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Document 31990R2573
Commission Regulation (EEC) No 2573/90 of 5 September 1990 totally suspending certain customs duties applicable by the Community of Ten to imports from Spain and Portugal
Regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo
Regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo
GU L 243 del 6.9.1990, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995
Regolamento (CEE) n. 2573/90 della Commissione, del 5 settembre 1990, recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo
Gazzetta ufficiale n. L 243 del 06/09/1990 pag. 0019 - 0019
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 2573/90 DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 1990 recante sospensione totale di taluni dazi doganali applicabili dalla Comunità a dieci alle importazioni dalla Spagna e dal Portogallo LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 75, paragrafo 4 e l'articolo 243, paragrafo 4, considerando che l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo prevede la possibilità di sospendere totalmente i dazi doganali per i prodotti agricoli oggetto di scambi tra la Spagna e il Portogallo e la Comunità a dieci; considerando che, a norma delle disposizioni dell'atto di adesione, durante il periodo transitorio vengono progressivamente aboliti i dazi doganali applicabili negli scambi di prodotti compresi nell'allegato II del trattato; che tale abolizione progressiva riduce i dazi in misura tale che, a un dato momento, il loro livello ne rende economicamente ingiustificata la riscossione; che è opportuno sospendere totalmente la riscossione di tali dazi da parte della Comunità a dieci non appena il loro livello è pari o inferiore al 2 %; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Dal momento in cui i dazi doganali raggiungono un livello pari o inferiore al 2 %, è totalmente sospesa la riscossione da parte della Comunità a dieci per le importazioni dalla Spagna e dal Portogallo di prodotti compresi nell'allegato II del trattato, eccettuati quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio (1). 2. Il disposto del paragrafo 1 si applica, per quanto di ragione, ai dazi doganali specifici che non superano il 2 % ad valorem. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.