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Document 31990D0431

90/431/CEE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1990 concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

GU L 223 del 18.8.1990, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/431/oj

31990D0431

90/431/CEE: Decisione della Commissione del 30 luglio 1990 concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 223 del 18/08/1990 pag. 0018 - 0018


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1990

concernente le zone di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(90/431/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 328/88 del Consiglio, del 2 febbraio 1988, che istituisce un programma comunitario a favore della riconversione di zone siderurgiche (programma Resider) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 328/88 prevede che il programma comunitario si applica alle zone che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e le soglie di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del detto regolamento;

considerando che gli Stati membri interessati devono presentare domanda relativa alle zone che possono beneficiare del programma comunitario; che l'Italia ha presentato tale domanda;

considerando che il comune di Napoli soddisfa i criteri soprammenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il comune di Napoli nella regione Campania in Italia soddisfa i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e le soglie enunciate dall'articolo 4, paragrafo 1. Il programma comunitario istituito da detto regolamento sarà quindi applicato alla zona in questione.

Articolo 2

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1990.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 33 del 5. 2. 1988, pag. 1.

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