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Document 31990D0403

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (90/403/CEE)

    GU L 208 del 7.8.1990, p. 29–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/403/oj

    31990D0403

    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1990 che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi (90/403/CEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 208 del 07/08/1990 pag. 0029 - 0029
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 33 pag. 0106
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 33 pag. 0106


    *****

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 27 luglio 1990

    che modifica la decisione 81/956/CEE relativa all'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in paesi terzi

    (90/403/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/366/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, con la decisione 81/956/CEE (3), modificata dalla decisione 88/573/CEE (4), il Consiglio ha constatato che i tuberi-seme di patate raccolti e controllati ufficialmente in Austria e Svizzera offrono le stesse garanzie dei tuberi-seme raccolti e controllati nella Comunità;

    considerando che il periodo di validità di questa equivalenza scade il 30 giugno 1990;

    considerando che, per quanto riguarda le norme e le procedure applicabili alla certificazione dei tuberi-seme di patate in Austria e Svizzera, le condizioni su cui erano in origine fondate le constatazioni comunitarie risultano tuttora soddisfatte;

    considerando che è pertanto opportuno prorogare di cinque anni il periodo di validità dell'equivalenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 2 della decisione 81/956/CEE, la data « 30 giugno 1990 » è sostituita dalla data « 30 giugno 1995 ».

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1990.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    E. RUBBI

    (1) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

    (2) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 59.

    (3) GU n. L 351 del 7. 12. 1981, pag. 1.

    (4) GU n. L 313 del 19. 11. 1988, pag. 44.

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