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Document 31989R3469

REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/89 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

GU L 337 del 21.11.1989, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3469/oj

31989R3469

REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/89 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune -

Gazzetta ufficiale n. L 337 del 21/11/1989 pag. 0005 - 0005


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REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/89 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo col regolamento (CEE) n. 1672/89 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato, è opportuno distinguere i pellets ottenuti a partire da farina e semolini di manioca dagli altri pellets di manioca; che a tal fine è necessario introdurre una nota complementare al capitolo 7 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere di conseguenza modificato;

considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato nel modo seguente:

La seguente nota complementare viene aggiunta al capitolo 7:

« 2. Sono considerati "pellets ottenuti a partire da farine e semolini" ai sensi del codice NC 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1989.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.

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