This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31989R3845
Council Regulation (EEC) No 3845/89 of 18 December 1989 amending Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the common customs tariff
REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 374 del 22.12.1989, p. 2–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; abrog. impl. da 393R1969
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | DATE articolo 5.4 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 31993R1969 | 02/01/1996 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0002 - 0002
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), modifica da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione (2), ha instaurato una nomenclatura delle merci, denominata « nomenclatura combinata », e che sulla base di tale nomenclatura la Commissione ha approntato una tariffa integrata delle Comunità europee, in seguito denominata « TARIC »; considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento citato prevede che gli Stati membri possano differire l'utilizzazione delle sottovoci TARIC e delle decime e undicesime cifre corrispondenti fino al 31 dicembre 1989; considerando che per il sopraggiungere di talune difficoltà tecniche in uno Stato membro è opportuno differire tale data al 31 dicembre 1990, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita da « 31 dicembre 1990 » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. BÉRÉGOVOY (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.