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Document 31989R2052
Commission Regulation (EEC) No 2052/89 of 10 July 1989 on the supply of refined sunflower oil as food aid to the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees in the near East (UNRWA)
REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/89 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1989 relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato all' UNRWA a titolo di aiuto alimentare
REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/89 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1989 relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato all' UNRWA a titolo di aiuto alimentare
GU L 195 del 11.7.1989, p. 7–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/11/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/89 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1989 relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato all' UNRWA a titolo di aiuto alimentare -
Gazzetta ufficiale n. L 195 del 11/07/1989 pag. 0007 - 0010
REGOLAMENTO (CEE) N. 2052/89 DELLA COMMISSIONE del 10 luglio 1989 relativo alla fornitura di olio di girasole raffinato all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo del regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob; considerando che, con decisione del 19 aprile 1989, relativa alla concessione di un aiuto alimentare a favore dell'UNRWA, la Commissione ha assegnato a questo organismo 270 t di olio di girasole raffinato; considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4); che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da eseguire per determinare le spese che ne derivano, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È indetta una gara per l'aggiudicazione di una fornitura di olio di girasole raffinato a favore dell'UNRWA a norma del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni che figurano negli allegati. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 172 del 20. 6. 1989, pag. 1. (3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1. ALLEGATO I 1. Azioni n. (1): 309/89 e 310/89. 2. Programma: 1989. 3. Beneficiario: UNRWA Headquarters, Vienna International Center, P.O. Box 700, A-1400 Vienna. 4. Rappresentante del beneficiario (2): a) Partita 1: UNRWA Field Supply and Transport Officer, SAR, PO Box 4313, Damascus - SAR b) Partita 2: UNRWA Field Supply and Transport Officer, Lebanon, PO Box 947, Beirut - Lebanon. 5. Luogo o paese di destinazione: vedi allegato II. 6. Prodotto da mobilitare: olio di girasole raffinato. 7. Caratteristiche e qualità della merce (3): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1989, pag. 3, III.A.2. 8. Quantitativo globale: 270 t nette. 9. Numero dei lotti: 2. 10. Condizionamento e marcatura (6): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1989, pag. 3, III.B. - In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti internamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica. - Da spedire in contenitori di 20 piedi. - Sui fusti deve figurare il testo riportato nell'allegato II. 11. Modo di mobilitazione del prodotto: mercato comunitario. 12. Stadio di fornitura: reso porto di sbarco - franco banchina. 13. Porto d'imbarco: - 14. Porto di sbarco indicato dal beneficiario: - 15. Porto di sbarco: a) Partita 1: Lattakia. b) Partita 2: Beyrouth. 16. Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco: - 17. Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 5. 9 al 3. 10. 1989. 18. Data limite per la fornitura: 17. 10. 1989. 19. Procedura per determinare le spese di fornitura (4): gara 20. Scadenza per la presentazione delle offerte: 25. 7. 1989, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 26. 7. 1989. 21. In caso di seconda gara: a) scadenza per la presentazione delle offerte: 8. 8. 1989, entro e non oltre le ore 12; le offerte sono considerate valide fino alle ore 24 del 9. 8. 1989; b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio di porto di imbarco: dal 19. 9 al 17. 10. 1989; c) data limite per la fornitura: 7. 11. 1989. 22. Importo della garanzia di gara: 15 ECU/t. 23. Importo della garanzia di fornitura: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu. 24. Indirizzo a cui inviare le offerte (5): Bureau de l'aide alimentaire À l'attention de Monsieur N. Arend Bâtiment Loi 120, bureau 7/58 Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles Telex AGREC 22037 B. 25. Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario: - Note (1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza. (2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4. (3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate. L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti: - certificato di origine, - certificato sanitario. (4) Per la presentazione delle offerte non si applica il disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera g) del regolamento (CEE) n. 2200/87. (5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 perferibilmente: - per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato; - oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles: - 236 20 05 - 235 01 32 - 236 10 97 - 235 10 30. (6) Lo stadio reso terminal di cui all'articolo 14, punto 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, implica che l'aggiudicatario si assume definitivamente l'onere delle spese seguenti nel porto di destinazione: - per le spedizioni a mezzo container con regime FCL/FCL e LCL/FCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei container sino allo stadio « stack » del terminal, quindi escluse in ordine cronologico: THC (terminal handling charges o loro equivalente), spese di scarico delle merci dai container, spese locali che intervengono dopo questi stadi, nonché le spese dovute al ritardo nella liberazione o nel rinvio dei container; - per le spedizioni a mezzo container in base al regime LCL/LCL o FCL/LCL, tutte le spese di scarico e di inoltro dei container incluse, in deroga all'articolo 14, punto 5, lettera a) precitato, le « LCL charges » (scarico delle merci), escluse quindi le spese locali intervenute dopo questo stadio di scarico delle merci dai container. ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - PARARTIMA II - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II Designación de la partida Cantidad total de la partida (en toneladas) Cantidades parciales (en toneladas) Beneficiario País destinatario Inscripción en el embalaje Parti Totalmaengde (i tons) Delmaengde (i tons) Modtager Modtagerland Emballagens paategning Bezeichnung der Partie Gesamtmenge der Partie (in Tonnen) Teilmengen (in Tonnen) Empfaenger Bestimmungsland Aufschrift auf der Verpackung Charaktirismos tis partidas Synoliki posotita tis partidas (se tonoys) Merikes posotites (se tonoys) Dikaioychos Chora proorismoy Endeixi epi tis syskevasias Lot Total quantity (in tonnes) Partial quantities (in tonnes) Beneficiary Recipient country Markings on the packaging Désignation de la partie Quantité totale de la partie (en tonnes) Quantités partielles (en tonnes) Bénéficiaire Pays destinataire Inscription sur l'emballage Designazione della partita Quantità totale della partita (in tonnellate) Quantitativi parziali (in tonnellate) Beneficiario Paese destinatario Iscrizione sull'imballaggio Aanduiding van de partij Totale hoeveelheid van de partij (in ton) Deelhoeveelheden (in ton) Begunstigde Bestemmingsland Aanduiding op de verpakking Designaçao da parte Quantidade total (em toneladas) Quantidades parciais (em toneladas) Beneficiário País destinatário Inscriçao na embalagem 1 40 UNRWA Syrian Arab Republic Action No 309/89 / Vegetable oil / Gift of the EEC to UNRWA for free distribution to Palestine refugees / Lattakia 2 230 UNRWA Lebanon Action No 310/89 / Vegetable oil / Gift of the EEC to UNRWA for free distribution to Palestine refugees / Beirut