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Document 31991D0315

91/315/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)

GU L 171 del 29.6.1991, p. 10–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/315/oj

31991D0315

91/315/CEE: Decisione del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)

Gazzetta ufficiale n. L 171 del 29/06/1991 pag. 0010 - 0016


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 giugno 1991 che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA) (91/315/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43, 113 e 235,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 234, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le regioni autonome portoghesi delle Azzorre e di Madera sono politicamente ed economicamente integrate nella Comunità, in applicazione dell'atto di adesione che ha tuttavia riconosciuto determinate caratteristiche specifiche di queste regioni derogando, in modo puntuale all'applicazione delle politiche comuni;

considerando che gli Stati membri, in una dichiarazione comune allegata all'atto di adesione, hanno invitato le istituzioni comunitarie a riservare speciale attenzione alle politiche di sviluppo di entrambi gli arcipelaghi, « onde superare gli svantaggi di queste regioni che derivano dalla loro situazione geografica lontana dal continente europeo, dalla loro particolare orografia, dalle gravi insufficienze infrastrutturali e dal loro ritardo economico »;

considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione del 14 aprile 1989 sui programmi comunitari a favore delle regioni autonome portoghesi (4), ha dichiarato che l'insularità e la situazione estremamente periferica delle Azzorre e di Madera giustificano un trattamento specifico da parte della Comunità;

considerando che le Azzorre e Madera registrano un notevole ritardo strutturale, aggravato da condizionamenti (insularità, grande lontananza, superficie ridotta, difficili condizioni orografiche e climatiche) il cui permanere e il cui sommarsi ostacolano gravemente lo sviluppo economico e sociale di questi due arcipelaghi e li collocano tra le regioni più sfavorite della Comunità; che questi condizionamenti particolari rendono necessario un maggiore sostegno della Comunità per garantire che le Azzorre e Madera partecipino pienamente alla dinamica del mercato interno; che tale sostegno comunitario si traduce, da un lato, negli interventi dei fondi strutturali riformati, nel quadro della priorità riconosciuta alle cosiddette regioni dell'obiettivo n. 1, ma deve concretarsi altresì, d'altro lato, e in maniera complementare, nell'adeguata considerazione dei condizionamenti specifici cui sono soggette le Azzorre e Madera nell'applicazione delle politiche comuni, seguendo l'impostazione comunitaria applicata nei confronti delle regioni dell'estrema periferia, la prima manifestazione tangibile della quale è costituita dall'adozione e dall'applicazione del programma POSEIDOM nei confronti dei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che, nell'applicazione delle politiche comuni si deve tener conto dei condizionamenti specifici delle Azzorre e di Madera in base ad un'impostazione globale e plurisettoriale; che in proposito è opportuno intervenire in modo coerente, nel quadro di un programma globale di azioni che comporti misure normative e impegni finanziari;

considerando che l'applicazione di tale programma verrà realizzata grazie all'adozione, da parte del Consiglio o della Commissione, secondo i casi, degli atti giuridici necessari anteriormente al 31 dicembre 1992; che l'applicazione di determinati elementi del programma potrà continuare oltre il completamento del mercato interno, viste le difficoltà di carattere permanente che caratterizzano le Azzorre e Madera;

considerando che il programma deve basarsi sul duplice principio dell'appartenenza delle Azzorre e di Madera alla Comunità e del riconoscimento della loro realtà regionale connessa con la situazione geografica particolare;

considerando che le misure che figurano nel programma devono consentire di tener conto delle peculiarità e dei condizionamenti delle Azzorre e di Madera senza ledere l'integrità e la coerenza dell'ordinamento giuridico comunitario; che per questo motivo gli effetti economici delle misure specifiche dovranno restare limitati al territorio delle Azzorre e di Madera, senza incidere direttamente sul funzionamento del mercato comune;

considerando che le politiche comunitarie comprendono sin d'ora numerosi strumenti e programmi che possono far fronte a taluni problemi e condizionamenti specifici delle Azzorre e di Madera, in particolare in materia di pesca, energia, ambiente, artigianato o ricerca e sviluppo; che deve essere assicurato l'uso ottimale di questi strumenti e programmi nelle Azzorre e a Madera, in particolare agevolando la loro diffusione in queste regioni lontane e sviluppando le opportune misure di assistenza tecnica;

considerando che la normativa comunitaria deve tener conto delle peculiarità delle Azzorre e di Madera e consentire il loro sviluppo economico e sociale, in particolare nei settori in cui si avverte più acutamente la fragilità dell'ambiente insulare, quali i trasporti, il regime fiscale, il settore sociale, le attività di ricerca e sviluppo o la tutela ambientale, in particolare a causa della continua esposizione delle Azzorre e di Madera ai rischi di catastrofi ecologiche o naturali;

considerando che nel settore fiscale, se si vuole tener conto della situazione particolare delle Azzorre e di Madera, occorre riconoscere a queste regioni un regime fiscale indiretto di tipo speciale, il quale sia compatibile con le norme del trattato e possa contribuire al loro sviluppo economico e sociale;

considerando l'importanza di disporre, nell'ambito degli orientamenti della politica comune dei trasporti, di mezzi di trasporto regolari, al minor costo possibile, per ovviare allo svantaggio della lontananza e dell'insularità; che il trasporto aereo costituisce uno strumento di sviluppo regionale e che è opportuno, in particolare nell'ambito dell'associazione operativa, ricercare le forme più idonee per una maggiore liberalizzazione;

considerando che la situazione geografica eccezionale delle Azzorre e di Madera rispetto alle fonti di approvvigionamento per determinati prodotti alimentari di base, essenziali per i consumi correnti o per la trasformazione in entrambi gli arcipelaghi, impone a queste regioni oneri che condizionano gravemente questi settori; che in proposito occorre prevedere un regime specifico per l'approvvigionamento dei prodotti in questione, nei limiti del fabbisogno dei mercati dei due arcipelaghi interessati e in funzione delle produzioni locali e delle tradizionali correnti di scambio;

considerando che la straordinaria lontananza delle Azzorre e di Madera dalle fonti di approvvigionamento in prodotti petroliferi raffinati, unitamente all'elevata dipendenza del loro approvvigionamento energetico da questi prodotti e alla frammentazione del loro mercato, impone a queste regioni sovraccosti notevoli di approvvigionamento rispetto alle regioni continentali del Portogallo; che questi sovraccosti attualmente gravano sui bilanci regionali, riducendo ancor più le loro possibilità d'azione per promuovere il loro sviluppo economico e sociale; che pertanto occorre compensare questi sovraccosti con un aiuto comunitario temporaneo collegato all'attuazione, da parte delle due regioni interessate, di programmi d'incentivo agli investimenti per realizzare risparmi energetici e sviluppare fonti energetiche locali e rinnovabili, onde migliorare l'equilibrio dell'offerta e della domanda di energia su queste isole;

considerando che le zone franche possono costituire un mezzo rilevante di sviluppo economico per regioni insulari e lontane come le Azzorre e Madera; che può risultare opportuno ritoccare alcuni aspetti doganali del regime da applicare alle zone franche delle Azzorre e di Madera, data la loro speciale situazione geografica;

considerando che la dipendenza dall'esterno delle Azzorre e di Madera per rifornirsi di prodotti siderurgici giustifica che sia riservata un'attenzione particolare in modo che possano essere mantenuti nei due arcipelaghi prezzi equi per i prodotti in questione;

considerando che le condizioni specifiche di produzione delle Azzorre e di Madera richiedono un'attenzione particolare nel quadro dell'applicazione della politica agricola comune; che è opportuno a questo riguardo prevedere misure adeguate per sostenere il settore degli ortofrutticoli, nonché quello dei fiori e delle piante vive; che queste misure dovranno in particolare consentire lo sviluppo delle produzioni tropicali; che occorre riservare un'attenzione particolare in quest'ambito alla banana di Madera, data la sua grande importanza economica e sociale per la regione interessata e tener conto al tempo stesso degli aspetti collegati all'equilibrio ecologico e paesaggistico di questa regione; che, vista l'importanza preponderante del settore lattiero-caseario nell'attività economica delle Azzorre e del ruolo, difficilmente sostituibile, di tale settore come fattore di mantenimento nell'arcipelago della popolazione attiva, occorre anche prevedere altre misure di mercato o di tipo strutturale a favore di queste produzioni tradizionali;

considerando che si rendono necessarie misure nel settore della pesca, data l'importanza economica e sociale di tale settore per i due arcipelaghi;

considerando la grande importanza che sul piano sociale assume il mantenimento delle attività artigianali nelle due regioni, il quale impone di prendere misure comunitarie specifiche, che interagiscano con quelle già previste nel quadro comunitario di sostegno; che queste misure dovranno essere intese a promuovere la formazione professionale, l'accesso e l'impiego delle nuove tecnologie, nonché l'accesso a nuovi mercati;

considerando che l'elaborazione, l'attuazione, il controllo e la valutazione delle misure previste in questo programma richiedono la collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali e regionali competenti; che tale collaborazione dovrà assicurare l'esistenza di un rapporto di complementarità tra le misure previste nel programma e quelle condotte a livello nazionale e regionale;

considerando che il Portogallo e le regioni interessate dovranno tener conto delle misure e azioni previste da tale programma al momento dell'elaborazione di futuri piani di sviluppo regionale; che la Commissione, nel quadro delle sue competenze, provvederà a garantire la coerenza del programma con gli interventi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari comunitari,

DECIDE:

Articolo 1

1. È' istituito un programma d'azione per Madera e per le Azzorre, in seguito denominato « programma POSEIMA » (programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre), quale figura nell'allegato. Il programma è applicabile alle misure regolamentari ed agli impegni finanziari.

2. Nel quadro delle competenze ad esso attribuite dal trattato, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie all'esecuzione del programma ed invita la Commissione a sottoporgli, al più presto, proposte al riguardo.

Articolo 2

I mezzi finanziari necessari per l'attuazione delle misure relative alle strutture agricole, all'energia e all'artigianato, contenute nel programma, verranno determinati nel quadro delle procedure di bilancio annuali.

Articolo 3

La presente decisione ha efficacia il 1° luglio 1991.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1991.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

(1) GU n. C 81 del 26. 3. 1991, pag. 8.

(2) GU n. C 158 del 17. 6. 1991.

(3) Parere reso il 30 maggio 1991 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. C 120 del 16. 5. 1989, pag. 321.

ALLEGATO

PROGRAMMA DI SOLUZIONI SPECIFICHE PER OVVIARE ALLA LONTANANZA E ALL'INSULAITA' DI MADERA E DELLE AZZORRE (POSEIMA)

TITOLO I

Principi generali

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO II

Uso ottimale delle politiche e degli strumenti esistenti

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO III

Applicazione delle politiche comuni nelle Azzorre e a Madera

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO IV

Misure specifiche dirette ad ovviare alla situazione geografica di eccezione

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO V

Misure specifiche a favore delle produzioni di Madera e delle Azzorre

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO VI

Disposizione finale

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

(2) GU n. L 380 del 31. 12. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

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