Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R2561

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2561/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 LUGLIO 1990, CHE STABILISCE TALUNE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2503/88 DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DEPOSITI DOGANALI

    GU L 246 del 10.9.1990, p. 1–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994; abrogato da 393R2454

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2561/oj

    31990R2561

    REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2561/90 DELLA COMMISSIONE, DEL 30 LUGLIO 1990, CHE STABILISCE TALUNE DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N. 2503/88 DEL CONSIGLIO RELATIVO AI DEPOSITI DOGANALI

    Gazzetta ufficiale n. L 246 del 10/09/1990 pag. 0001 - 0032


    REGOLAMENTO (CEE) N. 2561/90 DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1990 che stabilisce talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio relativo ai depositi doganali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del

    25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali (1), in particolare l'articolo 28,

    considerando che determinate regole si applicano a taluni depositi aventi determinate caratteristiche e non ad altri; che è quindi opportuno identificare i diversi tipi di depositi;

    considerando che è necessario fissare talune disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime del deposito doganale senza che le merci vengano immagazzinate in deposito doganale, e precisare le condizioni alle quali è subordinato il rilascio di una tale autorizzazione;

    considerando che conviene stabilire che, oltre che nei casi

    di cui al regolamento (CEE) n. 3787/86 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/89 (3), un'autorizzazione può essere revocata su domanda del titolare o quando non è più giustificato il suo mantenimento;

    considerando che è necessario prevedere misure di applicazione relative all'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale;

    considerando che è necessario stabilire talune regole da osservare quando deve essere tenuta la contabilità di magazzino;

    considerando che è opportuno non limitare le manipolazioni usuali intese a garantire la conservazione delle merci, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita, che possono essere

    effettuate in regime di deposito doganale, in modo da non ostacolare l'attività dei depositi; che tenendo conto che le operazioni in regime di trasformazione sotto dogana possono essere effettuate nei depositi; che una tale facoltà non deve procurare vantaggi ingiustificati riguardo ai dazi d'importazione; che a tal fine devono essere stabilite regole particolari relative al rilascio dell'autorizzazione ad effettuare le manipolazioni usuali;

    considerando che un utilizzo economico delle istallazioni di immagazzinamento presuppone che le merci aventi una posizione doganale differente possano essere immagazzinate insieme; che l'immagazzinamento comune deve essere realizzato anche quando l'identificazione delle merci non è possibile, a condizione che le merci siano equivalenti;

    considerando che conviene prevedere procedure specifiche per il prelievo temporaneo delle merci e il loro trasferimento da un deposito ad un altro senza cessazione del regime di deposito doganale;

    considerando che è necessario prevedere misure di applicazione per l'appuramento del regime, in particolare con l'immissione in libera pratica o l'esportazione;

    considerando che occorre precisare le procedure applicabili alle merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica preveda, per via del loro collocamento in deposito doganale, il beneficio di misure che, in genere, sono connesse all'esportazione delle merci;

    considerando che è opportuno prevedere che i locali di deposito doganale possono essere utilizzati per talune operazioni senza che le merci vengano poste in regime di deposito doganale;

    considerando che l'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 2503/88 fa decorrere l'applicabilità dello stesso regolamento un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento che deve essere fissata al 1g gennaio 1991; che il termine iniziale d'applicazione del presente regolamento sarà quindi anche il 1g gennaio 1992;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei depositi doganali e delle zone franche,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento s'intende per:

    a) regolamento di base: il regolamento (CEE) n. 2503/88;

    b)

    ufficio di controllo: l'ufficio doganale competente a controllare il deposito;

    c)

    paese EFTA: l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera ed il Liechtenstein;

    d)

    merci agricole: le merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (4). Sono assimilate alle merci agricole le merci di cui ai regolamenti (CEE) n. 3033/80 (5) (merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli) e (CEE) n. 3035/80 (6) (prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non rilevanti all'allegato II del trattato) del Consiglio;

    e)

    pagamento anticipato: il pagamento, prima della stessa esportazione, di un importo eguale alla restituzione all'esportazione quando tale pagamento sia previsto dal regolamento (CEE) n. 565/80;

    f)

    merce con prefinanziamento: qualsiasi merce destinata ad essere esportata tal quale fruendo di un pagamento anticipato, indipendentemente dalla denominazione attribuitale dalla normativa comunitaria che permette il pagamento anticipato;

    g)

    prodotto di base con prefinanziamento: qualsiasi prodotto destinato ad essere esportato, dopo aver subito una trasformazione più ampia di una manipolazione ai sensi dell'articolo 59, in forma di merce trasformata, fruendo di un pagamento anticipato;

    h)

    merce trasformata: qualsiasi prodotto o merce risultante dalla lavorazione di un prodotto di base con prefinanziamento, indipendentemente dalla denominazione attribuitagli dalla normativa comunitaria che permette il pagamento anticipato.

    Articolo 2

    1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, i depositi in cui sono immagazzinate le merci assoggettate al regime di deposito doganale sono identificati da una delle seguenti denominazioni:

    - deposito di tipo A: deposito pubblico, utilizzabile

    da chiunque per immagazzinarvi merci, conformemente

    all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base, sotto la responsabilità del depositario;

    - deposito di tipo B: deposito pubblico, utilizzabile

    da chiunque per immagazzinarvi merci, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base, sotto la responsabilità di ciascun depositante, denominato «deposito pubblico sotto responsabilità del depositante» all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base, e con applicazione della procedura di cui all'articolo 16, paragrafo 2 del medesimo regolamento;

    - deposito di tipo C: deposito privato, riservato all'immagazzinamento di merci da parte del depositario, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base, ove il depositario coincida con il depositante senza essere, necessariamente, proprietario delle merci;

    - deposito di tipo D: deposito privato, riservato all'immagazzinamento di merci da parte del depositario, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base, ove il depositario coincida con il depositante senza essere, necessariamente, proprietario delle merci, e con applicazione della procedura di cui all'articolo 25, primo trattino, lettera a) del medesimo regolamento.

    2. Il regime di deposito doganale come deposito privato, riservato all'immagazzinamento di merci da parte del depositario, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera c) del regolamento di base, ove il depositario coincida con il depositante senza essere, necessariamente, proprietario delle merci, è parimenti applicabile nel quadro del sistema che permette l'immagazzinamento di merci in impianti di stoccaggio del titolare dell'autorizzazione, conformemente all'articolo 12, lettera b) del regolamento di base. Questo sistema è identificato dalla denominazione: deposito di tipo E.

    3. Quando il regime del deposito doganale come deposito pubblico, utilizzabile da chiunque per immagazzinarvi merci, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, lettera b) del regolamento di base, è gestito dall'autorità doganale, esso è denominato: deposito di tipo F.

    4. È esclusa la combinazione dei tipi di depositi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 per lo stesso luogo o locale.

    Articolo 3

    1. Salvi i depositi di tipo E e F, il deposito è costituito da un locale, oppure da un altro spazio ben delimitato, riconosciuto dall'autorità doganale.

    2. Quando l'autorità doganale decida di gestire un deposito di tipo F, designa il locale o lo spazio da destinare a deposito. Questa decisione è pubblicata dallo Stato membro interessato nella forma ritenuta appropriata per rendere di pubblico dominio i propri atti amministrativi o legislativi.

    3. Qualsiasi luogo riconosciuto dall'autorità doganale come «deposito temporaneo», a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4151/88, del

    21 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni applicabili

    alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità (7), oppure che venga gestito dall'autorità doganale medesima, può essere riconosciuto anche come deposito doganale di tipo A, B, C o D, oppure essere gestito come deposito di tipo F.

    Articolo 4

    1. Le misure di politica commerciale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base sono costituite da misure non tariffarie, stabilite nel quadro della politica commerciale comune.

    2. Quando in atti comunitari le misure di cui al paragrafo 1 sono previste:

    a) per l'immissione in libera pratica di merci, esse non sono applicabili né nell'atto del collocamento delle merci in zona franca o in deposito franco, né durante il loro magazzinaggio,

    b)

    per l'importazione di merci (introduzione nel territorio doganale della Comunità), esse sono applicabili al momento del collocamento in zona franca o in deposito franco di merci non comunitarie,

    c)

    per l'esportazione di merci, esse sono applicabili al momento dell'esportazione, fuori del territorio doganale della Comunità, da una zona franca o da un deposito franco, dopo l'assoggettamento al regime di deposito doganale di merci comunitarie.

    TITOLO II

    CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

    Capitolo 1

    Disposizione preliminare

    Articolo 5

    Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi tipo di deposito, eccettuati quelli di tipo F.

    Capitolo 2

    Domanda di autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime in un deposito di tipo E

    Articolo 6

    1. La domanda di autorizzazione a gestire un deposito doganale, qui di seguito denominata «domanda», va compilata per iscritto. Essa riproduce il modello figurante nell'allegato I. Nella domanda il richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie, corrispondenti ai vari punti di cui al modello, riferendosi ai medesimi e tenendo conto dei relativi

    richiami. Non è necessario ricopiare nella domanda il testo dei richiami.

    Questo paragrafo non pregiudica la facoltà dell'autorità doganale di richiedere altri elementi, necessari per l'applicazione di disposizioni contemplate da settori diversi da quelli disciplinati dal presente regolamento.

    2. Vanno allegati alla domanda, che ad essi deve fare riferimento, tutti i documenti o tutte le pezze giustificative, in originale o in copia, attinenti alle indicazioni da fornire e necessari per il suo esame.

    3. La domanda è presentata all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui sono ubicati i luoghi destinati ad essere riconosciuti come depositi doganali oppure, quando si tratta di un deposito di tipo E, all'autorità doganale designata dallo Stato membro in cui è tenuta la contabilità principale del depositario.

    4. Quando si tratta di un richiesta di modifica di un'autorizzazione, il titolare presenta una semplice domanda scritta nella quale sono indicati, fra l'altro, gli estremi dell'autorizzazione in causa e, ove occorra, gli elementi necessari per la sua modifica.

    5. Le domande, i documenti e le pezze giustificative riguardanti tali richieste sono custoditi dall'autorità doganale. In caso di rigetto, annullamento o revoca dell'autorizzazione, essi sono custoditi per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la domanda d'autorizzazione è stata rigettata, o l'autorizzazione è stata annullata o revocata.

    6. È inammissibile qualsiasi domanda che non soddisfi le condizioni del presente articolo.

    Capitolo 3

    Condizioni per la concessione dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime

    Articolo 7

    Prima di rilasciare un'autorizzazione, l'autorità doganale incaricata dallo Stato membro di concedere le autorizzazioni a gestire depositi doganali si assicura che siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie per la sua concessione.

    Articolo 8

    1. L'autorizzazione è concessa solo quando il richiedente dimostri che vi è realmente un'esigenza economica di immagazzinamento e il deposito doganale è destinato principalmente ad accogliere merci, senza escludere la possibilità di effettuarvi manipolazioni usuali, operazioni di perfezionamento attivo o trasformazioni sotto controllo doganale, nelle condizioni di cui agli articoli 15 e 18 del regolamento di base, sempre che tali operazioni non siano predominanti rispetto all'attività di immagazzinamento di merci.

    2. Per l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento di base la valutazione della proporzionalità tra le spese amministrative, connesse alle misure di sorveglianza e di controllo del deposito, e le esigenze economiche di immagazzinamento tiene conto, fra l'altro, del tipo di deposito e delle procedure che possono venirvi applicate.

    Capitolo 4

    Rilascio dell'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad avvalersi del regime

    Articolo 9

    1. L'autorizzazione è compilata su un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato II. Essa va datata e firmata.

    2. Il rilascio dell'autorizzazione è comunicato al richiedente.

    3. L'autorizzazione ha efficacia dalla data del suo rilascio o da altra data, quando così venga stabilito. Tuttavia, quando, in casi eccezionali, l'autorità doganale abbia comunicato al richiedente di un deposito privato il proprio accordo a rilasciare l'autorizzazione, per iscritto ma non avvalendosi del formulario di cui al paragrafo 1, tale autorizzazione decorre dalla data della predetta comunicazione. Copia di tale comunicazione sarà allegata all'autorizzazione e ne costituirà parte integrante.

    4. Fatti salvi gli articoli 6 e 7 del regolamento di base, l'autorizzazione ha durata illimitata.

    5. Copia dell'autorizzazione concessa è custodita dall'autorità doganale, eventualmente per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale l'autorizzazione è annullata o revocata.

    Capitolo 5

    Rigetto della domanda e annullamento e revoca

    dell'autorizzazione

    Articolo 10

    1. L'autorità doganale respinge la domanda quando non siano soddisfatte le condizioni previste per la concessione dell'autorizzazione.

    2. La decisione di rigetto di una domanda, da inviare al richiedente, va fatta per iscritto.

    3. Copia di tale decisione è custodita dall'autorità doganale per il periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

    Articolo 11

    1. Le disposizioni da osservare in merito all'annullamento e alla revoca di un'autorizzazione sono quelle stabilite dal regolamento (CEE) n. 3787/86.

    2. L'autorizzazione può essere revocata anche quando il titolare ne faccia domanda per iscritto o quando l'autorità doganale ritenga che il deposito non sia o non sia più utilizzato in misura sufficiente a giustificarne il mantenimento.

    3. Copia della decisione di annullamento o di revoca è custodita dall'autorità doganale per il periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

    TITOLO III

    ASSOGGETTAMENTO DELLE MERCI AL REGIME

    Capitolo 1

    Procedura normale

    Articolo 12

    Le procedure previste dal presente capitolo si applicano a tutti i depositi doganali. Tuttavia, la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, non si applica nei depositi di tipo B.

    Articolo 13

    1. Fatta salva l'applicazione delle procedure semplificate di cui al capitolo 2, l'assoggettamento di merci al regime di deposito doganale è subordinato alla presentazione delle merci e alla presentazione della dichiarazione del loro assoggettamento al regime nell'ufficio di controllo.

    2. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, su richiesta dell'interessato l'autorità doganale indica nell'autorizzazione a gestire un deposito doganale che le merci e la relativa dichiarazione di assoggettamento al regime saranno presentate in uffici doganali diversi da quello di cui al paragrafo 1.

    Nell'autorizzazione essa indica anche gli uffici doganali interessati e le disposizioni da seguire per garantire, in particolare, l'informazione dell'ufficio di controllo.

    Quando la procedura riguardi più Stati membri, tali norme sono stabilite d'intesa con gli Stati membri interessati. Tali Stati comunicano preventivamente alla Commissione il progetto delle norme predisposte. La Commissione informa di ciò gli altri Stati membri. Le norme comunicate alla Commissione possono essere applicate, a meno che quest'ultima non abbia notificato agli Stati membri interessati, entro

    due mesi dal ricevimento del progetto di cui sopra, che vi sono obiezioni alla loro applicazione.

    Le disposizioni del regime di deposito doganale sono applicabili dal giorno dell'accettazione, da parte dell'ufficio designato, della dichiarazione di assoggettamento al regime, e questa dichiarazione serve anche per l'inoltro delle merci dall'ufficio designato al deposito doganale.

    3. La procedura di cui al paragrafo 2 può essere applicata anche senza che gli interessati la richiedano, per motivi attinenti all'organizzazione amministrativa degli uffici doganali, in particolare per motivi connessi all'utilizzazione di sistemi informatici.

    Articolo 14

    1. La dichiarazione di cui all'articolo 13 deve essere compilata sul formulario IM, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, relativo all'introduzione di formulari comunitari di dichiarazione di esportazione e d'importazione (8).

    Per le merci provenienti da paesi EFTA viene utilizzato

    il formulario di documento unico, conformemente all'articolo 2 della convenzione tra la Comunità economica europea e i paesi EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci, adottata con decisione 87/267/CEE del Consiglio (9).

    2. Quando debba essere compilata una dichiarazione per più specie di merci, viene utilizzato il formulario complementare IM/c, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/85 oppure, ove occorra, il formulario complementare EU/c di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato II ed all'allegato III della convenzione menzionata nel paragrafo 1.

    3. Fatte salve le disposizioni particolari adottate nel quadro di altre normative doganali, applicabili per effetto dell'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale, i formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono com-

    pilati conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato III/A. Quando si tratti di un assogettamento di merci al regime in un deposito di tipo diverso dal tipo D, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 1496/80 della Commissione, dell'11 giugno 1980, concernente la dichiarazione degli elementi per la determinazione del valore in dogana e la produzione dei relativi documenti (10), non devono essere allegati alla dichiarazione di assoggettamento.

    4. Quando si tratti di un assoggettamento di merci al regime in un deposito di tipo D, i formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono compilati conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato III/B.

    Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per assoggettare le merci al regime, in particolare quelli stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1496/80.

    5. Quando la dichiarazione di assoggettamento al regime di deposito doganale serva ad appurare un precedente regime doganale, nei formulari di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere indicate, nella casella 31, le diciture previste:

    - dall'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio, del 24 novembre 1986, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo (11), in caso di appuramento del regime di perfezionamento attivo,

    - dall'articolo 17, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1751/84 della Commissione, del 13 giugno 1984, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio relativo al regime dell'ammissione temporanea (12), in caso di appuramento del regime dell'ammissione temporanea.

    Articolo 15

    1. L'autorità doganale può autorizzare il dichiarante a sostituire in tutto o in parte le indicazioni figuranti nella dichiarazione con la trasmissione ad uno degli uffici doganali di cui all'articolo 13, ai fini del loro trattamento computerizzato, di dati codificati o elaborati in altro modo determinato dalla medesima autorità e corrispondenti alle indicazioni richieste per le dichiarazioni scritte.

    Le modalità della trasmissione dei dati di cui al primo comma sono stabilite dall'autorità doganale.

    2. L'applicazione del presente articolo non osta all'esercizio, da parte dell'autorità doganale, di qualsiasi controllo ch'essa reputi necessario per garantire la regolarità delle operazioni.

    Articolo 16

    1. L'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, può autorizzare che la dichiarazione sia presentata prima che il dichiarante

    sia in grado di presentargli le merci. In tal caso, tale ufficio

    può assegnare un termine per la presentazione delle merci, stabilito in funzione delle circostanze. Passato il termine stabilito si considera la dichiarazione come non presentata.

    2. Per l'applicazione del paragrafo 1 sono considerate presentate all'ufficio di controllo o all'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, le merci il cui arrivo presso tale ufficio o in altro luogo designato dall'autorità doganale sia stato a questi comunicato nelle forme prescritte, per consentirgli di garantirne la sorveglianza o il controllo.

    3. La presentazione della dichiarazione all'ufficio di controllo o all'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, deve avvenire nei giorni e durante le ore di apertura di tale ufficio.

    Tuttavia, su richiesta e a spese del dichiarante, l'ufficio di cui sopra può autorizzare la presentazione della dichiarazione in giorni ed ore diversi da quelli d'apertura.

    4. È equiparata alla presentazione della dichiarazione in un ufficio di controllo o in un ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, la presentazione della dichiarazione ai funzionari del predetto ufficio in altro luogo all'uopo designato nel quadro di accordi conclusi tra l'autorità doganale e l'interessato.

    Articolo 17

    1. L'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, può accettare solo le dichiarazioni che soddisfino alle condizioni di cui all'articolo 14.

    2. Tuttavia, l'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, può accettare, su richiesta del dichiarante e per motivi ritenuti validi, una dichiarazione nella quale manchino talune indicazioni di cui all'articolo 14; in tal caso esso fissa un termine per la comunicazione delle informazioni mancanti.

    Devono in ogni caso figurare nella dichiarazione le indicazioni necessarie ad identificare le merci cui la dichiarazione si riferisce.

    3. Una dichiarazione incompleta, accettata ai sensi del paragrafo 2, può essere completata dal dichiarante oppure essere sostituita, d'intesa con l'ufficio di controllo o con l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, da un'altra dichiarazione che soddisfi alle condizioni di cui all'articolo 14. In quest'ultimo caso la data da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di deposito doganale è costituita dalla data di accettazione della dichiarazione incompleta.

    Articolo 18

    1. Le dichiarazioni che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 14 e quelle che formano oggetto delle facilitazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2, sono immediatamente accettate dall'ufficio di controllo o dall'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, nelle forme stabilite.

    Tuttavia, quando, in applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, una dichiarazione sia presentata prima che le merci cui si riferisce arrivino presso l'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, o in altro luogo designato dall'autorità doganale, essa può essere accettata solo dopo la presentazione delle merci a tale ufficio, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2.

    2. La data di accettazione della dichiarazione deve essere apposta sulla medesima. Tale data è da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il vincolo al regime di deposito doganale.

    Articolo 19

    1. Il dichiarante è autorizzato, su sua richiesta e alle condizioni sotto indicate, a rettificare, per quanto concerne una o più indicazioni di cui all'articolo 14, le dichiarazioni

    accettate dall'ufficio di controllo o dall'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2:

    a) la rettifica deve essere chiesta prima dello svincolo delle merci;

    b)

    la rettifica non può essere concessa se ne viene fatta richiesta dopo che l'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, abbia informato il dichiarante che intende procedere ad una visita delle merci o abbia accertato l'inesattezza delle indicazioni di cui trattasi;

    c)

    la rettifica non deve far sì che la dichiarazione si riferisca a merci diverse da quelle su cui verteva inizialmente.

    2. L'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, può ammettere o esigere che le rettifiche di cui al paragrafo 1 vengano effettuate presentando una nuova dichiarazione destinata a sostituire la precedente. In tal caso, la data da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di deposito doganale è la data di accettazione della dichiarazione precedente.

    3. Su richiesta del dichiarante l'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, può invalidare la dichiarazione alle stesse condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).

    Articolo 20

    1. Fatti salvi gli altri mezzi di controllo di cui dispone, l'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, può procedere alla verifica della dichiarazione e alla visita della totalità o di parte delle merci.

    2. La visita delle merci è effettuata nei luoghi a tal fine designati e durante le ore all'uopo previste. Tuttavia, su richiesta del dichiarante, l'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, può permettere che la visita delle merci venga effettuata in luoghi oppure in ore diversi(e) da quelli(e) su indicati(e). Le eventuali spese sono a carico del dichiarante.

    3. Il trasporto delle merci nei luoghi ove si procederà alla loro visita, il loro disimballaggio e reimballaggio e ad ogni altra manipolazione necessaria per la visita sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le eventuali spese sono, in ogni caso, a carico del dichiarante.

    4. Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci o di farvisi rappresentare. Ove lo ritenga utile, l'ufficio di controllo o l'ufficio designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, può esigere che il dichiarante assista alla visita delle merci o vi si faccia rappresentare per fornirgli l'assistenza necessaria al fine di facilitare tale operazione.

    5. In occasione della visita delle merci l'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'arti-

    colo 13, paragrafo 2, può prelevare campioni per la loro analisi o per un controllo approfondito. Le spese di analisi o di controllo sono a carico dell'amministrazione.

    Articolo 21

    1. I risultati della verifica della dichiarazione, accompagnata o meno dalla visita delle merci, servono da base per l'applicazione delle disposizioni del regime di deposito doganale.

    2. L'applicazione del paragrafo 1 non osta all'eventuale esercizio di ulteriori controlli da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in cui ha avuto luogo il vincolo delle merci al regime, né alle conseguenze di tali controlli in forza delle disposizioni vigenti, segnatamente per quanto concerne l'eventuale determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da applicare alle merci considerate.

    3. I risultati della verifica sono annotati nella dichiarazione. Tale annotazione deve essere datata e contenere le informazioni necessarie per identificare il funzionario che l'ha redatta.

    Articolo 22

    L'ufficio di controllo o l'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, concede lo svincolo delle merci per il regime non appena siano state verificate le indicazioni della dichiarazione o queste siano state accettate senza verifica. Lo stesso avviene quando la verifica non possa venir effettuata in termini ragionevoli e la presenza delle merci per tale verifica non sia più necessaria.

    Capitolo 2

    Procedure semplificate

    Articolo 23

    Le procedure previste dal presente capitolo si applicano a tutti i depositi doganali, tranne a quelli di tipo B e F.

    Articolo 24

    1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, su richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che:

    a) la dichiarazione di cui all'articolo 14 non contenga talune indicazioni di cui all'allegato III/A o III/B;

    b)

    venga presentato, al posto della dichiarazione di cui all'articolo 14, un documento commerciale o amministrativo corredato di una richiesta di assoggettamento al regime firmata dal dichiarante;

    c)

    l'assoggettamento di merci al regime abbia luogo senza che le merci le vengano presentate, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    2. Quando venga autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), il titolare dell'autorizzazione

    è tenuto, non appena le merci arrivino nei luoghi all'uopo designati:

    a) a comunicare tale arrivo all'ufficio di controllo nella forma e secondo le modalità da esso stabilite.

    Tuttavia, l'ufficio di controllo può:

    - invece di esigere dal titolare dell'autorizzazione di attendere l'arrivo delle merci per darne comunicazione, consentirgli di informare l'ufficio stesso dell'arrivo non appena questo sia imminente,

    - in talune circostanze particolari, giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato delle operazioni di assoggettamento al regime, dispensare il titolare dell'autorizzazione dall'obbligo di comunicargli ogni arrivo di merci, a condizione ch'egli fornisca tutte le informazioni che l'ufficio stesso reputi necessarie per poter esercitare, ove occorre, il suo diritto di visita;

    b)

    ad effettuare le iscrizioni nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 14 del regolamento di base, conformemente all'articolo 32;

    c)

    a tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi all'assoggettamento delle merci al regime.

    3. L'autorità doganale nega l'autorizzazione a fruire di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 quando non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il buon svolgimento delle operazioni.

    L'autorità doganale può negare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di assoggettamento di merci al regime.

    Articolo 25

    1. La dichiarazione incompleta o il documento commerciale o amministrativo di cui all'articolo 24 o l'iscrizione nella contabilità di magazzino delle merci cui si applica la procedura prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), devono contenere almeno le indicazioni necessarie ad identificare le merci, compresa la quantità. Gli elementi necessari per identificare le merci sono quelli usati nella prassi commerciale per effettuare tale operazione.

    2. L'accettazione, da parte dell'ufficio di controllo o dell'ufficio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, della dichiarazione incompleta, del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nella contabilità di magazzino ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 14.

    L'eventuale visita delle merci ha luogo sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale od amministrativo o nella contabilità di magazzino.

    Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione delle merci nella contabilità di magazzino ha valore di svincolo.

    Articolo 26

    Quando si applichi l'articolo 24 in un deposito di tipo D,

    la dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nella contabilità di magazzino devono recare anche la specie, espressa in termini sufficientemente precisi per consentire una classificazione rapida e sicura, eil valore in dogana delle merci.

    Capitolo 3

    Procedura per il passaggio dal deposito temporaneo al regime di deposito doganale

    Articolo 27

    Le procedure di cui ai capitoli 1 e 2 si applicano anche per consentire il passaggio di merci dal deposito temporaneo di cui all'articolo 3, paragrafo 3, al regime di deposito doganale.

    Capitolo 4

    Sistemi informatici

    Articolo 28

    L'autorità doganale ammette che le formalità di cui ai capitoli 1, 2 e 3 vengano espletate mediante sistemi informatici, quando questi garantiscano la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di deposito doganale.

    TITOLO IV

    FUNZIONAMENTO DEL DEPOSITO DOGANALE E

    DEL REGIME DI DEPOSITO DOGANALE

    Capitolo 1

    Contabilità di magazzino o formalità che sostituiscono la tenuta della contabilità di magazzino

    Articolo 29

    1. Nei depositi di tipo A, C, D ed E l'autorità doganale designa il depositante come obbligato a tenere la contabilità di magazzino di cui all'articolo 14 del regolamento di base.

    2. Nel deposito di tipo B l'ufficio di controllo conserva le dichiarazioni di vincolo al regime di cui all'articolo 14 per

    controllarne l'appuramento. Non viene tenuta contabilità di magazzino. Fatte salve le altre disposizioni comunitarie relative alla conservazione dei documenti doganali, l'ufficio di controllo può stabilire, nel quadro della propria organizzazione amministrativa, determinati termini per la conservazione in loco di queste dichiarazioni. Tali termini possono essere prorogati.

    Se alla scadenza di tali termini, alle merci cui la dichiarazione si riferisce non viene assegnata una delle destinazioni di cui all'articolo 21 del regolamento di base, l'ufficio di controllo chiede che venga assegnata loro una di tali destinazioni o che la dichiarazione iniziale di vincolo al regime delle merci considerate venga sostituita da una nuova dichiarazione in cui figurino tutti gli elementi della precedente.

    3. Nel deposito di tipo F, le scritture doganali evidenziano tutti gli elementi indicati all'articolo 32. Tali scritture sostituiscono la contabilità di magazzino di cui all'articolo 14 del regolamento di base.

    Articolo 30

    Fatto salvo l'articolo 29, paragrafo 3, l'ufficio di controllo non tiene alcuna contabilità di magazzino.

    Per le proprie necessità amministrative esso può tenere un registro di tutte le dichiarazioni accettate.

    Articolo 31

    Quando la contabilità tenuta dall'interessato a fini commerciali o fiscali contenga tutti gli elementi necessari per il controllo, tenuto conto del tipo di deposito e delle procedure di vincolo e di appuramento applicabili, e questi elementi possono essere utilizzati ai fini di controllo, l'autorità doganale accetta tale contabilità come contabilità di magazzino ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base.

    Articolo 32

    1. Nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 14 del regolamento di base devono figurare tutti gli elementi necessari per la corretta applicazione del regime ed il controllo di tale applicazione. Debbono esservi annotati in particolare:

    a) le indicazioni figuranti nelle caselle 1, 31, 37 e 38 della dichiarazione di vincolo al regime;

    b)

    il riferimento alle dichiarazioni con le quali le merci hanno ricevuto una destinazione doganale appurante il regime di deposito doganale;

    c)

    la data, il riferimento agli altri documenti doganali e a tutti gli altri documenti relativi all'assoggettamento e all'appuramento;

    d)

    le indicazioni necessarie per poter seguire le merci, in particolare il luogo in cui sono depositate, comprese le indicazioni relative ad un eventuale trasferimento delle merci da un deposito ad un altro effettuato senza porre fine al regime;

    e)

    le indicazioni relative al comune immagazzinamento di merci contemplato dall'articolo 36;

    f)

    tutti gli altri elementi eventualmente necessari ad identificare le merci;

    g)

    le indicazioni relative alle manipolazioni usuali cui sono sottoposte le merci;

    h)

    le indicazioni relative alle temporanee rimozioni delle merci dal deposito.

    2. La contabilità di magazzino nel deposito di tipo D deve recare, oltre agli elementi di cui al paragrafo 1, le indicazioni previste dall'articolo 26.

    3. La contabilità di magazzino deve evidenziare, in qualsiasi momento, le quantità di merci ancora assoggettate al regime di deposito doganale. Nei termini stabiliti dall'autorità doganale, il depositante deve presentare all'ufficio di controllo l'inventario di tali merci.

    4. Ove si applichi l'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento di base, nella contabilità di magazzino deve essere indicato il valore in dogana delle merci prima della loro manipolazione.

    5. Ove si applichino le procedure semplificate di cui agli articoli 24, 48 e 54, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

    Articolo 33

    1. L'iscrizione nella contabilità di magazzino delle merci assoggettate al regime di deposito doganale nel deposito di tipo A, C o D, di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento di base, deve avvenire all'atto del loro effettivo collocamento nel deposito doganale, sulla base degli elementi riconosciuti o ammessi dall'ufficio di controllo o dall'uffi-

    cio doganale designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

    2. Quando si tratti di assoggettamento al regime nel deposito di tipo E, l'iscrizione di cui al paragrafo 1 deve avvenire all'atto dell'arrivo delle merci negli impianti di immagazzinamento del titolare dell'autorizzazione.

    3. Quando il deposito doganale serva, nel contempo, da deposito temporaneo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, l'iscrizione di cui al paragrafo 1 deve avvenire:

    - prima della scadenza del termine stabilito in conformità dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 4151/88, quando si applichi la procedura semplificata di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c) al passaggio dal deposito temporaneo al regime di deposito doganale,

    - all'atto dello svincolo concesso dopo la presentazione della dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale, negli altri casi.

    4. L'iscrizione nella contabilità di magazzino delle indicazioni relative all'appuramento del regime deve avvenire:

    - al più tardi, al momento dell'uscita delle merci dal deposito, quando si applichi una delle procedure semplificate,

    - all'atto dello svincolo concesso dopo la presentazione della dichiarazione per una destinazione doganale delle merci, negli altri casi.

    Capitolo 2

    Manipolazioni usuali

    Articolo 34

    1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, le manipolazioni usuali di cui possono essere oggetto le merci non comunitarie sono indicate nell'allegato IV.

    2. Quando dalla manipolazione potrebbe risultare un vantaggio riguardo ai dazi all'importazione relativi alle merci manipolate rispetto ai dazi relativi alle medesime merci prima della manipolazione, essa può essere autorizzata solo a patto che la domanda di cui all'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento di base sia presentata al momento della presentazione della domanda di autorizzazione di manipolazione usuale.

    In tal caso, non può essere accolta la richiesta di applicazione degli elementi di tassazione più favorevoli nel deposito di tipo D, di cui all'articolo 25, primo trattino, lettera a) del regolamento di base.

    3. Quando dalla manipolazione risultasse un importo di dazi all'importazione superiore all'importo di dazi all'importazione relativo alle merci prima della manipolazione, l'interessato deve rinunciare a presentare la domanda di cui all'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento di base.

    In tal caso, il depositante di un deposito di tipo D deve rinunciare a qualsiasi vantaggio che gli procurerebbe l'applicazione degli elementi di tassazione riconosciuti o ammessi per le merci manipolate al momento del loro vincolo al regime.

    Articolo 35

    1. L'interessato deve chiedere preventivamente per iscritto, volta per volta, all'ufficio di controllo l'autorizzazione ad effettuare una manipolazione usuale.

    2. Nella domanda di autorizzazione ad effettuare una manipolazione usuale deve figurare qualsiasi elemento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di deposito doganale, in particolare di quelle dell'articolo 34, paragrafi 2 e 3.

    Se la domanda è accolta, l'ufficio di controllo concede l'autorizzazione apponendo sulla medesima l'apposita dicitura e il proprio timbro. Esso ne custodisce una copia per il periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

    3. Fatto salvo l'articolo 34, l'autorizzazione a gestire un deposito doganale o, quando si tratta di un deposito di tipo E, l'autorizzazione a fruire del regime, può indicare le manipolazioni usuali che si prevede di effettuare nell'ambito del regime. In tal caso, il fatto d'informare l'ufficio di controllo, nella forma da questi stabilita, che verrà operata una manipolazione sostituisce la domanda di cui al paragrafo 1.

    Capitolo 3

    Comune immagazzinamento di merci con diversa

    posizione doganale

    Articolo 36

    1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'ufficio di controllo consente che vengano immagazzinate congiuntamente, nello stesso impianto, merci comunitarie diverse da quelle di cui al titolo VI e merci non comunitarie.

    2. Ove il comune immagazzinamento di cui al paragrafo 1 renda impossibile identificare in qualsiasi momento la specie di ciascuna merce e la sua posizione doganale, l'immagazzinamento è consentito solo per merci equivalenti.

    Sono considerate equivalenti le merci che sono classificate nella medesima sottovoce della nomenclatura combinata, abbiano la stessa qualità commerciale e presentano le stesse caratteristiche tecniche.

    Capitolo 4

    Rimozione temporanea

    Articolo 37

    1. L'interessato deve chiedere per iscritto, volta per volta, all'ufficio di controllo l'autorizzazione a rimuovere temporaneamente le merci dal deposito.

    2. Nella domanda d'autorizzazione alla rimozione temporanea deve figurare ogni elemento necessario per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di deposito doganale. Se la domanda è accolta, l'ufficio di controllo concede l'autorizzazione apponendo sulla medesi-

    ma l'apposita dicitura e il proprio timbro. Esso ne conserva una copia per il periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

    3. L'autorizzazione a gestire un deposito doganale può recare l'indicazione che possono essere operate rimozioni temporanee. In tal caso, l'informazione dell'ufficio di controllo, nella forma da questi stabilita, che verrà operata una rimozione temporanea, sostituisce la domanda di cui al paragrafo 1.

    4. Se durante la rimozione temporanea dovessero essere effettuate manipolazioni usuali si applicano gli articoli 34 e 35.

    Capitolo 5

    Trasferimento di merci da un deposito ad un altro senza porre fine al regime

    Articolo 38

    1. Il trasferimento di merci da un deposito ad un altro senza porre fine al regime di deposito doganale viene effettuato utilizzando un formulario corrispondente al modello di formulario COM redatto a norma del regolamento (CEE) n. 679/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo all'adozione del modello di formulario di dichiarazione da utilizzare negli scambi di merci all'interno della Comunità (13) e secondo la procedura di cui all'allegato V.

    2. La procedura semplificata di cui all'allegato VI si applica:

    - quando il deposito da cui le merci sono spedite fruisce di una procedura semplificata di immissione in libera pratica, contemplata dall'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), o di esportazione contemplata dall'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), e il deposito in cui le merci saranno collocate fruisce della procedura semplificata di vincolo al regime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera c), oppure

    - quando la responsabilità dei due depositi incombe alla stessa persona, oppure

    - quando le contabilità di magazzino siano interconnesse elettronicamente.

    3. Le responsabilità attinenti alle merci trasferite passa al depositario del deposito in cui le merci saranno collocate all'atto del loro ricevimento da parte di tale depositario e della loro imputazione nella contabilità di magazzino del medesimo.

    4. Le merci assoggettate al regime in un deposito di tipo B non possono essere trasferite in un altro deposito senza che sia posto fine al regime.

    Capitolo 6

    Inventario

    Articolo 39

    Fatti salvi i controlli di cui all'articolo 13 del regolamento di base, l'ufficio di controllo può esigere, quando lo ritenga necessario per garantire il buon funzionamento del deposito, che venga effettuato l'inventario, periodico o no, della totalità o di parte delle merci assoggettate al regime di deposito doganale.

    TITOLO V

    APPURAMENTO DEL REGIME

    Capitolo 1

    Disposizioni generali relative a qualsiasi destinazione

    doganale

    Articolo 40

    Fatta salva l'applicazione dei capitoli 2 e 3, l'appuramento del regime di deposito doganale è subordinato all'espletamento delle formalità previste per una delle destinazioni doganali di cui all'articolo 21 del regolamento di base, conformemente alle disposizioni relative a tale destinazione.

    Articolo 41

    L'autorità doganale ammette che l'espletamento delle formalità relative all'appuramento del regime di deposito doganale venga effettuato con sistemi informatici quando questi garantiscano la corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime di deposito doganale.

    Articolo 42

    1. In caso di comune immagazzinamento di merci equivalenti di cui all'articolo 36, paragrafo 2, le merci dichiarate per una determinata destinazione doganale sono considerate aventi posizione comunitaria o non comunitaria, a scelta dell'interessato.

    L'applicazione del primo comma non potrà in alcun caso comportare che una determinata posizione doganale venga attribuita ad una quantità di merci superiore alla quantità delle merci, aventi tale posizione, che si trovano realmente nel deposito doganale al momento dell'uscita delle merci dichiarate per una certa destinazione doganale.

    2. In caso di distruzione totale o di perdita irrimediabile delle merci, la parte di merci assoggettate al regime distrutte o

    perdute è determinata con riferimento alla proporzione di merci assoggettate al regime, della stessa specie, contenute nei locali del deposito al momento di cui la detta distruzione o perdita è determinata, salvo che il depositario apporti la prova della quantità reale delle merci assoggettate al regime che è andata distrutta o perduta.

    Articolo 43

    Le disposizioni in vigore concernenti le aliquote forfettarie di perdita irrimediabile di una merce per cause dipendenti dalla sua stessa natura vengono applicate all'atto dell'appuramento del regime di deposito doganale.

    Capitolo 2

    Disposizioni particolari relative all'ammissione in libera pratica

    Sezione 1: Procedura normale

    Articolo 44

    La procedura prevista dalla presente sezione si applica a tutti i depositi doganali.

    Articolo 45

    1. La dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci assoggettate al regime di deposito doganale deve essere compilata sul formulario IM, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1900/85.

    2. Quando debba essere compilata una dichiarazione per più specie di merci deve essere utilizzato il formulario complementare IM/c, di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/85.

    3. Fatte salve le disposizioni particolari previste nel quadro di altre regolamentazioni doganali che sono applicabili per l'immissione in libera pratica delle merci, i formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono compilati conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato III/C.

    Alla dichiarazione devono essere allegati tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per l'immissione in libera pratica, in particolare quelli contemplati dal regolamento (CEE) n. 1496/80.

    4. Quando si tratti di immissione in libera pratica di merci assoggettate al regime di deposito doganale dopo l'appuramento del regime di perfezionamento attivo i formulari di cui ai paragrafi 2 e 3 devono recare nella casella 31 le diciture figuranti all'articolo 71 del regolamento (CEE) n. 3677/86.

    Articolo 46

    Gli articoli da 15 a 22 si applicano, mutatis mutandis, alle dichiarazioni di immissione in libera pratica.

    Sezione 2: Procedure semplificate

    Articolo 47

    1. Le procedure previste dalla presente sezione si applicano a tutti i depositi doganali, tranne a quelli di tipo F.

    2. Per quanto riguarda i depositi di tipo B, si applicano unicamente le procedure previste dall'articolo 48, paragrafo 1, lettere a) e b).

    3. Il rilascio dell'autorizzazione per un deposito di tipo D comporta automaticamente l'applicazione della procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c).

    Tuttavia, quando l'interessato voglia avvalersi di elementi di tassazione più favorevoli che non possono essere controllati senza una visita delle merci, tale procedura non può essere applicata. In tal caso, possono venir applicate le altre procedure che prevedono la presentazione in dogana delle merci.

    Articolo 48

    1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale ammette, a richiesta dell'interessato e alle condizioni da essa stabilite, che:

    a) nella dichiarazione di immissione in libera pratica non figurino talune indicazioni di cui all'allegato III/C;

    b)

    al posto della dichiarazione di cui all'articolo 45 venga presentato un documento commerciale o amministrativo corredato di una domanda di immissione in libera pratica firmata dal dichiarante;

    c)

    l'immissione in libera pratica di merci avvenga senza che queste siano presentate all'ufficio di controllo e prima della presentazione della dichiarazione, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    2. Quando venga autorizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), l'interessato è tenuto:

    a) ad informare l'ufficio di controllo, nella forma e secondo le modalità da esso stabilite e prima della partenza delle merci dai suoi locali, delle partenze imminenti. Tuttavia, in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato delle operazioni di immissione in libera pratica, l'ufficio di controllo può dispensare l'interessato dall'obbligo di comunicargli ogni partenza di merci, sempre che egli fornisca all'ufficio stesso tutte le informazioni che questo reputi necessarie per poter esercitare, ove occorra, il suo diritto di visita

    delle merci; tale informazione non è necessaria per i depositi di tipo D;

    b)

    ad effettuare, conformemente all'articolo 32, le iscrizioni nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 14 del regolamento di base;

    c)

    a tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi all'immissione in libera pratica delle merci, in particolare il titolo d'importazione redatto nel quadro della politica agricola comune o i documenti previsti dalla politica commerciale comune.

    3. L'autorità doganale nega l'autorizzazione a fruire di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 quando non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il buon svolgimento delle operazioni.

    L'autorità doganale può negare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di immissione in libera pratica di merci assoggettate al regime di deposito doganale.

    Articolo 49

    1. La dichiarazione incompleta o il documento commerciale o amministrativo di cui all'articolo 48 o l'iscrizione nella contabilità di magazzino delle merci alle quali si applichi la procedura di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), deve contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci.

    L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione incompleta, del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nella contabilità di magazzino ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica.

    L'eventuale visita delle merci avviene sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nella contabilità di magazzino.

    Nel caso di cui all'articolo 48, paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione delle merci nella contabilità di magazzino ha valore di svincolo.

    2. Una dichiarazione complementare o riepilogativa relativa alle merci che formano oggetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 48, paragrafo 1, deve essere presentata all'ufficio di controllo nei termini stabiliti dall'autorità doganale. L'accettazione di questa dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

    Capitolo 3

    Disposizioni particolari relative all'esportazione

    Sezione 1: Procedura normale

    Articolo 50

    La procedura prevista dalla presente sezione si applica a tutti i depositi doganali.

    Articolo 51

    1. La dichiarazione di esportazione di merci assoggettate al regime di deposito doganale deve essere compilata sul formulario EX, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/85.

    Per le merci destinate ai paesi EFTA viene utilizzato il formulario di documento unico, conformemente all'articolo 2 della convenzione tra la Comunità economica europea e i paesi EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

    2. Quando debba essere redatta una dichiarazione per più specie di merci viene utilizzato il formulario complementare EX/c, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/85 o, ove occorra, il formulario complementare EU/c, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato II e dell'allegato III alla convenzione di cui al paragrafo 1.

    3. Fatte salve le disposizioni particolari previste nel quadro di altre normative doganali che sono applicabili in caso di esportazione di merci, i formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono compilati conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato III/D. Alla dichiarazione devono essere allegati tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per l'esportazione.

    4. Le pezze giustificate dell'esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità sono tenute a disposizione dell'ufficio di controllo.

    Articolo 52

    Gli articoli da 15 a 22 si applicano, mutatis mutandis, alle dichiarazioni di esportazione.

    Sezione 2: Procedure semplificate

    Articolo 53

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, le procedure previste dalla presente sezione si applicano a tutti i depositi doganali, tranne a quelli di tipo F.

    2. Per quanto riguarda i depositi di tipo B, si applicano unicamente le procedure previste dall'articolo 54, paragrafo 1, lettere a) e b).

    Articolo 54

    1. Sempre che non venga pregiudicata la regolarità delle operazioni, l'autorità doganale permette, su richiesta dell'interessato e alle condizioni da esso stabilite, che:

    a) nella dichiarazione di esportazione non figurino talune indicazioni di cui all'allegato III/D;

    b)

    al posto della dichiarazione di esportazione di cui all'articolo 51 venga presentato un documento commerciale o amministrativo corredato di una richiesta di esportazione firmata dal dichiarante;

    c)

    l'esportazione di merci abbia luogo senza che queste siano presentate all'ufficio di controllo e prima della presentazione della dichiarazione, alle condizioni di cui al paragrafo 2.

    2. Quando venga utilizzata la procedura semplificata di cui al paragrafo 1, lettera c), l'interessato è tenuto:

    a) ad informare l'ufficio di controllo, nella forma e secondo le modalità da esso stabilite, delle spedizioni imminenti. Tuttavia, l'ufficio di controllo può, in talune circostanze particolari giustificate dalla natura delle merci e dal ritmo accelerato delle operazioni di esportazione, dispensare l'interessato dal comunicargli ogni spedizione di merci, sempre che fornisca a tale ufficio tutte le informazioni che questo reputi necessarie per esercitare, all'occorrenza, il suo diritto di visita delle merci;

    b)

    a redigere la dichiarazione di esportazione o il documento di cui al paragrafo 1, lettera b);

    c)

    ad effettuare, conformemente all'articolo 32, le iscrizioni nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 14 del regolamento di base;

    d)

    a tenere a disposizione dell'ufficio di controllo tutti i documenti relativi all'esportazione delle merci considerate fuori del territorio doganale della Comunità.

    3. L'autorità doganale nega l'autorizzazione a beneficiare di una delle procedure semplificate di cui al paragrafo 1 quando non siano offerte tutte le garanzie necessarie per il buon svolgimento delle operazioni.

    L'autorità doganale può negare l'autorizzazione alle persone che non effettuino di frequente operazioni di esportazione di merci assoggettate al regime di deposito doganale.

    Articolo 55

    1. La dichiarazione incompleta, il documento commerciale o amministrativo di cui all'articolo 54 o l'iscrizione nella contabilità di magazzino delle merci alle quali si applica la procedura di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), deve contenere almeno le indicazioni necessarie per identificare le merci.

    L'accettazione, da parte dell'ufficio doganale, della dichiarazione incompleta, del documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nella contabilità di magazzino ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

    L'eventuale visita delle merci ha luogo sulla base delle indicazioni figuranti nella dichiarazione incompleta, nel documento commerciale o amministrativo o nella contabilità di magazzino.

    Nel caso di cui all'articolo 54, paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione delle merci nella contabilità di magazzino ha valore di svincolo.

    2. La dichiarazione complementare o riepilogativa, relativa alle merci che formano oggetto dell'autorizzazione di cui all'articolo 54, paragrafo 1, deve essere presentata all'ufficio di controllo nei termini stabiliti dall'autorità doganale. L'accettazione di questa dichiarazione non ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

    TITOLO VI

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE MERCI

    AGRICOLE COMUNITARIE

    Capitolo 1

    Disposizione preliminare

    Articolo 56

    I titoli da I a V si applicano alle merci con prefinanziamento assoggettate al regime di deposito doganale, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, ad esclusione dell'articolo 14, dell'articolo 16, paragrafo 1, dell'articolo 17, dell'articolo 19, degli articoli da 23 a 27, dell'articolo 34, dell'articolo 36 e degli articoli da 44 a 55.

    Capitolo 2

    Assoggettamento al regime

    Articolo 57

    1. La dichiarazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, relativa a merci con prefinanziamento deve essere fatta sul formulario COM di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 678/85 del Consiglio, del 18 febbraio 1985, relativo alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci all'interno della Comunità (14).

    2. Quando una dichiarazione deve essere redatta per più specie di merci viene utilizzato il formulario complementare COM/c, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 679/85.

    3. La «dichiarazione di pagamento», di cui all'articolo 25, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (15), è costituita da un esemplare del documento di cui ai paragrafi 1 e 2.

    4. Fatte salve le disposizioni particolari adottate nel quadro di altre normative doganali applicabili per effetto dell'assoggettamento delle merci al regime di deposito doganale, i formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 sono com-

    pilati conformemente alle indicazioni figuranti nell'alle-

    gato III/E.

    Alla dichiarazione devono essere allegati tutti i documenti la cui presentazione sia necessaria per assoggettare al regime le merci con prefinanziamento, in particolare il titolo di esportazione o di prefissazione di cui al regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (16).

    5. Possono essere accettate dall'ufficio di controllo designato conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, solo le dichiarazioni che soddisfano le condizioni fissate nei paragrafi 1 e 4.

    Articolo 58

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, l'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime di deposito doganale di merci con prefinanziamento, di cui all'articolo 57, può avvenire soltanto dopo la costituzione di una cauzione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 565/80 e all'articolo 31, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (17), sono applicabili.

    2. L'autorità doganale può consentire che la cauzione di cui al paragrafo 1 venga costituita dopo l'accettazione della dichiarazione di assoggettamento al regime, alle condizioni stabilite dall'articolo 31, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    Capitolo 3

    Manipolazioni

    Articolo 59

    Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 815/89 della Commissione (18), le merci con prefinanziamento vincolate al regime di deposito doganale possono subire le manipolazioni previste dall'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87 e indicate nell'allegato VII.

    Capitolo 4

    Esportazione

    Articolo 60

    1. Il regime di deposito doganale è appurato con l'accettazione della dichiarazione di esportazione.

    2. Una volta accettata la dichiarazione di esportazione, le merci restano sotto controllo doganale fino a quando lasciano il territorio doganale della Comunità.

    In questo periodo le merci possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere assoggettate al regime di deposito doganale.

    3. L'applicazione da parte dell'ufficio di controllo, del presente articolo, non osta alle verifiche che saranno effettuate dalle autorità competenti nel quadro dell'applicazione della politica agricola comune.

    Articolo 61

    1. La dichiarazione di esportazione di merci con prefinanziamento vincolate al regime di deposito doganale va fatta sul formulario EX di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/85.

    Per le merci destinate ai paesi EFTA viene utilizzato il formulario documento unico, conformemente all'articolo 2 della convenzione tra la Comunità economica europea e i paesi EFTA sulla semplificazione delle formalità negli scambi di merci.

    2. Quando deve essere compilata una dichiarazione per più specie di merci va utilizzato il formulario complementare EX/c, di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/85 o, ove occorra, il formulario complementare EU/c, di cui all'articolo 1, paragrafo 2 dell'allegato II e all'allegato III alla convenzione citata al paragrafo 1.

    3. Fatte salve le disposizioni particolari previste nel quadro di altre regolamentazioni doganali che sono applicabili all'esportazione di merci con prefinanziamento, i formulari di cui ai paragrafi 1 e 2 vanno compilati conformemente alle indicazioni figuranti nell'allegato III/F.

    Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti che è necessario presentare all'esportazione, in particolare il titolo di esportazione o di fissazione anticipata di cui al regolamento (CEE) n. 3719/88.

    4. La data di uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità è annotata sul retro del documento di cui ai paragrafi 1 e 2. Se, prima di lasciare il territorio doganale della Comunità, le merci per le quali è stata accettata la dichiarazione di esportazione attraversano parte di tale territorio, si applicano le procedure di cui agli articoli 6, 6 bis e 7 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    5. Si ritiene che abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità le merci cui è stata data una destinazione equiparata all'esportazione, conformemente agli articoli 34 e 42 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    Articolo 62

    L'articolo 15 e l'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, l'articolo 17, paragrafo 1 e gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 si applicano mutatis mutandis alle dichiarazioni di esportazione di merci con prefinanziamento assoggettate al regime di deposito doganale.

    TITOLO VII

    UTILIZZAZIONE DEL DEPOSITO DOGANALE SENZA

    ASSOGGETTAMENTO DELLE MERCI AL REGIME

    Capitolo 1

    Merci comunitarie

    Articolo 63

    La trasformazione dei prodotti di base con prefinanziamento nei locali di un deposito doganale deve avvenire conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80.

    Articolo 64

    1. Quando l'autorità doganale esiga che merci comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3 del regolamento di base, immagazzinate nei locali del deposito doganale, siano annotate nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 14 del regolamento di base, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base, la relativa menzione deve indicarne chiaramente la loro posizione doganale.

    2. Fatto salvo l'articolo 36, l'ufficio di controllo può prevedere specifiche modalità d'identificazione di tali merci, in particolare affinché si possano distinguere dalle merci vincolate al regime di deposito doganale immagazzinate nello stesso locale.

    3. Le merci di cui al paragrafo 1 possono essere utilizzate durante le operazioni di manipolazione usuale, perfezionamento attivo o trasformazione sotto controllo doganale.

    Articolo 65

    Possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere assoggettate al regime di deposito doganale, le merci:

    - che devono restare sotto controllo doganale conformemente all'articolo 3, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3665/87;

    - che restano nel territorio doganale della Comunità per formare oggetto di trasbordo ai sensi dell'articolo 6 bis di detto regolamento.

    L'articolo 64, paragrafi 1 e 2 si applica a tali merci.

    Capitolo 2

    Merci non comunitarie

    Articolo 66

    Quando merci non comunitarie sono assoggettate al regime di perfezionamento attivo o al regime della trasformazione

    sotto controllo doganale nei locali del deposito doganale, si applicano rispettivamente le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime del perfezionamento attivo (19), o del regolamento (CEE) n. 2763/83, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica (20), e le disposizioni adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento di base.

    TITOLO VIII

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 67

    I depositi doganali di tipo A, C, D ed E possono essere riconosciuti anche come depositi di approvigionamento, a norma dell'articolo 38 del regolamento (CEE) n. 3665/87.

    Articolo 68

    Fino a quando le merci comunitarie sono soggette, negli scambi intracomunitari, ad imposizioni derivanti dall'applicazione della politica agricola comune, il presente regola-

    mento si applica, mutatis mutandis, per l'assoggettamento di tali merci al regime doganale.

    Articolo 69

    Ciascuno Stato membro informa la Commissione delle misure che adotta per assicurare l'esecuzione del presente regolamento e del regolamento di base riguardanti:

    - la determinazione dell'autorità doganale di cui all'articolo 1, paragrafo 4, punto i) del regolamento di base,

    - l'articolo 11 del regolamento di base,

    - l'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento di base,

    - l'articolo 6, paragrafo 3 del presente regolamento,

    - l'articolo 13, paragrafo 3 del presente regolamento.

    La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

    Articolo 71

    Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1991.

    Esso si applica a decorrere dal 1g gennaio 1992.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1.

    (2) GU n. L 350 del 12. 12. 1986, p. 14.

    (3) GU n. L 133 del 17. 5. 1989, pag. 6.(4) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

    (5) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.

    (6) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.(7) GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 1.(8) GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 4.

    (9) GU n. L 134 del 22. 5. 1987, pag. 1.

    (10) GU n. L 154 del 21. 6. 1980, pag. 16.(11) GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

    (12) GU n. L 171 del 29. 6. 1984, pag. 1.(13) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 7.(14) GU n. L 79 del 21. 3. 1985, pag. 1.

    (15) GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.(16) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

    (17) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    (18) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 34.(19) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

    (20) GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

    ALLEGATO I MODELLO DI DOMANDA D'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD UTILIZZARE IL REGIME IN UN DEPOSITO DI TIPO E 1. Nome o ragione sociale ed indirizzo (;):

    2. Luogo preciso destinato ad essere utilizzato come deposito doganale o, quando venga chiesto un deposito di tipo E, indicazione degli impianti di immagazzinamento utilizzati dal richiedente:

    3. Tipo di deposito desiderato ($):

    4. Procedure da utilizzare (=):

    a) per assoggettare le merci al regime:

    b)

    per immettere in libera pratica merci assoggettate al regime:

    c)

    per esportare merci assoggettate al regime:

    d)

    per eventualmente trasferire le merci in un altro deposito doganale senza porre fine al regime:

    5. Giustificazione economica dell'immagazzinamento:

    6. Descrizione della contabilità di magazzino tenuta o prevista e luogo in cui è conservata:

    7. Durata media di immagazzinamento (%):

    8. Qualità delle merci da immagazzinare:

    9. Manipolazioni usuali per le quali è richiesta un'autorizzazione generale:

    10. Rimozioni temporanee previste per le quali è richiesta un'autorizzazione generale:

    11. Operazioni previste nel deposito di:

    a)

    perfezionamento attivo:

    b)

    trasformazione sotto controllo doganale:

    c)

    trasformazione di merci agricole prima della loro esportazione:

    12. Immagazzinamento di merci comunitarie non assoggettate al regime:

    13. Previsto immagazzinamento comune di varie categorie di merci (& ):

    14. Suggerimento dell'ufficio di controllo:

    15. Richiesta applicazione della procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e suggerimento dell' (degli) ufficio (uffici) doganale(i) da designare:

    16. Documenti allegati (():

    Data:

    Firma:

    Note allegato I

    (¹) Questa indicazione non è necessaria quando la domanda è fatta su carta intestata del richiedente su cui figurano tali dati.

    (²) Indicare, eventualmente nell'ordine di preferenza, una delle designazioni di cui all'articolo 2.

    (³) Indicare, secondo il caso:

    - procedura di vincolo normale,

    - una delle procedure di assoggettamento semplificate di cui all'articolo 24,

    - procedura di appuramento normale,

    - una delle procedure di appuramento semplificate di cui agli articoli 48 e 54.

    Queste indicazioni non sono necessarie nella domanda per un deposito di tipo D relativamente all'immissione in libera pratica.

    (%) Soltanto per un deposito di tipo B, in quanto questo tipo di deposito è destinato all'immagazzinamento di merci per un periodo relativamente breve, per non aumentare eccessivamente il costo amministrativo del controllo.

    (¹) Indicare, secondo il caso,

    merci terze industriali,

    merci terze agricole,

    merci agricole comunitarie,

    merci industriali comunitarie,

    precisando il regime cui sono assoggettate.

    (() Ad esempio, planimetria, descrizione dettagliata dei luoghi destinati all'immagazzinamento delle merci o della contabilità di magazzino.

    ALLEGATO II

    1 Titolare (nome o ragione sociale e indirizzo)

    2 Numero di identificazione (¹):

    3 Domanda:

    4 Numero di allegati:

    5 Indirizzo completo del deposito o degli impianti di immagazzinaggio:

    7 Data di entrata in vigore:

    AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO

    DOGANALE O AD UTILIZZARE IL REGIME

    N.

    ORIGINALE

    (COPIA)

    6 Ufficio di controllo:

    8 Termine per la presentazione dell'

    estratto da cui si desume la quantità

    di merci in magazzino

    9 Procedure applicabili (²)

    all'entrata:

    all'uscita:

    10 Garanzia (³)

    q sìq no

    Importo o modalità per la determinazione dell'importo:

    11 Merci ammesse (%):

    12 Percentuale di perdite naturali ammessa:

    13 Altre merci (¹):

    AUTORIZZAZIONI GENERALI (³):

    14 q Manipolazioni usuali (():

    15 q Rimozione temporanea (() Scopo:

    Manipolazioni:

    16 q Altre operazioni autorizzate ()):

    17 q Applicazione della procedura prevista dall'articolo 13, paragrafo 2, secondo le norme figuranti nell'allegato n.

    Ufficio(i) designato(i):

    19 Luogo e data:

    Firma e timbro:

    18 Altre disposizioni:

    (¹) Indicare la lettera che identifica il tipo di deposito, secondo le denominazioni di cui all'articolo 2, ed un numero che contraddistingua il deposito.

    (²) Indicare, in relazione all'articolo applicabile, la procedura da seguire, nonché il termine per la presentazione, se del caso, della dichiarazione complementare o riepilogativa.

    (³) Contrassegnare con una qX la dicitura utile.

    (%) Unicamente per i depositi privati.

    (¹) Indicare, ove occorra, le merci (con la loro posizione doganale) che possono essere immagazzinate nei locali del deposito doganale senza essere assoggettate a tale regime.

    (() Indicare, eventualmente nell'allegato, in quale forma l'ufficio di controllo venga preventivamente informato.

    ()) Indicare, ove occorra, il riferimento alle autorizzazioni di perfezionamento attivo, trasformazione sotto controllo doganale o trasformazione di prodotti di base con prefinanziamento, quando tali operazioni possono essere effettuate nei locali del deposito doganale.

    DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AUTORIZZAZIONE A GESTIRE UN DEPOSITO DOGANALE O AD UTILIZZARE IL REGIME 1. Il formulario su cui è redatta l'autorizzazione a gestire un deposito doganale o ad utilizzare il regime è stampato su carta priva di paste meccaniche, collata bianca, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g/m$.

    2. Il formato del formulario è di 210 × 297 mm.

    3. Spetta agli Stati membri far stampare il formulario. Il formulario reca un numero di serie destinato ad individualizzarlo. Tale numero è preceduto dalle seguenti lettere che indicano lo Stato membro che lo rilascia:

    BE

    per il Belgio,

    DK

    per la Danimarca,

    DE

    per la Germania,

    EL

    per la Grecia,

    ES

    per la Spagna,

    FR

    per la Francia,

    IE

    per l'Irlanda,

    IT

    per l'Italia,

    LU

    per il Lussemburgo,

    NL

    per i Paesi Bassi,

    PT

    per il Portogallo,

    UK

    per il Regno Unito.

    4. Il formulario è stampato e le caselle sono da compilare in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dallo Stato membro che rilascia l'autorizzazione.

    Allegato III/A Il formulario di cui all'articolo 14, utilizzato per la dichiarazione di assoggettamento di merci non comunitarie al regime di deposito doganale, deve recare, nelle corrispondenti caselle, le seguenti indicazioni. Le altre caselle non devono essere riempite.

    1. Dichiarazione:

    - prima suddivisione: la sigla IM o EU, secondo il caso,

    - seconda suddivisione: il codice 7.

    3. Formulari: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati.

    Quando la dichiarazione riguardi un'unica specie di merci (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci») non indicare nulla nella casella n. 3 ed iscrivere la cifra 1 nella casella n. 5.

    PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO : 390R2561.15. Articoli: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari o in tutti i formulari complementari utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.

    14. Dichiarante o rappresentante del destinatario: indicare, ove occorra, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, conformemente alle disposizioni in vigore.

    Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

    19. Contenitore(i) (ctr): indicare il codice

    0: se le merci non sono trasportate in contenitori,

    1: se le merci sono trasportate in contenitori.

    31. Colli e designazione delle merci; marchi e numeri - contenitore(i) - numero e natura:

    indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso.

    Per designazione delle merci s'intende la loro denominazione commerciale consueta, comprendente le indicazioni necessarie per la loro identificazione. In caso d'impiego di contenitori, devono essere indicati in questa casella anche i rispettivi marchi d'identificazione.

    32. Numero dell'articolo: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari o nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.

    Quando la dichiarazione riguardi un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che in questa casella non venga indicato nulla, mentre venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

    37. Regime: indicare uno dei codici seguenti, secondo il caso:

    - assoggettamento della merce al regime di deposito doganale senza essere stata assoggettata in precedenza ad un regime: 71 00,

    - assoggettamento della merce al regime di deposito doganale dopo essere stata assoggettata al regime di perfezionamento attivo - sistema della sospensione: 71 51,

    - assoggettamento della merce al regime di deposito doganale dopo essere stata assoggettata al regime dell'ammissione temporanea: 71 53,

    - assoggettamento della merce al regime di deposito doganale dopo essere stata assoggettata al regime in un altro deposito doganale: 71 71,

    - assoggettamento della merce al regime di deposito doganale dopo essere stata assoggettata al regime della trasformazione sotto controllo doganale: 71 91.

    38. Massa netta: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

    49. Identificazione del deposito doganale: indicare il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciata.

    54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante:

    fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego di sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio doganale. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve indicare dopo la firma, seguita da nome e cognome, la propria qualità.

    ALLEGATO III/B Il formulario di cui all'articolo 14, utilizzato per la dichiarazione di assoggettamento di merci non comunitarie al regime di deposito doganale in un deposito di tipo D, deve recare le indicazioni della parte A e, nelle caselle corrispondenti, le seguenti indicazioni. Le altre caselle non devono essere riempite.

    33. Codice merci: indicare il numero di codice corrispondente all'articolo considerato.

    46. Valore statistico: indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro in cui è avvenuto l'assoggettamento della merce al regime, del valore in dogana, determinato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci (1).

    (1) GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

    ALLEGATO III/C Il formulario di cui all'articolo 45, utilizzato per la dichiarazione di immissione in libera pratica di merci non comunitarie assoggettate al regime di deposito doganale, deve recare, nelle corrispondenti caselle, le seguenti indicazioni. Le altre caselle non devono essere riempite.

    1. Dichiarazione

    - prima suddivisione: la sigla IM,

    - seconda suddivisione: il codice 0 o, se la merce viene nel contempo immessa in consumo, il codice 4.

    3. Formulari: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati.

    Quando la dichiarazione riguardi un'unica specie di merci (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci») non indicare nulla nella casella n. 3 ed iscrivere la cifra 1 nella casella n. 5.

    5. Articoli: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari o in tutti i formulari complementari utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.

    8. Destinatario: quando si tratti di persona diversa dal dichiarante indicarne il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo.

    Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

    14. Dichiarante o rappresentante del destinatario: indicare, ove occorra, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, conformemente alle disposizioni in vigore. Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

    15. Paese di spedizione/esportazione: indicare il paese di provenienza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1736/75. Nella casella 15 a: indicare il codice relativo a tale paese, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

    16. Paese d'origine: indicare il paese d'origine ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del

    27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (1) oppure, quando si tratti di merci per le quali si chiede di beneficiare di un trattamento preferenziale a motivo della loro origine, ai sensi delle disposizioni comunitarie o convenzionali che prevedono tale trattamento.

    19. Contenitore(i) (ctr): indicare il codice

    0: se le merci non sono trasportate in contenitori.

    1: se le merci sono trasportate in contenitori.

    31. Colli e designazione delle merci: marchi e numeri: contenitore(i) - numero e natura:

    indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, quanto trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso, nonché le indicazioni necessarie per la loro identificazione. Per designazione delle merci s'intende la loro denominazione commerciale consueta, espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione immediata e sicura. Questa casella deve contenere anche le indicazioni previste, all'occorrenza, da regolamentazioni specifiche (imposta sul valore aggiunto, accise, ecc.). In caso d'impiego di contenitori devono essere indicati in questa casella anche i rispettivi marchi d'identificazione.

    32. Numero dell'articolo: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari o nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.

    Quando la dichiarazione riguardi un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che in questa casella non venga indicato nulla, mentre venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

    33. Codice merci: indicare il numero di codice corrispondente all'articolo considerato.

    34. Codice del paese d'origine: indicare nella casella 34 a il codice corrispondente al paese menzionato nella casella n. 16, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

    37. Regime: indicare uno dei codici seguenti, secondo il caso:

    - immissione in libera pratica: 01 71,

    - immissione in libera pratica ai fini dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo (sistema di rimborso): 02 71,

    - immissione in libera pratica e contemporaneo assoggettamento ad un regime di perfezionamento attivo diverso da quello di cui al regolamento (CEE) n. 1999/85: 05 71,

    - immissione in libera pratica e contemporaneo assoggettamento ad un regime di deposito: 07 71,

    - immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica: 40 71,

    - immissione in consumo con immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo - sistema di rimborso: 41 71,

    - parziale immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica e assoggettamento ad un regime di deposito: 45 71.

    38. Massa netta: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

    41. Unità supplementari: da compilare, all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci (indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci).

    44. Menzioni speciali; documenti presentati, certificati ed autorizzazioni: indicare, da una parte, le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nello Stato membro di immissione in libera pratica e, dall'altra, i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, ove occorra, esemplari di controllo T 5. La casella «codice menzioni speciali» (MS) non va indicata.

    46. Valore statistico: indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro di immissione

    in libera pratica, del valore in dogana, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80.

    49. Identificazione del deposito doganale: indicare il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciata.

    54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante: fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego di sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio doganale. Quando l'interessato sia una persona giuridica. Il firmatario deve indicare dopo la firma, seguita da nome e cognome, la propria qualità.

    (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

    ALLEGATO III/D Il formulario di cui all'articolo 51, utilizzato per la dichiarazione di esportazione di merci non comunitarie assoggettate al regime di deposito doganale, deve recare, nelle corrispondenti caselle, le seguenti indicazioni. Le altre caselle non devono essere riempite.

    1. Dichiarazione:

    - prima suddivisione: la sigla EX o EU, secondo il caso,

    - seconda suddivisione: il codice 3.

    3. Formulari: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati.

    Quando la dichiarazione riguardi un'unica specie di merci (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci») non indicare nulla nella casella n. 3 ed iscrivere la cifra 1 nella casella n. 5.

    5. Articoli: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari o in tutti i formulari complementari utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.

    14. Dichiarante o rappresentante del destinatario: indicare, ove occorra, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, conformemente alle disposizioni in vigore. Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

    19. Contenitore(i) (ctr): indicare il codice

    0: se le merci non sono trasportate in contenitori,

    1: se le merci sono trasportate in contenitori.

    31. Colli e designazione delle merci; marchi e numeri: contenitore(i) - numero e natura:

    indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso.

    Per designazione delle merci s'intende la loro denominazione commerciale consueta, comprendente le indicazioni necessarie per la loro identificazione. In caso d'impiego di contenitori, devono essere indicati in questa casella anche i rispettivi marchi d'identificazione.

    32. Numero dell'articolo: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari o nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.

    Quando la dichiarazione riguardi un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che in questa casella non venga indicato nulla, mentre venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

    37. Regime: indicare il codice 31 71.

    38. Massa netta: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

    49. Identificazione del deposito: indicare il numero di identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciato.

    54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante: fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego di sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio doganale. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve indicare dopo la firma, seguita da nome e cognome, la propria qualità.

    ALLEGATO III/E Il formulario di cui all'articolo 57, utilizzato per la dichiarazione di assoggettamento al regime di deposito doganale di merci con prefinanziamento, deve recare, nelle corrispondenti caselle, le seguenti indicazioni. Le altre caselle non devono essere riempite.

    1. Dichiarazione

    - prima suddivisione: la sigla COM,

    - seconda suddivisione: il codice 7.

    3. Formulari: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati.

    Quando la dichiarazione riguardi un'unica specie di merci (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci») non indicare nulla nella casella n. 3 ed iscrivere la cifra 1 nella casella n. 5.

    5. Articoli: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari o in tutti i formulari complementari utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.

    14. Dichiarante o rappresentante del destinatario: indicare, ove occorra, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, conformemente alle disposizioni in vigore. Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

    17. Paese di destinazione: indicare, ove ciò sia previsto dalla normativa comunitaria agricola, il paese o gruppo di paesi interessato.

    19. Contenitore(i) (ctr): indicare il codice

    0: se le merci non sono trasportate in contenitori,

    1: se le merci sono trasportate in contenitori.

    31. Colli e designazione delle merci: marchi e numeri: contenitore(i) - numero e natura:

    indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso.

    In caso d'impiego di contenitori, devono essere indicati in questa casella anche i rispettivi marchi d'identificazione.

    Inoltre, deve essere indicata la designazione delle merci secondo le nomenclature utilizzate per le restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nonché, sempre che ciò sia necessario per il calcolo della restituzione, la composizione della merce o un riferimento a tale composizione ed il codice restituzione.

    Nei casi previsti dall'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, deve essere indicata l'utilizzazione specifica.

    32. Numero dell'articolo: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari o nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.

    Quando la dichiarazione riguardi un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che in questa casella non venga indicato nulla, mentre venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

    33. Codice merci: indicare il numero di codice corrispondente all'articolo considerato e l'eventuale codice addizionale.

    37. Regime: indicare il codice 76 00.

    38. Massa netta: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

    41. Unità supplementari: indicare, ove occorra, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per il calcolo della restituzione.

    44. Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni: indicare, da una parte, le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nello Stato membro di spedizione e, dall'altro, i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, ove occorra, gli esemplari di controllo T 5.

    Indicare anche il numero di serie preceduto dalla(e) lettera(e) che contraddistingue(contraddistinguono) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di esportazione o di prefissazione, quando ciò sia previsto dalla normativa agricola.

    49. Identificazione del deposito: indicare il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciata.

    54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante: fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego di sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio doganale. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve indicare dopo la firma, seguita da nome e cognome, la propria qualità.

    ALLEGATO III/F Il formulario di cui all'articolo 51, utilizzato per la dichiarazione di esportazione di merci con prefinanziamento assoggettate al regime di deposito doganale, deve recare, nelle corrispondenti caselle, le seguenti indicazioni. Le altre caselle non devono essere riempite.

    1. Dichiarazione:

    - prima suddivisione: la sigla EX o EU, secondo il caso,

    - seconda suddivisione: il codice 1.

    2. Speditore/esportatore: indicare, quando si tratta di persona diversa dal dichiarante, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato.

    Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri. In caso di collettame, gli Stati membri possono richiedere che in questa casella sia apposta la dicitura «vari». L'elenco degli speditori deve essere accluso alla dichiarazione.

    3. Formulari: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati.

    Quando la dichiarazione riguardi un'unica specie di merci (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci») non indicare nulla nella casella n. 3 ed iscrivere la cifra 1 nella casella n. 5.

    5. Articoli: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari o in tutti i formulari complementari utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.

    14. Dichiarante o rappresentante dello speditore: indicare, ove occorra, il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo completo dell'interessato, conformemente alle disposizioni in vigore. Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

    17. Paese di destinazione: indicare il paese di destinazione ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1736/75.

    Nella casella 17 a indicare il codice riferentesi a tale Stato, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

    19. Contenitore(i) (ctr): indicare il codice

    0: se le merci non sono trasportate in contenitori,

    1: se le merci sono trasportate in contenitori.

    31. Colli e designazione delle merci: marchi e numeri: contenitore(i) - numero e natura:

    indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso.

    In caso d'impiego di contenitori, devono essere indicati in questa casella anche i rispettivi marchi d'identificazione. Inoltre, deve essere indicata la designazione delle merci secondo le nomenclature utilizzate per le restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, nonché, sempre che ciò sia necessario per il calcolo della restituzione, la composizione della merce o un riferimento a tale composizione ed il codice restituzione.

    Nei casi previsti dall'articolo 25, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3665/87, deve essere indicata l'utilizzazione specifica.

    32. Numero dell'articolo: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari o nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.

    Quando la dichiarazione riguardi un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che in questa casella non venga indicato nulla, mentre venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

    33. Codice merci: indicare il numero di codice corrispondente all'articolo considerato ed il codice addizionale eventuale.

    37. Regime: indicare il codice: 10 76.

    38. Massa netta: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

    41. Unità supplementari: indicare, ove occorre, la quantità espressa nell'unità di misura da prendere in considerazione per il calcolo della restituzione.

    44. Menzioni speciali, documenti presentati, certificati ed autorizzazioni: indicare, da una parte, le menzioni richieste ai sensi di regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili nello Stato membro di spedizione e, dall'altro i riferimenti ai documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, ove occorra, gli esemplari di controllo T 5.

    Indicare anche il codice restituzione ed il numero di serie preceduto dalla(e) lettera(e) che contraddistingue (contraddistinguono) lo Stato membro che ha rilasciato il titolo di esportazione o di prefissazione.

    49. Identificazione del deposito: indicare il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciata.

    54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante: fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego di sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona, interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio doganale. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve indicare dopo la firma, seguita da nome e cognome, la propria qualità.

    ALLEGATO IV ELENCO DELLE MANIPOLAZIONI USUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 34 Qualsiasi operazione eseguita manualmente o non, su merci assoggettate al regime per garantirne la conservazione, migliorarne la presentazione o la qualità mercantile o per prepararne la distribuzione o la rivendita.

    L'assiemaggio e il montaggio di merci è ammesso solo quando si tratti di un'operazione di montaggio, su una merce completa, di accessori che non svolgono un ruolo essenziale nella fabbricazione della medesima (;).

    (;) Ad esempio: montaggio, su un'autovettura, della radio o del tergicristallo.

    ALLEGATO V 1. Per trasferire merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime, il depositario del deposito da cui le merci sono spedite deve presentare all'ufficio di controllo di tale deposito gli esemplari n. 1, n. 4, n. 5 ed un esemplare supplementare identico all'esemplare n. 1 del formulario di cui all'articolo 38, compilato conformemente alle indicazioni figuranti nell'appendice. Le merci sono presentate contemporaneamente. L'autorità doganale può dispensare il depositario dall'obbligo di presentare le merci. In tal caso l'esemplare n. 1 del documento è inviato all'ufficio di controllo dal depositario del deposito di partenza.

    2. L'ufficio di controllo di cui al paragrafo 1 vista il documento nella casella D, dopo aver verificato o accettato le indicazioni. Esso determina il termine entro il quale le merci devono essere presentate all'ufficio di controllo del deposito in cui le merci sono trasferite. L'esemplare n. 1 del documento è custodito dall'ufficio di controllo del deposito di partenza.

    3. L'esemplare supplementare e gli esemplari n. 4 e n. 5 del documento accompagnano le merci e sono presentati con le medesime all'ufficio di controllo del deposito di destinazione. L'autorità doganale può dispensare il depositario dall'obbligo di presentare le merci. In tal caso, gli esemplari n. 4 e n. 5 del documento sono inviati all'ufficio di controllo del depositario del deposito di destinazione.

    4. L'esemplare n. 5 del documento è vistato dall'ufficio di controllo del deposito di destinazione nella casella I e rispedito all'ufficio di controllo del deposito di partenza.

    L'esemplare n. 4 è custodito dall'ufficio di controllo del deposito di destinazione.

    L'esemplare supplementare è consegnato al depositario che riceve le merci.

    5. L'ufficio di controllo del deposito di partenza verifica il corretto appuramento raffrontando gli esemplari n. 1 e n. 5 del documento. L'esemplare n. 5 è in seguito consegnato al depositario del deposito di partenza.

    6. I depositari conservano gli esemplari consegnati loro unitamente alla propria contabilità di magazzino.

    Appendice Il formulario COM, utilizzato per trasferire merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime, deve recare nelle corrispondenti caselle le seguenti indicazioni. Le altre caselle non devono essere riempite.

    1. Dichiarazione: indicare il n. 2503/88.

    2. Speditore: indicare il nome e cognome o la ragione sociale del depositario del deposito di partenza e l'indirizzo completo e il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciata.

    3. Formulari: indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati.

    Quando la dichiarazione riguardi un'unica specie di merci (cioè quando venga compilata una sola casella: «designazione delle merci») non indicare nulla nella casella n. 3 ed iscrivere la cifra 1 nella casella n. 5.

    5. Articoli: indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari o in tutti i formulari complementari utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci» da compilare.

    8. Destinatario: indicare il nome e cognome o la ragione sociale del depositario del deposito di destinazione e l'indirizzo completo e il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione che contraddistinguono lo Stato membro che l'ha rilasciata.

    31. Colli e designazione delle merci: marchi e numeri: contenitore(i) - numero e natura:

    indicare i marchi, i numeri, il numero o la natura dei colli oppure, quando trattasi di merci non imballate, il numero di queste merci che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso.

    Per designazione delle merci s'intende la loro denominazione commerciale consueta, comprese le indicazioni necessarie per la loro identificazione. In caso d'impiego di contenitori devono essere indicati in questa casella anche i rispettivi marchi d'identificazione.

    32. Numero dell'articolo: indicare il numero d'ordine dell'articolo considerato rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari o nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.

    Quando la dichiarazione riguardi un solo articolo gli Stati membri possono prevedere che in questa casella non venga indicato nulla, mentre venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

    38. Massa netta: indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31 corrispondente. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

    44. Menzioni speciali: documenti esibiti, certificati e autorizzazioni: indicare la menzione «applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2503/88».

    54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante: fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego di sistemi informatici, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio doganale di partenza. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve indicare dopo la firma, seguita da nome e cognome, la propria qualità.

    Nel caso in cui le merci siano trasferite da un deposito di tipo D in un altro deposito di tipo D, occorre riempire le caselle seguenti:

    33. Codice merci: indicare il numero di codice corrispondente all'articolo considerato.

    46. Valore statistico: indicare l'importo, espresso nella moneta prevista dallo Stato membro di vincolo al regime, del valore in dogana, determinato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1224/80.

    ALLEGATO VI 1. Per trasferire merci da un deposito doganale ad un altro senza porre fine al regime, alle condizioni di cui all'articolo 38, paragrafo 2, viene compilato, in duplice copia, il documento di cui al paragrafo 1 dell'allegato V.

    2. Prima di procedere al trasferimento delle merci, gli uffici di controllo del deposito di partenza e del deposito di destinazione debbono essere informati, nella forma da essi stabilita, del trasferimento previsto, per poter effettuare, ove occorra, i controlli che essi reputano necessari.

    3. L'esemplare n. 1 è conservato dal depositario del deposito dal quale le merci sono spedite unitamente alla sua contabilità di magazzino.

    4. L'altro esemplare accompagna le merci ed è conservato dal depositario del deposito nel quale le merci sono trasferite unitamente alla sua contabilità di magazzino.

    5. Il depositario del deposito di destinazione rilascia al depositario del deposito di partenza una ricevuta per le merci trasferite e collocate nel suo deposito. Il depositario del deposito di partenza allega tale ricevuta alla sua contabilità di magazzino.

    ALLEGATO VII ELENCO DELLE MANIPOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 59 1. Inventario.

    2. Apposizione sulle merci o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi similari, purché detta apposizione non sia tale da conferire alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale.

    3. Modifica dei marchi e dei numeri dei colli, purché tale modifica non sia tale da conferire alle merci un'origine apparente diversa dall'origine reale.

    4. Imballaggio, disimballaggio, cambio d'imballaggio, riparazione degli imballaggi.

    5. Ventilazione.

    6. Refrigerazione.

    7. Congelamento.

    Top