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Document 31989R3537

Regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione, del 27 novembre 1989, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

GU L 347 del 28.11.1989, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/08/2006; abrogato da 32006R1128

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3537/oj

31989R3537

Regolamento (CEE) n. 3537/89 della Commissione, del 27 novembre 1989, concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

Gazzetta ufficiale n. L 347 del 28/11/1989 pag. 0020 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0208
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0208


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 3537/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1989

concernente la fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,

considerando che i mercati rappresentativi comprendono, per ciascun paese, l'insieme dei mercati indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione (3);

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, la media ponderata dei prezzi del suino macellato deve essere determinata sui mercati rappresentativi della Comunità al fine di valutare se la situazione del mercato giustifichi provvedimenti di intervento;

considerando che per la determinazione della media dei prezzi del suino macellato è necessario disporre di prezzi comparabili nella Comunità; che a tal fine deve essere fatto riferimento ad una stessa qualità di suini macellati corrispondente alla qualità tipo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2759/75 e ad una fase di commercializzazione definita; che è opportuno prendere a riferimento la fase della macellazione, essendo le carcasse di suini generalmente commercializzate in tale fase;

considerando che le quotazioni dei suini macellati sono determinate in tutta la Comunità in base alla tabella comunitaria di classificazione dei suini, definita dal regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3530/86 (5), e le modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione (6); che la definizione delle qualità tipo, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 3220/84, è stata semplificata dal regolamento (CEE) n. 1250/89 del Consiglio, che fissa, per il periodo dal 1o luglio 1989 al 30 giugno 1990, il prezzo di base e la qualità tipo dei suini macellati (7); che inoltre l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità, stabilito dal regolamento (CEE) n. 43/81 del Consiglio (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3553/88 (9), è stato sostituito da quello del regolamento (CEE) n. 2123/89 della Commissione; che per questi motivi è opportuno modificare le norme relative alla fase di commercializzazione a cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati;

considerando che occorre adottare, per ragioni di chiarezza, un nuovo regolamento che comprenda tutte le norme relative alla fase di commercializzazione cui si riferisce la media dei prezzi dei suini macellati; che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2342/86 della Commissione (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 2847/87 (11);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo comunitario di mercato dei suini macellati, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, è determinato sulla base dei prezzi pagati ai fornitori di suini vivi franco macello, al netto dell'IVA.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 comprendono il valore delle frattaglie e degli altri residui non trasformati e sono espressi per 100 kg di carcassa fredda di suino:

- presentata conformemente alla presentazione di riferimento prevista dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3220/84 e

- pesata e classificata al gancio; il peso constatato viene convertito in peso della carcassa fredda secondo i metodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2967/85.

Articolo 2

1. Il prezzo di mercato dei suini macellati di uno Stato membro è uguale alla media dei prezzi dei suini macellati rilevati sui mercati o nel centro di quotazione di tale Stato membro, indicati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2123/89.

2. Il prezzo di cui al paragrafo 1 è determinato dalle quotazioni fissate per le carcasse di peso:

- da 60 a meno di 120 kg della classe U,

- da 120 a meno di 180 kg della classe R.

La scelta delle categorie di peso e la loro eventuale ponderazione è lasciata allo Stato membro interessato, il quale ne informa la Commissione.

Articolo 3

1. Il regolamento (CEE) n. 2342/86 è abrogato.

2. I rinvii al regolamento (CEE) n. 2342/86 devono intendersi come riferimenti fatti al presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 203 del 15. 7. 1989, pag. 23.

(4) GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.

(5) GU n. L 326 del 21. 11. 1986, pag. 8.

(6) GU n. L 285 del 25. 10. 1985, pag. 39.

(7) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 14.

(8) GU n. L 3 dell'1. 1. 1981, pag. 15.

(9) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 4.

(10) GU n. L 203 del 26. 7. 1986, pag. 18.

(11) GU n. L 272 del 25. 9. 1987, pag. 12.

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