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Document 31990D0431
90/431/EEC: Commission Decision of 30 July 1990 concerning the areas referred to in Article 3 (2) of Council Regulation (EEC) No 328/88 instituting a Community programme to assist the conversion of steel areas (Resider programme) (Only the Italian text is authentic)
90/431/CEE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1990 concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
90/431/CEE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1990 concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
GU L 223 del 18.8.1990, p. 18–18
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992
90/431/CEE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1990 concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
Gazzetta ufficiale n. L 223 del 18/08/1990 pag. 0018 - 0018
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1990 concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (90/431/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applica alle zone che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e le soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del detto regolamento; considerando che gli Stati membri interessati devono presentare domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario; che l'Italia ha presentato tale domanda; considerando che il comune di Napoli soddisfa i criteri soprammenzionati, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il comune di Napoli nella regione Campania in Italia soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le soglie enunciate dall'articolo 4, paragrafo 1. Il programma comunitario istituito da detto regolamento sarà quindi applicato alla zona in questione. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990. Per la Commissione Bruce MILLAN Membro della Commissione (1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.