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Document 31991D0052

91/52/CEE: Decisione della Commissione, del 14 gennaio 1991, relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Portogallo

GU L 34 del 6.2.1991, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/52/oj

31991D0052

91/52/CEE: Decisione della Commissione, del 14 gennaio 1991, relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 06/02/1991 pag. 0012 - 0013


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 1991 relativa a talune misure di protezione in materia di pleuropolmonite contagiosa dei bovini in Portogallo (91/52/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), e in particolare l'articolo 10,

considerando che nel 1983 si sono manifestati in Portogallo focolai di pleuropolmonite contagiosa dei bovini, che è stata immediatamente organizzata una campagna di eradicazione e che si è convenuto che il Portogallo non avrebbe immesso bovini sul mercato comunitario;

considerando che le autorità portoghesi hanno chiesto che la situazione venga presa in esame nella prospettiva di aprire taluni porti del territorio al commercio intracomunitario di bovini;

considerando che una delegazione comunitaria ha recentemente effettuato una visita in Portogallo per indagare e preparare una relazione sulla situazione;

considerando che i membri della delegazione comunitaria hanno sostenuto nella loro relazione la possibilità di aprire parti del territorio nazionale del Portogallo al commercio intracomunitario, fatte salve talune condizioni;

considerando che le autorità portoghesi si sono impegnate ad applicare le misure nazionali necessarie ad una efficace messa in atto della decisione;

considerando che è necessario modificare il certificato sanitario relativo agli scambi tra Stati membri della CEE per quanto si riferisce ai bovini destinati alla riproduzione o alla produzione di carni;

considerando che la Commissione seguirà l'evolversi della situazione; che la presente decisione potrà essere modificata alla luce di siffatta evoluzione;

considerando le condizioni previste nella presente decisione per il commercio intracomunitario di bovini destinati alla riproduzione o alla produzione di carni;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1

1. Il Portogallo sospende le esportazioni, verso gli altri Stati membri, di bovini vivi provenienti dalle parti del suo territorio elencate nell'allegato.

2. Il Portogallo sospende le esportazioni verso gli altri Stati membri di bovini vivi da riproduzione e da carne provenienti da quelle parti del suo territorio che non figurano fra quelle elencate nell'allegato, a meno che:

- gli animali provengano da un allevamento in cui tutti gli animali di età superiore ai 12 mesi sono stati sottoposti a una prova sierologica per la diagnosi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei precedenti 12 mesi, senza alcuna reazione, e

- gli animali stessi siano stati sottoposti a una prova sierologica per la diagnosi della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, senza alcuna reazione, nei 30 giorni che precedono la data di spedizione. Articolo 2

Il certificato sanitario prescritto dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (2), che accompagna i bovini da riproduzione e da carne in uscita dal Portogallo, deve essere completato dalla seguente dicitura:

« Bovini vivi che soddisfano le condizioni della decisione 91/52/CEE della Commissione sulla pleuropolmonite contagiosa dei bovini ». Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicabili agli scambi per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 1991. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.

ALLEGATO I distretti delle seguenti regioni:

Regione infetta

Regione di Entre Douro e Minho

Regione di Beira Litoral

Regione tampone

Regione di Trás-os-Montes

Montalegre, Boticas, Vila Pouca de Aguiar, Vila Real, Santa Marta de Penaguiao, Mesao Frio, Lamego, Armamar, Tabuaço, S. Joao da Pesqueira, Vila Nova de Foz Côa, Peso da Régua, Sabrosa, Carrazeda de Ansiaes e Meda.

Regione tampone

Regione di Beira Interior

Trancoso, Fornos, Celorico, Gouveia, Seia, Manteigas, Covilha, Fundao, Oleiros e Serta.

Regione tampone

Regione di Ribatejo e Oeste

Ferreira do Zêzere, Vila Nova de Ourém, Leiria, Marinha Grande, Batalha, Vila de Rei e Tomar.

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