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Document 31989R3469
Commission Regulation (EEC) No 3469/89 of 16 November 1989 amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the common customs tariff
REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/89 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/89 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
GU L 337 del 21.11.1989, p. 5–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R2658 | complemento | allegato 1 | 01/01/1990 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 31989R3469R(01) |
REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/89 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune -
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 21/11/1989 pag. 0005 - 0005
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 3469/89 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo col regolamento (CEE) n. 1672/89 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento succitato, è opportuno distinguere i pellets ottenuti a partire da farina e semolini di manioca dagli altri pellets di manioca; che a tal fine è necessario introdurre una nota complementare al capitolo 7 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere di conseguenza modificato; considerando che il comitato della nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La nomenclatura combinata che figura all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato nel modo seguente: La seguente nota complementare viene aggiunta al capitolo 7: « 2. Sono considerati "pellets ottenuti a partire da farine e semolini" ai sensi del codice NC 0714 10 10 i pellets che, dopo essere stati dispersi in acqua, passano attraverso un setaccio di tela metallica con apertura di maglie di 2 mm in proporzione di almeno 95 %, in peso, calcolata sulla sostanza secca. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1990. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.