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Document 31989R1862

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

    GU L 181 del 28.6.1989, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1862/oj

    31989R1862

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio -

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 28/06/1989 pag. 0012 - 0012


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE

    del 27 giugno 1989

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15,

    considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

    considerando che, per le calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia, il massimale individuale è fissato a 2 700 000 ECU; che, in data 14 febbraio 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Tailandia, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia:

    1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0680 // 6404 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili // // 6405 90 10 // Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.

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