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Document 31990R2282

    Regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

    GU L 205 del 3.8.1990, p. 8–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2002; abrogato da 32002R0094

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/2282/oj

    31990R2282

    Regolamento (CEE) n. 2282/90 della Commissione, del 31 luglio 1990, recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

    Gazzetta ufficiale n. L 205 del 03/08/1990 pag. 0008 - 0016
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0095
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0095


    Lo stanziamento comprende il costo della valutazione dei risultati delle azioni durante ed alla fine dell'esecuzione, nonché il costo degli eventuali studi di fattibilità .

    2 . Nel caso di programmi riguardanti le mele trasformate allegare, qualora necessario, copia del contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento ( CEE ) n . 1195/90 del Consiglio .

    ( 1 ) In base a preventivi, onorari, ecc . ed in caso di subappalto, in base ad offerte .*****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 2282/90 DELLA COMMISSIONE

    del 31 luglio 1990

    recante modalità di applicazione delle misure intese ad aumentare il consumo e l'uso delle mele nonché il consumo degli agrumi

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure miranti ad aumentare il consumo e l'uso delle mele (1), in particolare l'articolo 5,

    visto il regolamento (CEE) n. 1201/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, relativo a misure intese ad aumentare il consumo di agrumi (2), in particolare l'articolo 4,

    considerando che i regolamenti (CEE) n. 1195/90 e (CEE) n. 1201/90 hanno previsto la partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni che promuovono, rispettivamente, l'incremento del consumo di mele allo stato fresco, lo smercio sotto forma di prodotti trasformati di mele raccolte nella Comunità, nonché l'incremento del consumo di agrumi allo stato fresco, raccolti nella Comunità;

    considerando che occorre definire le principali azioni che verranno prese in considerazione ai fini del contributo finanziario comunitario;

    considerando che tali azioni debbono essere informate ad una strategia coerente e garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti a medio termine ed il soddisfacimento di interessi di natura comunitaria; che esse devono coinvolgere i principali operatori economici interessati, essere presentate in forma armonizzata e contenere i dati necessari per la loro valutazione;

    considerando che per favorire l'incontro e l'associazione delle iniziative degli operatori interessati, occorre predisporre un sistema di divulgazione dei progetti preliminari; che occorre fare in modo che detta divulgazione sia svolta da organismi designati dagli Stati membri;

    considerando che è opportuno stabilire le modalità di cooperazione tra gli oganismi all'uopo designati dagli Stati membri e la Commissione, per la valutazione e la selezione dei progetti;

    considerando che le varie modalità di attuazione degli impegni formeranno oggetto di contratti stiupulati fra gli interessati e gli organismi nazionali competenti, in base a modelli forniti dalla Commissione;

    considerando che è necessario che gli Stati membri controllino l'esecuzione delle azioni e che la Commissione sia tenuta al corrente dei risultati delle misure contemplate dal presente regolamento;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Le azioni intese ad aumentare, rispettivamente, il consumo e l'uso delle mele ed il consumo di agrumi, di cui agli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1195/90, nonché all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/90, sono presentate nel quadro di programmi.

    2. Per « programmi » s'intende un insieme di azioni coerenti che posseggono i seguenti requisiti:

    - avere una dimensione tale da contribuire ad aumentare lo smercio della produzione ed il consumo,

    - riguardare i prodotti raccolti nella Comunità, in particolare durante i periodi di forte commercializzazione,

    - consentire di orientare e di adeguare la produzione alle esigenze del mercato.

    3. La realizzazione dei programmi può protrarsi per un periodo pluriennale, senza tuttavia superare il triennio.

    Articolo 2

    I programmi interessano, a seconda dei prodotti, più azioni fra quelle elencate in appresso:

    1. Per le mele allo stato fresco essi comprendono in particolare:

    a) in materia di determinazione delle esigenze del mercato: la realizzazione di inchieste e di test di consumo;

    b) in materia di consumo:

    - l'organizzazione di campagne a carattere nutrizionistico e dietetico;

    - lo studio e la sperimentazione di nuove forme di condizionamento e di presentazione;

    - l'organizzazione di campagne promozionali diverse dalla semplice pubblicità;

    - la partecipazione a fiere ed esposizioni;

    - la preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo;

    c) in materia di ricerca: le azioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate con azioni che premettano la ricerca applicata in campi non ancora sfruttati oppure la diffusione agli operatori dei risultati delle ricerche nel campo agronomico, nutrizionale e del marketing.

    2. Per le mele trasformate essi comprendono in particolare:

    a) in materia di ricerca:

    - l'immissione sul mercato di nuovi prodotti preparati e/o « pronti per l'uso »;

    - la messa a punto di nuovi impieghi;

    - la determinazione delle varietà e delle tecniche colturali più adatte alla fabbricazione di nuovi prodotti;

    - la messa a punto di nuove tecnologie di fabbricazione, di conservazione e di condizionamento;

    b) in materia di consumo ed impiego:

    - l'organizzazione di campagne promozionali;

    - la partecipazione a fiere ed esposizioni;

    c) in materia di studi di mercato: inchieste o sondaggi sull' accogglienza dei nuovi prodotti da parte dei consumatori o degli utenti.

    3. Per gli agrumi allo stato fresco essi comprendono in particolare:

    a) in materia di determinazione delle esigenze del mercato: la realizzazione di inchieste e di test di consumo;

    b) in materia di consumo:

    - l'organizzazione di campagne di promozione del consumo di agrumi allo stato fresco, anche sotto forma di frutti spremuti, diverse dalla semplice pubblicità;

    - l'organizzazione di campagne a carattere nutrizionistico e dietetico;

    - la partecipazione a fiere ed esposizioni;

    - la preparazione di pubblicazioni e di materiale audiovisivo;

    c) in materia di ricerca: le azioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate con azioni che permettano la ricerca applicata in campi non ancora sfruttati, o la diffusione agli operatori dei risultati delle ricerche nel campo agronomico, nutrizionale e del marketing, oppure il miglioramento di tecniche di conservazione, esclusa l'installazione di impianti frigoriferi.

    4. Non sono prese in considerazione le azioni che:

    - favoriscano il consumo di varietà di mele o di agrumi non prodotte nella Comunità;

    - rechino riferimenti ad una o più regioni della Comunità;

    - beneficino di aiuti comunitari in base ad altri regolamenti o di altre sovvenzioni.

    Articolo 3

    1. I programmi menzionati nell'articolo 1 sono presentati:

    a) per le azioni intese ad aumentare il consumo allo stato fresco di mele e/o agrumi, da consociazioni rappresentative che comprendano diversi rami di attività del settore, quali le associazioni di produttori o le loro unioni, e gli imprenditori commerciali o le loro associazioni;

    b) per le azioni intese ad aumentare lo smercio di mele sotto forma di prodotti trasformati, da un insieme di operatori comprendente una o più organizzazioni di produttori, o loro unioni, e uno o più trasformatori di mele.

    2. La consociazione che ha presentato la domanda di contributo è l'unica responsabile dell'esecuzione delle azioni ammesse al contributo finanziario. La consociazione ha la capacità giuridica necessaria per realizzare le azioni e la sua sede sociale si trova nella Comunità.

    Tuttavia, per quanto riguarda le azioni di cui al paragrafo 1, lettera b), quando l'insieme degli operatori interessati non ha personalità giuridica, le azioni sono svolte e realizzate sotto la responsabilità di uno degli operatori designato dai suoi consociati.

    Articolo 4

    1. Gli interessati che intendono richiedere il contributo finanziario della Comunità possono trasmettere all'organismo competente designato dallo Stato membro in cui si trova la loro sede un progetto preliminare del programma relativo alle azioni che essi intendono realizzare nel quadro del presente regolamento, secondo il modello che figura nell'allegato I. Questa trasmissione avviene ogni anno entro il 31 maggio, eccettuato il primo anno d'applicazione.

    2. L'organismo menzionato nel paragrafo 1 invia alla Commissione i progetti preliminari di programma che ha ricevuto, e successivamente la Commissione ne assicura la diffusione presso gli organismi competenti degli altri Stati membri.

    Articolo 5

    1. La domanda di contributo è presentata ogni anno, entro il 31 agosto, presso lo Stato membro in cui la consociazione o il consociato responsabile ha la sede sociale. Tuttavia, per il 1990 la data limite è il 31 ottobre.

    La domanda deve contenere tutti gli elementi che figurano nell'allegato II.

    2. L'organismo competente controlla la fondatezza delle informazioni nonché la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento. Se necessario, sollecita ulteriori informazioni e redige un parere motivato. Nel parere vengono valutate la coerenza economica dei programmi e la qualità tecnica delle azioni, la fondatezza delle stime e dei piani di finanziamento, nonché la capacità di esecuzione. L'organismo summenzionato respinge le domande che contengono informazioni manifestamente inesatte e che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4.

    3. L'organismo competente redige un elenco di tutte le domande di contributo idonee e lo trasmette alla Commissione, unitamente ad una copia delle domande accolte, accompagnate dal parere motivato di cui sopra, nonché le ragioni dell'inammissibilità delle altre domande.

    Questa trasmissione avviene ogni anno entro il 31 ottobre. Tuttavia, per il 1990 la data limite è il 15 dicembre.

    Articolo 6

    Previo esame da parte del comitato di gestione per i prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio (1), la Commissione redige un elenco delle domande accolte per la concessione del contributo finanziario della Comunità entro il 1o febbraio successivo all'anno della presentazione. Tuttavia per le domande presentate nel 1990 l'elenco è redatto entro il 1o aprile 1991.

    Detto elenco viene redatto prendendo in considerazione segnatamente la coerenza delle strategie presentate, il valore economico e tecnico delle azioni e dei programmi proposti, il prevedibile effetto della loro realizzazione, l'innovazione apportata e la loro capacità di determinare un incremento significativo del consumo e dell'uso delle mele e degli agrumi, nonché garanzie di efficienza e di rappresentatività delle consociazioni.

    È data preferenza alle azioni la cui realizzazione interessa più Stati membri ed ha ripercussioni sul mercato comunitario.

    La Commissione notifica senza indugio l'elenco delle azioni prescelte agli organismi competenti degli Stati membri.

    Articolo 7

    1. Ogni interessato è informato al più presto dall'organismo competente sull'esito della sua domanda di contributo.

    2. Gli organismi competenti concludono con gli interessati entro il 28 febbraio i contratti relativi alle azioni prescelte.

    Tuttavia, per le domande presentate nel 1990 i contratti sono stipulati anteriormente al 1o giugno 1991.

    Gli organismi utilizzano a tal fine i contratti tipo che la Commissione mette a loro disposizione. Questi contratti contengono le condizioni generali applicabili, che il contraente è tenuto a conoscere e ad accettare.

    Articolo 8

    Gli interessati presentano presso l'organismo competente le domande di pagamento secondo le seguenti condizioni:

    1. A decorrere dal quarto mese dalla firma del contratto, l'interessato può presentare una domanda di acconto, accompagnata dai documenti giustificativi.

    L'acconto può coprire il 50 % delle spese effettuate ammissibili, senza tuttavia superare il 50 % del contributo comunitario massimo per l'azione o per le azioni.

    Il pagamento dell'acconto è subordinato alla costituzione, a favore dell'organismo competente, di una cauzione di importo equivalente maggiorato dal 10 %, costituita nei modi stabiliti nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (2).

    2. Qualora i contratti siano stati stipulati per un periodo pluriennale, un nuovo acconto è versato, su richiesta dell'interessato, a decorrere dal giorno della ricorrenza annuale della stipulazione del contratto, dietro presentazione dei documenti giustificativi e previa costituzione, nei modi suindicati, di una cauzione equivalente all'importo del secondo acconto maggiorato del 10 %.

    3. Il totale degli acconti versati non può tuttavia superare l'80 % del contributo massimo comunitario al costo di realizzazione delle azioni.

    4. La domanda di saldo è presenta entro la fine del terzo mese successivo alla data contrattuale di ultimazione delle azioni.

    La domanda è accompagnata:

    - dai documenti giustificativi,

    - da un quadro riepilogativo delle realizzazioni,

    - da un rapporto di valutazione dei risultati ottenuti, riscontrabili al momento della redazione del rapporto, e del loro possibile sfruttamento.

    5. L'organismo competente trasmette senza indugio alla Commissione copia del quadro riepilogativo e del rapporto di valutazione menzionati nel paragrafo 4.

    La Commissione può presentare osservazioni entro 45 giorni.

    6. Il versamento del saldo è subordinato alla verifica dei dati contenuti nel quadro riepilogativo e nel rapporto di valutazione menzionati nel paragrafo 4, nonché all'accertamento che gli obblighi imposti nel contratto siano stati rispettati.

    7. L'organismo competente effettua i pagamenti entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda. Può tuttavia differire il pagamento di un acconto, o del saldo, qualora fossero necessarie ulteriori verifiche.

    8. Lo svincolo delle cauzioni menzionate nei paragrafi 1 e 2 è subordinato al versamento del saldo del contributo per le azioni di cui trattasi.

    Articolo 9

    Gli organismi competenti adottano misure intese a verificare, soprattutto mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso il contraente, gli eventuali consociati del contraente e i sub-contraenti:

    - l'esattezza delle informazioni e dei documenti giustificativi presentati,

    - l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal contratto.

    Essi comunicano senza indugio alla Commissione ogni irregolarità accertata.

    Articolo 10

    In caso di pagamento indebitamente effettuato, l'organismo competente procede al ricupero degli importi versati, maggiorati di interessi decorrenti dalla data del versamento fino all'effettivo ricupero. Il tasso d'interesse applicato è quello in vigore per analoghe operazioni di ricupero nel diritto nazionale.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1990.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 53.

    (2) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 65.

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

    ALLEGATO I

    1. Identificazione del richiedente

    Nome o ragione sociale:

    Sede nello Stato membro:

    Indirizzo:

    1.2.3 // Telefono: // Telex: // Telefax:

    2. Soci

    1.2.3 // Nome o ragione sociale: // Attività principale: // Stato membro:

    3. Programa previsto

    Prodotto(i):

    Obiettivo:

    Azioni prevedibili:

    Breve descrizione:

    1.2 // Durata dell'esecuzione: // Importo stimato: // Data: // (firma) (1)

    (1) Di un responsabile in nome dell'associazione o dei soci.

    ALLEGATO II

    DOMANDA DI CONTRIBUTO

    I

    INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

    1. Titolo:

    2. Prodotti:

    - mele allo stato fresco

    - mele preparate o trasformate

    - agrumi allo stato fresco

    3. Azioni:

    4. Durata dell'esecuzione: 1 anno 2 anni 3 anni

    5. Identificazione del richiedente:

    5.1. Associazioni (1)

    - Nome o ragione sociale:

    - Forma giuridica:

    data di costituzione:

    - Sede sociale:

    Via: n. .............. casella:

    1.2.3 // codice postale: // città: // paese: // telefono: // telex: // telefax:

    - Domicilio bancario:

    Nome: Agenzia o filiale:

    Via: n. ........ casella: ........ città: Paese:

    N. di conto:

    (1) O operatore designato come responsabile, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2.

    5.2. Soci (una scheda per ciascuno)

    1,5 // // Nome o ragione sociale: // 1.2.3.4.5 // Forma giuridica: // Tipo: (1) // OP // IT // D // // // AS // C // A // // // // // 1,5 // Attività principale: // // Posizione in seno all'associazione: - socio - committente // // Responsabilità e contributo all'esecuzione del programma: // // // // // // // // Esperienza e riferimenti (campo d'attività): // // // // // // // Contributo al finanziamento del programma (moneta nazionale): // - 1o anno // - 2o anno // - 3o anno // Totale: // // Diritto all'utilizzazione dei risultati: // // // // // // 1.2.3.4.5 // (1) // OP = // organizzazione dei produttori // C = // commerciante // // IT = // industria di trasformazione // D = // dettagliante // // AS = // associazione // A = // altri

    6. Finanziamento del programma

    6.1. Costo totale del programma (1) (2): (moneta nazionale)

    6.2. Contributo comunitario richiesto:

    a)

    primo anno di esecuzione: (moneta nazionale)

    b)

    secondo anno di esecuzione: (moneta nazionale)

    c)

    terzo anno di esecuzione: (moneta nazionale)

    6.3. Contributo dell'associazione: (moneta nazionale)

    di cui:

    - fondi propri:

    - prestiti:

    - prestazioni in natura:

    - altre partecipazioni:

    7. Informazioni di carattere generale

    Subappaltatori: sì no

    In caso affermativo, indicarlo(i):

    Precisare il(i) compito(i):

    Forma d'impegno: contratto (3) altra (3)

    In caso di altra forma d'impegno, specificarla:

    8. Dichiarazione

    Il(i) sottoscritto(i) dichiara(no) di:

    a)

    disporre dei fondi necessari per il finanziamento integrale del programma;

    b)

    non beneficiare di altro contributo comunitario, né di qualsiasi altra sovvenzione.

    1.2.3 // Data: // // (firma) (4)

    (1) Al netto dell'IVA.

    (2) Per la durata dell'esecuzione del programma.

    (3) Allegare copia.

    (4) Del responsabile in nome dell'associazione o degli associati.

    II

    DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

    Un programma deve comportare almeno i seguenti elementi:

    1. Riassunto del programma relativo agli aspetti di cui ai punti da 3 a 6 (2 pagine al massimo).

    2. Le motivazioni e gli obiettivi perseguiti.

    3. Le azioni previste.

    4. La strategia: destinatari, metodologia, fasi successive di realizzazione e scadenze di esecuzione.

    5. Attuazione delle azioni dal punto di vista tecnico, scientifico, economico, finanziario, divulgativo, logistico, ecc.

    6. I risultati previsti ed i vantaggi per gli operatori del settore ed il mercato comunitario.

    7. I criteri di valutazione dei progressi e dei risultati ottenuti a programma ultimato.

    8. Prospettive in materia di sfruttamento e di divulgazione dei risultati.

    III

    FONDI STANZIATI

    1. I fondi stanziati, al netto delle tasse, a favore delle varie azioni, espressi in moneta nazionale, presentati dettagliatamente e motivati (1), con ripartizione degli importi per categoria e per anno.

    Lo stanziamento comprende il costo della valutazione dei risultati delle azioni durante ed alla fine dell'esecuzione, nonché il costo degli eventuali studi di fattibilità.

    2. Nel caso di programmi riguardanti le mele trasformate allegare, qualora necessario, copia del contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1195/90 del Consiglio.

    (1) In base a preventivi, onorari, ecc. ed in caso di subappalto, in base ad offerte.

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