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Document 31989R1862
Commission Regulation (EEC) No 1862/89 of 27 June 1989 re-establishing the levying of customs duties on footwear falling within CN codes 6404 and 6405 90 10, originating in Thailand, to which the preferential tariff arrangements set out in Council Regulation (EEC) No 4257/88 apply
REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio
GU L 181 del 28.6.1989, p. 12–12
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio -
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 28/06/1989 pag. 0012 - 0012
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1862/89 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste del regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4257/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1989 a taluni prodotti originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 15, considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 12 del regolamento (CEE) n. 4257/88 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 7 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 13 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati; considerando che, per le calzature dei codici NC 6404 e 6405 90 10 originari della Tailandia, il massimale individuale è fissato a 2 700 000 ECU; che, in data 14 febbraio 1989, l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari della Tailandia, ha raggiunto per imputazione il massimale in questione; considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Tailandia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 A decorrere dal 1o luglio 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 4257/88 è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Tailandia: 1.2.3 // // // // Numero d'ordine // Codice NC // Designazione delle merci // // // // 10.0680 // 6404 // Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili // // 6405 90 10 // Altre calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito // // // Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1989. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 1.