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Document 31990R2667

REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pullover e simili a maglia della categoria di prodotti n. 5 (numero d'ordine 40.0050) e agli oggetti della categoria di prodotti n. 98 (numero d'ordine 40.0980) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

GU L 254 del 18.9.1990, p. 53–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2667/oj

31990R2667

REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/90 DELLA COMMISSIONE del 17 settembre 1990 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pullover e simili a maglia della categoria di prodotti n. 5 (numero d'ordine 40.0050) e agli oggetti della categoria di prodotti n. 98 (numero d'ordine 40.0980) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 18/09/1990 pag. 0053 - 0054


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REGOLAMENTO (CEE) N. 2667/90 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1990

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai pullover e simili a maglia della categoria di prodotti n. 5 (numero d'ordine 40.0050) e agli oggetti della categoria di prodotti n. 98 (numero d'ordine 40.0980) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i pullover e simili a maglia della categoria di prodotti n. 5 (numero d'ordine 40.0050) e gli oggetti della categoria di prodotti n. 98 (numero d'ordine 40.0980) originari dell'India il massimale è rispettivamente fissato a 1 437 000 pezzi e 13 t; che alla data del 30 agosto 1990 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 21 settembre 1990 la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari dell'India:

1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria (Unità) // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0050 // 5 (1 000 pezzi) // 6101 10 90 6101 20 90 6101 30 90 6102 10 90 6102 20 90 6102 30 90 6110 10 10 6110 10 31 6110 10 39 6110 10 91 6110 10 99 6110 20 91 6110 20 99 6110 30 91 6110 30 99 // Maglie, pullover (con o senza maniche) twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti): giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili a maglia // 40.0980 // 98 (tonnellate) // 5609 00 00 5905 00 10 // Manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti, i manufatti di tessuto e i manufatti della categoria

(1) GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1990.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione 97 // // // //

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