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Document 31990D0611

90/611/CEE: Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

GU L 326 del 24.11.1990, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/611/oj

31990D0611

90/611/CEE: Decisione del Consiglio del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope

Gazzetta ufficiale n. L 326 del 24/11/1990 pag. 0056 - 0057


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 ottobre 1990 relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (90/611/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'8 giugno 1989 la Comunità ha firmato, presso la sede delle Nazioni Unite a New York, la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 19 dicembre 1988, e che tutti gli Stati membri hanno proceduto allo stesso atto;

considerando che i lavori delle Nazioni Unite, del Consiglio, del Consiglio europeo del dicembre 1989 e del Comitato europeo per la lotta contro la droga (CELAD) implicano che la convenzione possa entrare in vigore quanto prima;

considerando che la maggior parte degli Stati membri avrà terminato le rispettive procedure interne per la ratifica nei prossimi mesi e, al massimo, il 30 giugno 1991;

considerando che conviene dunque che la Comunità approvi la convenzione, nei limiti delle proprie competenze, al più tardi contemporaneamente ai primi Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

È approvata a nome della Comunità economica europea la convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio deposita, a nome della Comunità, l'atto di approvazione della convenzione presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

Al tempo stesso il presidente del Consiglio deposita conformemente all'articolo 27 della convenzione la dichiarazione di competenza figurante nell'allegato della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. DE MICHELIS

ALLEGATO DICHIARAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, SECONDO COMMA

Competenze della Comunità economica europea per quanto riguarda i capitoli della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (Dichiarazione fatta conformemente all'articolo 27, paragrafo 2 della convenzione)

L'articolo 27, paragrafo 2 della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope impone alle organizzazioni regionali di integrazione economica di precisare, nei rispettivi strumenti di conferma formale, la portata delle loro competenze nei settori oggetto della convenzione.

La Comunità economica europea è stata istituita dal trattato di Roma firmato il 25 marzo 1957 ed entrato in vigore il 1o gennaio 1958. Esso è stato modificato e completato dall'atto unico europeo, entrato in vigore il 1o luglio 1987.

Conformemente alle summenzionate disposizioni, la Comunità economica europea è attualmente competente in materia di politica commerciale per quanto riguarda le sostanze frequentemente utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, materia contemplata all'articolo 12 della convenzione.

L'esercizio delle competenze che gli Stati membri hanno trasferito alle Comunità in virtù dei trattati è, per natura, destinato a evolversi continuamente. Di conseguenza le Comunità si riservano di fare, in un secondo tempo, nuove dichiarazioni conformemente all'articolo 27, paragrafo 2 della convenzione.

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