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Document 31990D0600
90/600/EEC: Commission Decision of 27 June 1990 on the establishment of the community support framework for community structural assistance in the region of France concerned by objective 5 (b), namely Rhône-Alpes (Only the French text is authentic)
90/600/CEE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari ai sensi dell'obiettivo n. 5 b) nella regione "Rhône-Alpes" (Francia) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
90/600/CEE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari ai sensi dell'obiettivo n. 5 b) nella regione "Rhône-Alpes" (Francia) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
GU L 322 del 21.11.1990, p. 87–88
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993
90/600/CEE: Decisione della Commissione, del 27 giugno 1990, che stabilisce il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari ai sensi dell'obiettivo n. 5 b) nella regione "Rhône-Alpes" (Francia) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 322 del 21/11/1990 pag. 0087 - 0088
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1990 che stabilisce il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari ai sensi dell'obiettivo n. 5 b) nella Regione «Rhône-Alpes» (Francia) (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (90/600/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, considerando che, con decisione 89/426/CEE (2), la Commissione ha definito le zone rurali ammissibili al contributo comunitario a titolo dell'obiettivo n. 5 b) definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio; considerando che nella Regione «Rhônes-Alpes» alcune zone sono state selezionate per beneficiare del contributo comunitario a titolo dell'obiettivo n. 5 b); considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, in base ai piani di sviluppo delle zone rurali presentati dagli Stati membri la Commissione stabilisce, in un rapporto di compartecipazione e di concerto con gli Stati membri interessati, il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari; considerando che a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, quarto comma del regolamento da ultimo citato il quadro comunitario di sostegno comprende, in particolare, gli assi prioritari di sviluppo, le forme d'intervento, il programma indicativo di finanziamento con l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro provenienza, nonché la durata degli interventi; considerando che l'articolo 8 del titolo III del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio (3), recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88, stabilisce le modalità per l'elaborazione e l'attuazione dei quadri comunitari di sostegno; considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88, il governo francese ha presentato alla Commissione il 26 ottobre 1989 il piano di sviluppo delle zone rurali della Regione «Rhône-Alpes»; considerando che il piano presentato dal governo francese comporta una descrizione degli assi prioritari di sviluppo prescelti e delle relative azioni, nonché informazioni sugli aiuti per la realizzazione del piano di cui si prevede la concessione da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), della Banca europea per gli investimenti (BEI) e degli altri strumenti finanziari della Comunità; considerando che il presente quadro comunitario di sostegno è stato predisposto d'accordo con lo Stato membro interessato nell'ambito della compartecipazione come definito all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88; considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale e che è stato consultato il comitato di cui all'articolo 124 del trattato; considerando che, in base all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, la presente decisione è inviata sotto forma di dichiarazione di intenzione allo Stato membro; considerando che, in base all'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio relativi al contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti nel quadro comunitario di sostegno risulteranno dalle decisioni ulteriori della Commissione adottanti le azioni relative, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle zone rurali della Regione «RhôneAlpes» a titolo dell'obiettivo n. 5 b) e per il periodo dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1993 è approvato. La Commissione dichiara la sua intenzione di contribuire alla realizzazione del presente quadro comunitario di sostegno secondo le decisioni particolareggiate che esso comporta in conformità con le regole e gli orientamenti relativi ai fondi strutturali e agli altri strumenti finanziari esistenti. Articolo 2 Gli elementi costitutivi del quadro comunitario di sostegno sono i seguenti: a) gli assi prioritari prescelti per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro relativi a: - nella zona «Drôme»: - adattamento dell'agricoltura, - diversificazione dell'attività economica, - sviluppo turistico, - ambiente, - sviluppo delle risorse umane; - nella zona «Isère»: - sviluppo di nuovi sistemi di produzione nei settori agricolo e forestale, - diversificazione dell'attività economica, - protezione dell'ambiente, - sviluppo delle risorse umane; - nella zona «Ain (Haute Bresse-Revermont)»: - adattamento del potenziale della produzione agricola, - diversificazione dell'attività economica, - sviluppo delle risorse umane; - nella zona «Ardèche»: - adattamento e diversificazione dell'agricoltura, - foresta e filiera del legno, - sviluppo delle imprese - rafforzamento del tessuto economico nell'ambiente rurale, - turismo - termalismo - ambiente e patrimonio naturale, - operazioni riguardanti l'insieme del Massiccio Centrale, - sviluppo delle risorse umane; b) un sommario delle forme d'intervento da attivare in misura preponderante sotto forma di programmi operativi; c) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti del 1989, che precisa per l'intero periodo la massa finanziaria prevista quale concorso finanziario a carico del bilancio della Comunità volto all'attuazione sia delle nuove azioni iscritte negli assi prioritari di cui alla lettera a), sia di azioni pluriennali in corso oppure decise prima dell'adozione del presente quadro comunitario di sostegno. Tale massa finanziaria è così ripartita: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 La Repubblica francese è destinataria della presente dichiarazione di intenzione. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9. (2) GU n. L 198 del 12. 7. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.