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Document 31990D0403
90/403/EEC: Council Decision of 27 July 1990 amending Decision 81/956/EEC on the equivalence of seed potatoes produced in third countries
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (90/403/CEE)
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (90/403/CEE)
GU L 208 del 7.8.1990, p. 29–29
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 31981D0956 | 30/06/1995 | |||
Modifies | 31981D0956 | modifica | articolo 2 | ||
Implicit repeal | 31988D0573 | 28/07/1990 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (90/403/CEE)
Gazzetta ufficiale n. L 208 del 07/08/1990 pag. 0029 - 0029
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0106
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0106
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (90/403/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/366/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che, con la decisione 81/956/CEE (3), modificata dalla decisione 88/573/CEE (4), il Consiglio ha constatato che i tuberi-seme di patate raccolti e controllati ufficialmente in Austria e Svizzera offrono le stesse garanzie dei tuberi-seme raccolti e controllati nella Comunità; considerando che il periodo di validità di questa equivalenza scade il 30 giugno 1990; considerando che, per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili alla certificazione dei tuberi-seme di patate in Austria e Svizzera, le condizioni su cui erano in origine fondate le constatazioni comunitarie risultano tuttora soddisfatte; considerando che è pertanto opportuno prorogare di cinque anni il periodo di validità dell'equivalenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione 81/956/CEE, la data « 30 giugno 1990 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1995 ». Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990. Per il Consiglio Il Presidente E. RUBBI (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. (2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59. (3) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1. (4) GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 44.