in appresso denominato « l'atto », in particolare l'articolo 303, terzo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 7, e l'articolo 39, secondo comma,

considerando che, in applicazione dell'articolo 303, primo e secondo comma dell'atto, i quantitativi massimi di zucchero greggio che possono essere importati da taluni paesi ACP a prelievo ridotto, nonché i periodi di applicazione in questione, affinché le raffinerie portoghesi siano approvvigionate, sono stati determinati del regolamento (CEE) n. 600/86 della Commissione (3);

considerando che l'articolo 303, terzo comma dell'atto prevede, tra l'altro, che, qualora durante suddetti periodi di applicazione il bilancio comunitario di previsione relativo allo zucchero greggio per una campagna o parte di una campagna determinata evidenziasse che le disponibilità di zucchero greggio sono insufficienti ad assicurare l'approvvigionamento adeguato delle raffinerie portoghesi, il Portogallo può essere autorizzato ad importare dai paesi terzi, per la campagna o parte della campagna in questione, i quantitativi ritenuti mancanti alle stesse condizioni di prelievo ridotto previste per il quantitativo da importare dai paesi ACP in questione; che, dato che il bilancio di previsione, per il periodo dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1992, per gli zuccheri greggi disponibili per la raffinazione, non permette a questo stadio di determinare con esattezza i quantitativi mancanti per le raffinerie portoghesi; che in tali condizioni onde assicurare un approvigionamento adeguato si deve fissare, in una prima fase, un quantitativo da importare dai paesi terzi a prelievo ridotto, per un certo periodo che permetta di conoscere con esattezza le disponibilità comunitarie effettive per quanto riguarda la produzione del dipartimento francese della Riunione e così permetta di fissare in una seconda fase gli ultimi quantitativi mancanti;

considerando che, per soddisfare alle esigenze di una corretta gestione dei mercati del settore, e segnatamente per quanto concerne l'effettivo controllo delle operazioni, occorre applicare allo zucchero in questione le regole normali previste per l'espletamento delle formalità doganali di importazione, prevedendo altresì che il Portogallo comunichi i quantitativi di zucchero greggio importati e raffinati in virtù della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il Portogallo è autorizzato ad importare dai paesi terzi in conto del periodo dal 1o luglio 1991 al 29 febbraio 1992 un quantitativo di zucchero greggio non superiore, espresso in zucchero bianco, a 60 000 t, applicando il prelievo ridotto stabilito in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 600/86.

Articolo 2

1. Il titolo d'importazione dello zucchero greggio di cui all'articolo 1 è valido a partire dalla data del rilascio fino al 30 giugno 1992.

2. La domanda del titolo di cui al paragrafo 1 deve essere presentata all'organismo competente del Portogallo durante la campagna di commercializzazione 1991/1992 ed essere accompagnata da una dichiarazione di un raffinatore, con la quale quest'ultimo si impegna a raffinare in Portogallo il quantitativo di zucchero greggio in questione nei sei mesi successivi a quello in cui è stata accettata la dichiarazione di importazione.

Salvo caso di forza maggiore, qualora lo zucchero in questione non venga raffinato nel termine prescritto, l'importatore deve pagare un importo pari alla differenza tra il prezzo d'entrata ed il prezzo d'intervento dello zucchero greggio applicabili il giorno dell'accettazione della domanda di importazione in causa.

In caso di forza maggiore l'organismo competente del Portogallo adotta le misure che ritiene necessarie in funzione delle circostanze addotte dall'interessato.

3. La domanda di titolo di importazione ed il titolo recano, nella casella 12, la seguente dicitura:

« importazione a prelievo ridotto di zucchero greggio in applicazione della decisione 91/324/CEE ».

4. Il tasso della cauzione relativa al titolo di cui al paragrafo 1 è fissato a 0,25 ECU/100 kg netti di zucchero.

Articolo 3

Qualora il quantitativo globale risultante dalle domande di titoli superi il quantitativo di cui all'articolo 1, il Portogallo procede ad un'equa ripartizione di tale quantitativo tra gli interessati.

Articolo 4

Ogni mese, il Portogallo comunica alla Commissione per il mese precedente:

a) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso « tal quale », per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione di cui all'articolo 2;

b) i quantitativi di zucchero greggio, espressi in peso « tal quale » effettivamente importati con utilizzazione dei titoli di cui all'articolo 2;

c) i quantitativi totali di zucchero greggio in questione, in peso « tal quale » ed espressi in zucchero bianco, che sono stati raffinati.

Articolo 5

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 54 del 28. 2. 1991, pag. 2. (3) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 20.

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