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Document 31990R3557

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3557/90 DEL CONSIGLIO, DEL 4 DICEMBRE 1990, RELATIVO AD UN' ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI PIU DIRETTAMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL GOLFO

    GU L 347 del 12.12.1990, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3557/oj

    31990R3557

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3557/90 DEL CONSIGLIO, DEL 4 DICEMBRE 1990, RELATIVO AD UN' ASSISTENZA FINANZIARIA A FAVORE DEI PAESI PIU DIRETTAMENTE COLPITI DALLA CRISI DEL GOLFO

    Gazzetta ufficiale n. L 347 del 12/12/1990 pag. 0001 - 0002


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3557/90 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativo ad un'assistenza finanziaria a favore dei paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la Comunità e gli Stati membri hanno deciso di associarsi a un'azione di assistenza finanziaria a favore dei paesi più direttamente colpiti dalla crisi del Golfo, e segnatamente dall'applicazione rigorosa dell'embargo deciso dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;

    considerando che la Comunità deve poter disporre dei mezzi necessari per attuare detta azione;

    considerando che è opportuno procedere ad una stima dell'importo dei mezzi finanziari comunitari necessari per la realizzazione di questa azione nel 1991 e che gli importi definitivi saranno stabiliti dall'autorità di bilancio nel rispetto delle prospettive finanziarie per il periodo 1988-1992, allegate all'accordo interistituzionale del 29 giugno 1988 (3);

    considerando che la distribuzione dei fondi tra i tre paesi più colpiti dovrà basarsi sull'analisi dei danni subiti e tener conto inoltre dei contributi dell'insieme dei fornitori di assistenza;

    considerando che l'attuazione di questa azione è tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità;

    considerando che il trattato non prevede, per l'adozione del presente regolamento, poteri d'azione diversi da quelli dell'articolo 235,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Comunità concede un'assistenza finanziaria all'Egitto, alla Giordania e alla Turchia.

    Articolo 2

    L'importo stimato necessario per l'attuazione dell'azione ammonta a 500 milioni di ecu - principalmente sotto forma di aiuti non rimborsabili e per il resto sotto forma di prestiti - da imputare interamente al bilancio 1991. Tuttavia, l'attuazione finanziaria del presente regolamento potrà aver luogo solo previa adeguata modifica del bilancio per l'esercizio 1991 e delle previsioni di bilancio, secondo la procedura prevista per ciascuno di questi casi.

    Articolo 3

    L'aiuto sarà destinato segnatamente a coprire le spese per l'importazione di beni strumentali e di pezzi di ricambio, nonché spese di bilancio locali, che i paesi beneficiari devono sostenere a seguito della crisi del Golfo. Esso verrà attuato per quote.

    Gli orientamenti generali applicabili all'aiuto e alla sua ripartizione tra i paesi beneficiari sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 5.

    Articolo 4

    La Commissione vigila affinché i fondi siano utilizzati conformemente alle finalità del presente regolamento dai paesi beneficiari, che devono fornire un programma di utilizzazione nonché, a posteriori, una relazione sull'impiego effettivo.

    La Commissione provvede affinché l'assistenza finanziaria sia realizzata in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali e con gli altri paesi che la forniscono.

    Articolo 5

    1. La Commissione è coadiuvata da un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro il termine che il suo presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è espresso alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per quanto riguarda le decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Nella votazione in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri si applica la ponderazione di cui al suddetto articolo. Il presidente non partecipa al voto.

    3. La Commissione adotta misure immediatamente applicabili. Se però non sono conformi al parere espresso dal comitato, dette misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio.

    In tal caso, la Commissione rinvia l'applicazione delle misure decise di un periodo di due mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

    Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    Articolo 6

    Entro il 28 febbraio 1992 la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'esecuzione dell'azione di assistenza prevista dal presente regolamento.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente G. DE MICHELIS

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