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Document 31990R2779
Commission Regulation (EEC) No 2779/90 of 27 September 1990 amending Regulation (EEC) No 3177/80 on the place of introduction to be taken into consideration in applying article 14 (2) of Council Regulation (EEC) No 1224/80 on the valuation of goods for customs purposes
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2779/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3177/80 RELATIVO AL LUOGO DI INTRODUZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1224/80 DEL CONSIGLIO RELATIVO AL VALORE IN DOGANA DELLE MERCI
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2779/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3177/80 RELATIVO AL LUOGO DI INTRODUZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1224/80 DEL CONSIGLIO RELATIVO AL VALORE IN DOGANA DELLE MERCI
GU L 267 del 29.9.1990, p. 36–36
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31980R3177 | sostituzione | articolo 2 | 02/10/1990 | |
Modifies | 31980R3177 | sostituzione | articolo 1.1 | 02/10/1990 |
REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2779/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 27 SETTEMBRE 1990, CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 3177/80 RELATIVO AL LUOGO DI INTRODUZIONE DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 1224/80 DEL CONSIGLIO RELATIVO AL VALORE IN DOGANA DELLE MERCI
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 29/09/1990 pag. 0036 - 0036
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2779/90 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 3177/80 relativo al luogo di introduzione da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio relativo al valore in dogana delle merci LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4046/89 (2), e in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, considerando che l'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1224/80 definisce il luogo di introduzione da prendere in considerazione per determinare il valore in dogana; considerando che il regolamento (CEE) n. 3177/80 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1414/90 (4), prevede un trattamento speciale per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità alle condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1224/80, in particolare per le merci spedite fino al luogo di destinazione attraverso i territori austriaco, iugoslavo, svizzero o della Repubblica democratica tedesca; dato che la via più normale per il luogo di destinazione può essere quella che attraversa questi territori; considerando che il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca fa parte d'ora innanzi del territorio doganale della Comunità e che, di conseguenza, è opportuno sopprimere la citazione di detto territorio nel regolamento precitato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del valore in dogana, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3177/80 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: « 1. Per le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità e spedite al luogo di destinazione in un'altra parte di questo territorio, attraverso i territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco o iugoslavo, il valore in dogana è determinato prendendo in considerazione il primo luogo di introduzione nel territorio doganale della Comunità, a condizione che le merci formino oggetto di una spedizione diretta attraverso i territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco o iugoslavo, e che l'attraversamento di questi territori corrisponda ad una via normale rispetto al luogo di destinazione. » 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 2 Le disposizioni dell'articolo 1 sono applicabili anche quando, per ragioni inerenti al trasporto, le merci abbiano formato oggetto nei territori austriaco, svizzero, ungherese, cecoslovacco o iugoslavo di uno sbarco, di un trasbordo o di una sosta momentanea. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 3 ottobre 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1. (2) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 24. (3) GU n. L 335 del 12. 12. 1980, pag. 1. (4) GU n. L 136 del 29. 5. 1990, pag. 14.