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Document 31990R3045

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3045/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 23 OTTOBRE 1990, CHE RIPRISTINA LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI, APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI, PER TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA IUGOSLAVIA

GU L 292 del 24.10.1990, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3045/oj

31990R3045

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3045/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 23 OTTOBRE 1990, CHE RIPRISTINA LA RISCOSSIONE DEI DAZI DOGANALI, APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI PAESI TERZI, PER TALUNI PRODOTTI ORIGINARI DELLA IUGOSLAVIA

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 24/10/1990 pag. 0008 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 3045/90 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (1), in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3606/89 del Consiglio, del 20 novembre 1989, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Iugoslavia (1990) (2), e in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Iugoslavia hanno raggiunto i massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 27 ottobre al 31 dicembre 1990, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Iugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

(2) GU n. L 352 del 4. 12. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

Numero

d'ordine

Codice NC Designazione delle merci

Massimale

(tonnellate) 01.0165 7407 Barre e profilati di rame: ex 7407 10 00 di rame raffinato: di sezione piena di leghe di rame: 7407 21 a base di rame-zinco (ottone): 7407 21 10 Barre ex 7407 21 90 Profilati: di sezione piena 7407 22 a base di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone): 4 420 ex 7407 22 10 a base di rame-nichel (cupronichel): di sezione piena ex 7407 22 90 a base di rame-nichel-zinco (argentone): di sezione piena ex 7407 29 00 altri: di sezione piena 7408 Fili di rame 01.0170 7409 Lamiere e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm 1 180

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