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Document 31990R2920

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2920/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 10 OTTOBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1062/87, RECANTE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO

GU L 279 del 11.10.1990, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2920/oj

31990R2920

REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2920/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 10 OTTOBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1062/87, RECANTE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DEL REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO

Gazzetta ufficiale n. L 279 del 11/10/1990 pag. 0020 - 0021


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2920/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 1062/87, recante disposizioni di applicazione e misure di semplificazione del regime di transito comunitario

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 474/90 (2), in particolare l'articolo 57,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1062/87 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1429/90 (4), contiene, fra l'altro, talune disposizioni relative alle procedure di transito comunitario per i trasporti per ferrovia, nonché talune disposizioni relative al documento che serve a dimostrare il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno;

considerando che, visto lo sviluppo dei trasporti combinati rotaia-strada e ai fini di tale sviluppo, si è ravvisata la necessità di prevedere, d'intesa con le amministrazioni ferroviarie, la responsabilità di queste ultime in materia di pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in talune situazioni proprie di questi tipi di trasporto;

considerando che, in vista del graduale completamento del mercato interno, occorre semplificare la modalità di prova del carattere comunitario delle merci, permettendo, a tal fine, l'utilizzazione di documenti commerciali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato « circolazione delle merci »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1062/87 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, il paragrafo 7, primo comma è sostituito dal testo seguente:

« Fatte salve le disposizioni dell'articolo 96 bis, il documento di cui all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 678/85, che serve a comprovare il carattere comunitario delle merci che non circolano vincolate al regime del transito comunitario interno, è redatto su formulario conforme all'esemplare n. 4 del modello di formulario contenuto nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 679/85, o all'esemplare n. 4/5 del modello di formulario contenuto nell'allegato II dello stesso regolamento. »

2) Dopo l'articolo 61, sono aggiunti il sottotitolo e l'articolo 61 bis seguenti:

Trasporto combinato rotaia-strada

Articolo 61 bis

Quando merci trasportate con il sistema ferrovia-strada con uno o più documenti di transito comunitario sono accettate dall'amministrazione ferroviaria in un terminale ed inoltrate per ferrovia, l'amministrazione ferroviaria si assume la responsabilità del pagamento dei dazi e delle altre imposizioni in caso d'infrazione o d'irregolarità commessa durante il trasporto ferroviario, quando non vi sia alcuna garanzia valida nel paese in cui l'infrazione o l'irregolarità è stata o si reputa sia stata commessa, e in quanto non sia possibile riscuotere tali importi a carico dell'obbligato principale.

3. Dopo l'articolo 96 è aggiunto il capitolo III composto degli articoli 96 bis e 96 ter:

CAPITOLO III:

UTILIZZAZIONE DI UN DOCUMENTO DIVERSO DAL DOCUMENTO T2L

Articolo 96 bis

1. Fatte salve le condizioni previste dagli articoli 82 e 83, la prova del carattere comunitario della merce è fornita, nei modi indicati nel presente articolo presentando una fattura o un documento di trasporto.

2. La fattura o il documento di trasporto di cui al paragrafo 1 deve indicare, almeno, il nome e l'indirizzo completo del mittente/esportatore o del dichiarante se quest'ultimo non è il mittente/esportatore, il numero, la natura, i marchi e numeri dei colli, la designazione delle merci, il paese di spedizione/esportazione, nonché la massa lorda in chilogrammi, ed eventualmente i numeri dei contenitori.

Il dichiarante deve apporre, sulla fattura o sul documento di trasporto di cui sopra, la sigla T seguita dalla firma.

3. Qualora il dichiarante desideri beneficiare delle disposizioni del presente articolo, la fattura o il documento di trasporto debitamente completato e firmato dal dichiarante stesso è vistato, a richiesta di questi, dall'autorità doganale dello Stato membro di partenza. Il visto deve recare le diciture di cui all'articolo 84, paragrafo 2, lettera a).

4. Se il valore totale delle merci comunitarie comprese nella fattura o nel documento di trasporto, completato e firmato conformemente al paragrafo 2, non eccede 4 800 ecu, il dichiarante è esonerato dal presentare la fattura o il documento di trasporto all'autorità doganale dello Stato membro di partenza per farlo vistare.

Nel caso di cui al primo comma, la fattura o il documento di transporto deve contenere, oltre alle indicazioni di cui al paragrafo 2, l'indicazione dell'ufficio dello Stato membro di partenza.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui la fattura o il documento di trasporto riguardi unicamente merci comunitarie; esse non si applicano nella situazione contemplata dall'articolo 88.

Articolo 96 ter

Per quanto riguarda il mittente patrocinatore di cui all'articolo 89, le disposizioni del capitolo II si applicano mutatis mutandis alla fattura o al documento di trasporto utilizzato come prova del carattere comunitario delle merci, a norma dell'articolo 96 bis, paragrafi 1, 2 e 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 51 del 27. 2. 1990, pag. 1.

(3) GU n. L 107 del 22. 4. 1987, pag. 1.

(4) GU n. L 137 del 30. 5. 1990, pag. 21.

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