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Document 31990D0530

    90/530/CEE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la repubblica Argentina

    GU L 295 del 26.10.1990, p. 66–66 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/530/oj

    Related international agreement

    31990D0530

    90/530/CEE: Decisione del Consiglio, dell'8 ottobre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la repubblica Argentina

    Gazzetta ufficiale n. L 295 del 26/10/1990 pag. 0066 - 0066
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 16 pag. 0108
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 16 pag. 0108


    DECISIONE DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 1990 relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina (90/530/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 235,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che conviene che la Comunità approvi, per realizzare i suoi obiettivi a livello di relazioni economiche esterne, l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica con la Repubblica argentina;

    considerando che alcune forme di cooperazione previste dall'accordo esulano dai poteri d'azione previsti nel quadro della politica commerciale comune,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica argentina.

    Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 11 dell'accordo (3).

    Articolo 3

    La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita con l'articolo 7 dell'accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. RUBBI

    (1) GU n. C 87 del 5. 4. 1990, pag. 7.

    (2) GU n. C 231 del 17. 9. 1990.

    (3) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.

    ALLEGATO

    SCAMBIO DI LETTERE

    A. Lettera n. 1 Signor

    Le saremmo grati se volesse confermarci che il Loro governo è d'accordo su quanto segue:

    Per quanto riguarda eventuali ostacoli agli scambi commerciali, risultanti per la Comunità economica europea e gli Stati membri nonché per la Repubblica argentina dal funzionamento dei trasporti marittimi, è stato concordato che soluzioni reciprocamente soddisfacenti verranno ricercate in materia onde promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali.

    A questo scopo è stato convenuto che tali punti verranno esaminati durante le riunioni della commissione mista.

    Voglia accettare, Signor . . . . . ., l'espressione della nostra profonda stima.

    A nome del

    Consiglio delle Comunità europee

    B. Lettera n. 2 Signor . . . . . . e Signor . . . . . .,

    ho l'onore di confermarLe che il mio governo è d'accordo su quanto segue:

    « Per quanto riguarda eventuali ostacoli agli scambi commerciali, risultanti per la Comunità economica europea e gli Stati membri nonché per la Repubblica argentina dal funzionamento dei trasporti marittimi, è stato concordato che soluzioni reciprocamente soddisfacenti verranno ricercate in materia onde promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali.

    A questo scopo è stato convenuto che tali punti verranno esaminati durante le riunioni della commissione mista. »

    Vogliano accettare, Signor . . . . . . e Signor . . . . . ., l'espressione della mia profonda stima.

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