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Document 31990R2668

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 7 (numero d'ordine 40.0070) originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

GU L 254 del 18.9.1990, p. 55–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2668/oj

31990R2668

REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 7 (numero d'ordine 40.0070) originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 18/09/1990 pag. 0055 - 0055


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2668/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria n. 7 (numero d'ordine 40.0070) originari della Malaysia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto negli allegati I e II di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria n. 7 (numero d'ordine 40.0070) originari della Malaysia il massimale è fissato a 926 000 pezzi; che, in data 30 agosto 1990, l'importazione nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Malaysia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, ha raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Malaysia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 settembre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Malaysia:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Descrizione // // // // // // // // // 40.0070 // 7 (1 000 pezzi) // 6106 10 00 6106 20 00 6106 90 10 6206 20 00 6206 30 00 6206 40 00 // Camicie, camicette e bluse, anche a maglia, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, per donna e per ragazza // // // //

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

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