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Document 31991D0101

91/101/CEE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1991, relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

GU L 52 del 27.2.1991, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/101/oj

31991D0101

91/101/CEE: Decisione della Commissione, del 18 febbraio 1991, relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

Gazzetta ufficiale n. L 052 del 27/02/1991 pag. 0049 - 0049


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1991 relativa alle zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (I testi in lingua olandese e francese sono i soli facenti fede) (91/101/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2506/88 del Consiglio, del 26 luglio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (programma Renaval) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2506/88, il programma comunitario si applica alle zone che soddisfano ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 dello stesso regolamento;

considerando che le zone che possono beneficiare del programma comunitario devono formare oggetto di una richiesta dello Stato membro interessato; che il Belgio ha presentato alla Commissione una domanda in tal senso;

considerando che la zona di St.-Niklaas - Antwerpen, comprendente i comuni di Antwerpen, Hemiksem, Boom, Willebroek, Puurs, Kruibeke e Temse nei distretti di St.-Niklaas, Antwerpen e Mechelen, risponde ai criteri summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

La zona di St.-Niklaas - Antwerpen, comprendente i comuni di Antwerpen, Hemiksem, Boom, Willebroek, Puurs, Kruibeke e Temse nei distretti di St.-Niklaas, Antwerpen e Mechelen, in Belgio, soddisfa ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2506/88. Il programma comunitario previsto da tale regolamento si applica pertanto a tale zona. Articolo 2

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1991. Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione (1) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 24.

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