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Document 31990R1230

REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/90 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio e che abroga il regolamento (CEE) n. 620/90

GU L 120 del 11.5.1990, p. 61–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1230/oj

31990R1230

REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/90 DELLA COMMISSIONE del 10 maggio 1990 che modifica il regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio e che abroga il regolamento (CEE) n. 620/90

Gazzetta ufficiale n. L 120 del 11/05/1990 pag. 0061 - 0061


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1230/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 906/90 che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in Belgio e che abroga il regolamento (CEE) n. 620/90

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che a causa dell'insorgenza della peste suina classica in certe regioni di produzione del Belgio, con il regolamento (CEE) n. 906/90 (3) sono state adottate misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine in questo paese;

considerando che per motivi di carattere veterinario, i limiti posti alla libera circolazione dei suini vivi e dei prodotti a base di carni suine permangono in vigore; che occorre pertanto prorogare il termine previsto per l'acquisto di suinetti pesanti e di suini pesanti nel quadro del regolamento (CEE) n. 906/90;

considerando che occorre chiarire che il giorno di acquisto degli animali è il giorno nel quale essi sono pesati e macellati dopo essere usciti dall'azienda;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 906/90 è modificato come segue:

1. All'articolo 1 la data del 10 maggio 1990 è sostituita dal 24 maggio 1990.

2. Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« I suini vengono pesati e macellati il giorno dell'acquisto in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

Essi sono trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00.

Le suddette operazioni avvengono sotto il controllo delle competenti autorità belghe. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 93 del 10. 4. 1990, pag. 27.

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