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Document 31989R3885

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3885/89 DEL CONSIGLIO dell' 11 dicembre 1989 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 353/79 che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione applicabili nelle zone franche del territorio geografico della Comunità ai prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi

    GU L 378 del 27.12.1989, p. 11–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3885/oj

    31989R3885

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3885/89 DEL CONSIGLIO dell' 11 dicembre 1989 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 353/79 che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione applicabili nelle zone franche del territorio geografico della Comunità ai prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi -

    Gazzetta ufficiale n. L 378 del 27/12/1989 pag. 0011 - 0011


    REGOLAMENTO (CEE) N. 3885/89 DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 1989 recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 353/79 che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione applicabili nelle zone franche del territorio geografico della Comunità ai prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1236/89 (2), in particolare l'articolo 70, paragrafo 3,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 353/79 (3), che stabilisce le condizioni di taglio e di vinificazione applicabili nelle zone franche ai prodotti del settore vinicolo originari dei paesi terzi, non presenta più alcun interesse pratico; che è pertanto opportuno abrogarlo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 353/79 è abrogato.

    Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1g gennaio 1990.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 dicembre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H. NALLET

    (4) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

    (5) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 31.

    (6) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 94.

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