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Document 31989R3845

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 374 del 22.12.1989, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1996; abrog. impl. da 393R1969

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3845/oj

    31989R3845

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/89 DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    Gazzetta ufficiale n. L 374 del 22/12/1989 pag. 0002 - 0002


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 3845/89 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/89 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1), modifica da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2886/89 della Commissione (2), ha instaurato una nomenclatura delle merci, denominata « nomenclatura combinata », e che sulla base di tale nomenclatura la Commissione ha approntato una tariffa integrata delle Comunità europee, in seguito denominata « TARIC »;

    considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento citato prevede che gli Stati membri possano differire l'utilizzazione delle sottovoci TARIC e delle decime e undicesime cifre corrispondenti fino al 31 dicembre 1989;

    considerando che per il sopraggiungere di talune difficoltà tecniche in uno Stato membro è opportuno differire tale data al 31 dicembre 1990,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2658/87, la data « 31 dicembre 1989 » è sostituita da « 31 dicembre 1990 »

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1989.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    P. BÉRÉGOVOY

    (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

    (2) GU n. L 282 del 2. 10. 1989, pag. 1.

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