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Document 31990D0047

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1990 che chiude la procedura aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune prodotte o assemblate nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA (90/47/CEE)

GU L 34 del 6.2.1990, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/02/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1990/47/oj

31990D0047

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o febbraio 1990 che chiude la procedura aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune prodotte o assemblate nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA (90/47/CEE)

Gazzetta ufficiale n. L 034 del 06/02/1990 pag. 0028 - 0029


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o febbraio 1990

che chiude la procedura aperta a norma dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune prodotte o assemblate nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA

(90/47/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo istituito dal regolamento (CEE) n. 2423/88,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel gennaio 1988 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal CECOM, il comitato dei produttori europei di apparecchi di fotocopia, a nome dei produttori che rappresentano la maggior parte della produzione comunitaria di fotocopiatrici a carta comune. La denuncia conteneva sufficienti elementi di prova del fatto che, dopo l'apertura dell'inchiesta relativa alle fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (2), seguita dall'adozione del regolamento (CEE) n. 535/87 del Consiglio (3) che istituiva un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di questi prodotti, alcune ditte assemblavano le fotocopiatrici nella Comunità alle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(2) Il 17 febbraio 1988 la Commissione ha annunciato (4) l'apertura di un'inchiesta nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità dalla Canon Inc., dalla Konishoroku Photo Industry Co., dalla Matsushita Electric Co. Ltd, dalla Minolta Camera Co. Ltd, dalla Ricoh Company Ltd, dalla Sharp Corporation e dalla Toshiba Corporation. Le risultanze dell'inchiesta sono state rese note con il regolamento (CEE) n. 3205/88 (5) e con la decisione 88/519/CEE della Commissione (6).

A seguito dell'inchiesta la Commissione ha accertato che la Ricoh Company Ltd aveva iniziato la produzione o l'assemblaggio del prodotto in questione presso la sua consociata controllata al 100 %, la Ricoh Industrie France SA.

In considerazione di tali elementi la Commissione ha ritenuto opportuno effettuare un'inchiesta sull'assemblaggio nella Comunità di fotocopiatrici a carta comune da parte della Ricoh Industrie France SA.

Pertanto, previa consultazione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (7), la Commissione ha annunciato l'apertura di una procedura antidumping in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, nei confronti delle fotocopiatrici a carta comune assemblate o prodotte nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA.

(3) La Commissione ha debitamente informato la società interessata, i rappresentanti del Giappone e i ricorrenti e ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere note per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un'audizione.

(4) La società interessata ha reso note per iscritto le sue osservazioni. La stessa società e i ricorrenti hanno chiesto ed ottenuto di essere intesi dalla Commissione.

(5) Nessuno degli acquirenti di fotocopiatrici a carta comune assemblate nella Comunità dalla Ricoh Industrie France SA ha formulato osservazioni. La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare il carattere delle operazioni di assemblaggio ed ha svolto inchieste presso la sede della Ricoh Industrie France SA.

(6) L'inchiesta riguardava il periodo dal 1o novembre 1988 al 30 aprile 1989.

B. COLLEGAMENTO O ASSOCIAZIONE CON L'ESPORTATORE

(7) È stato accertato che esistevano rapporti di collegamento o associazione tra la Ricoh Industrie France e la Ricoh Company Ltd, le cui esportazioni di fotocopiatrici a carta comune erano soggette a dazi antidumping definitivi a norma del regolamento (CEE) n. 535/87. Nella fattispecie è stato accertato che la Ricoh Industrie France SA era una consociata, controllata al 100 %, della società giapponese.

C. PRODUZIONE

(8) La Commissione ha accertato che le operazioni di assemblaggio o di produzione effettuate dalla Ricoh Industrie France erano iniziate dopo l'apertura dell'inchiesta antidumping relativa alle fotocopiatrici a carta comune.

D. PEZZI

(9) I pezzi sono stati identificati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88. Nel caso in esame e in conformità della prassi seguita in precedenza la Commissione ha stabilito che i tipi di circuiti stampati esaminati nel corso dell'inchiesta, date le caratteristiche strutturali, debbano essere considerati come pezzi singoli.

(10) Secondo il metodo applicato in casi precedenti il valore dei pezzi in questione è stato determinato in linea di massima in base ai prezzi d'acquisto pagati dalle società al momento della fornitura alle fabbriche nella Comunità. Il valore dei pezzi corrisponde quindi al valore franco fabbrica dei pezzi e dei materiali utilizzati nelle operazioni di assemblaggio.

(11) L'origine dei pezzi è stata determinata in conformità del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1769/89 (2).

(12) È stato accertato che il valore medio ponderato dei pezzi e dei materiali giapponesi per tutti i modelli assemblati o prodotti dalla Ricoh Industrie France SA non superava il valore di tutti gli altri pezzi o materiali impiegati di almeno il 50 %.

Il dazio antidumping non può quindi essere esteso alle fotocopiatrici a carta comune assemblate o prodotte dalla società suddetta.

E. CONCLUSIONI

(13) Alla luce di quanto precede si conclude che l'inchiesta aperta in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 può essere chiusa senza l'istituzione di dazi antidumping sulle fotocopiatrici assemblate o prodotte dalla Ricoh Industrie France SA,

DECIDE:

Articolo unico

È chiusa la procedura in conformità dell'articolo 13, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 e relativa alle fotocopiatrici a carta comune a sistema ottico, di cui ai codici NC ex 9009 11 00, ex 9009 12 00 e ex 9009 21 00, assemblate o prodotte dalla Ricoh Industrie France SA.

Fatto a Bruxelles, il 1o febbraio 1990.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 194 del 2. 8. 1985, pag. 5.

(3) GU n. L 54 del 24. 2. 1987, pag. 12.

(4) GU n. C 44 del 17. 2. 1988, pag. 3.

(5) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 36.

(6) GU n. L 284 del 19. 10. 1988, pag. 60.

(7) GU n. C 113 del 4. 5. 1989, pag. 6.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

(2) GU n. L 174 del 22. 6. 1989, pag. 11.

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