Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990D0372

    90/372/CEE: Decisione della Commissione del 29 giugno 1990 relativa al programma specifico per l'attrezzatura dei porti di pesca a Madera, presentato dal Portogallo conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    GU L 180 del 13.7.1990, p. 45–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/372/oj

    31990D0372

    90/372/CEE: Decisione della Commissione del 29 giugno 1990 relativa al programma specifico per l'attrezzatura dei porti di pesca a Madera, presentato dal Portogallo conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 180 del 13/07/1990 pag. 0045 - 0047


    *****

    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 1990

    relativa al programma specifico per l'attrezzatura dei porti di pesca a Madera, presentato dal Portogallo conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio

    (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    (90/372/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (1), in particolare l'articolo 27,

    considerando che il governo del Portogallo ha trasmesso alla Commissione, il 30 ottobre 1989, un programma specifico per l'attrezzatura dei porti di pesca, qui di seguito denominato « il programma »;

    considerando che il programma è stato presentato dalle autorità nazionali durante il periodo di validità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo a un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (3);

    considerando che il programma è coerente con i programmi specifici in materia di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca nel Portogallo, adottati con la decisione 87/397/CEE della Commissione (4);

    considerando che il programma contribuisce al conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca;

    considerando che il programma è conforme alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77 e che contiene i dati indicati all'articolo 3 del citato regolamento che riguardano le attrezzature dei porti di pesca;

    considerando che i programmi settoriali che devono essere presentati dagli Stati membri nel quadro del regolamento (CEE) n. 4042/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (5), possono includere una serie di misure relative alle attrezzature dei porti di pesca;

    considerando che l'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4042/89 prevede che, fino al 30 giugno 1991, i progetti presentati in base al regolamento (CEE) n. 355/77 ma non rientranti nel contesto di un programma settoriale saranno esaminati, per la concessione di un contributo finanziario, secondo le disposizioni di detto regolamento;

    considerando che l'articolo 21, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4042/89 prevede che i programmi specifici approvati dalla Commissione nell'ambito del regolamento (CEE) n. 355/77 saranno prorogati sino al 30 giugno 1991;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il programma specifico relativo all'attrezzatura dei porti di pesca di Madera (1989-1993), notificato dal Portogallo il 30 ottobre 1989 e i cui elementi essenziali sono esposti nell'allegato I, è approvato, fatte salve le disposizioni dell'allegato II.

    Articolo 2

    La presente decisione non pregiudica eventuali contributi finanziari della Comunità a favore di singoli progetti d'investimento.

    Articolo 3

    Il Portogallo è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1990.

    Per la Commissione

    Manuel MARÍN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.

    (2) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

    (3) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

    (4) GU n. L 208 del 30. 7. 1987, pag. 49.

    (5) GU n. L 388 del 30. 12. 1989, pag. 1.

    ALLEGATO I

    ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGRAMMA SPECIFICO RELATIVO ALL'ATTREZZATURA DEI PORTI DI PESCA A MADERA

    1. Obiettivi generali del programma

    Migliorare l'attrezzatura per i prodotti della pesca nei porti di Madera.

    2. Delimitazione della zona interessata dal programma

    L'intera costa della regione autonoma di Madera.

    3. Durata del programma

    La durata prevista del programma è dal 1o gennaio 1989 al 31 dicembre 1993.

    4. Obiettivi e investimenti previsti

    Gli obiettivi del presente programma sono l'ammodernamento e l'attrezzatura dei principali porti di pesca per incentivare il miglioramento delle condizioni di produzione, di sbarco e di vendita dei prodotti della pesca.

    L'importo complessivo degli investimenti necessari nel corso del programma per conseguire gli obiettivi suddetti è di 1 151,7 milioni di scudi, pari a 6,3 milioni di ecu (1), ripartiti come segue:

    1.2.3 // // // // Investimenti // Milioni di scudi // Milioni di ecu // // // // Rifornimento di ghiaccio // 73,5 // 0,4 // Unità di conservazione // 422,5 // 2,3 // Approvvigionamento idrico // 57,0 // 0,3 // Attrezzature per lo scarico del pescato // 207,9 // 1,2 // Rifornimento di carburante // 37,5 // 0,2 // Miglioramento delle strutture ausiliarie per i pescherecci // 296,5 // 1,6 // Sicurezza nella salita a bordo e nello sbarco dei prodotti // 56,8 // 0,3 // // // // Totale // 1 151,7 // 6,3 // // //

    I dati finanziari e la loro ripartizione fra i vari tipi d'investimento sono forniti a titolo indicativo.

    5. Aiuti nazionali

    L'aiuto nazionale previsto è pari al 25 % del totale degli investimenti.

    (1) 1 ecu = 181,2 scudi (3 maggio 1990).

    ALLEGATO II

    OSSERVAZIONI

    La Commissione constata che il programma presentato dal governo del Portogallo, che costituisce il quadro dei futuri interventi finanziari comunitari o nazionali, rappresenta una base appropriata per agevolare lo sviluppo delle attrezzature dei porti di pesca nonché della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca.

    A questo riguardo la Commissione rammenta che l'eventuale sviluppo delle attrezzature dei porti di pesca nonché della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti della pesca deve inserirsi nel quadro della prevedibile evoluzione delle risorse, tenendo conto delle conseguenze e degli obiettivi dei programmi d'orientamento pluriennali per i settori della flotta di pesca e dell'acquacoltura.

    La Commissione ribadisce la necessità di rispettare la normativa comunitaria sugli appalti di lavori pubblici nei progetti e programmi finanziati dai fondi strutturali e dagli strumenti finanziari comunitari (1).

    Fino al 30 giugno 1991 i progetti relativi all'attrezzatura dei porti di pesca presentati nel quadro del regolamento (CEE) n. 4028/86 e non inseriti nel quadro di un programma settoriale saranno esaminati, per la concessione di un contributo finanziario, nel quadro del presente programma.

    (1) Direttiva 71/305/CEE del Consiglio (GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5).

    Top