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Document 31989R1857
Council Regulation (EEC) No 1857/89 of 21 June 1989 introducing special and temporary measures to terminate the service of officials of the European Communities
REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/89 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee
REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/89 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee
GU L 181 del 28.6.1989, p. 2–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/1990
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modified by | 31998R2458 | 01/01/1999 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/89 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee -
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 28/06/1989 pag. 0002 - 0004
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1857/89 DEL CONSIGLIO del 21 giugno 1989 che istituisce provvedimenti speciali e temporanei per la cessazione definitiva dal servizio di funzionari delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, vista la proposta della Commissione, presentata previo parere del comitato dello statuto, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere della Corte di giustizia, considerando che le attività future e i programmi specifici di ricerca del Centro comune di ricerca esigono una profonda ristrutturazione del Centro, la quale implica l'apporto di competenze adeguate; considerando che tale ristrutturazione deve essere effettuata senza aumentare l'organico e che il numero dei collocamenti a riposo è del tutto insufficiente per poter procedere alle assunzioni necessarie per il conseguimento dei nuovi obiettivi del Centro; considerando che, affinché la ristrutturazione e la realizzazione dei nuovi obiettivi del Centro non siano ostacolati dall'inadeguatezza delle competenze del suo personale, occorre adottare provvedimenti speciali in materia di cessazione definitiva del servizio; considerando che tali provvedimenti speciali potrebbero rivelarsi inefficaci se per la loro applicazione fosse richiesto in ogni singolo caso il consenso preliminare dei funzionari interessati; che quindi, poiché essi sono dettati dall'interesse del servizio, essi devono poter avere carattere vincolante e non essere subordinati a tale consenso nel caso di funzionari della categoria A, le cui funzioni di concezione, di direzione e di studio rivestono particolare importanza per la realizzazione dei programmi di ricerca; considerando che, nei casi limite in cui siffatti provvedimenti vincolanti si rivelassero necessari, dovrebbe essere effettuato un esame approfondito della situazione dei funzionari potenzialmente interessati, prima di applicare procedure statutarie, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Nell'interesse del servizio la Commissione è autorizzata, fino al 28 febbraio 1990, a prendere, secondo le condizioni specificate dal presente regolamento, provvedimenti di cessazione definitiva del servizio ai sensi dell'articolo 47 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, in appresso denominato « statuto », nei confronti dei funzionari in posizione di attività o di comando, dei gradi diversi da A 1 e A 2, che abbiano raggiunto l'età di 50 anni ed abbiano maturato almeno 15 anni di servizio, retribuiti a carico degli stanziamenti di ricerca e d'investimento e facenti parte dell'organico del Centro comune di ricerca. 2. I funzionari dell'insieme delle categorie ai quali tali provvedimenti sono applicabili non possono superare il numero di 100. Articolo 2 1. La Commissione, previa consultazione della commissione paritetica che sente l'interessato qualora questi lo richieda, fissa l'elenco dei funzionari a cui si applicano i provvedimenti di cui all'articolo 1. Per fissare l'elenco, la Commissione prende in considerazione: - copriorità e se l'interesse del servizio lo permette, i funzionari che hanno richiesto l'applicazione di questi provvedimenti, - in tutti i casi, l'età, la competenza, il rendimento, la condotta in servizio, la situazione di famiglia e l'anzianità dei funzionari, nonché, se necessario, il carattere ingrato di taluni compiti relativi alle funzioni esercitate. 2. Tuttavia la Commissione deve accogliere le richieste eventuali di cessazione definitiva del servizio nell'ambito del presente regolamento presentate dai funzionari che abbiano raggiunto l'età di 60 anni o che l'abbiano superata. 3. Tra i funzionari che non hanno richiesto l'applicazione dei provvedimenti previsti all'articolo 1, possono figurare nell'elenco previsto al paragrafo 1 del presente articolo solo quelli della categoria A. 4. I provvedimenti previsti all'articolo 1 ed al paragrafo 1 del presente articolo non rivestono carattere disciplinare. Articolo 3 1. L'ex funzionario cui sia stato applicato il provvedimento previsto dall'articolo 1 ha diritto ad un'indennità mensile pari al 70 % dello stipendio base relativo al suo grado e scatto al momento della cessazione dal servizio, quale figura nella tabella dell'articolo 66 dello statuto, in vigore il primo giorno del mese in cui l'indennità deve essere liquidata. 2. Il beneficio dell'indennità cessa, al tardi, l'ultimo giorno del mese nel corso del quale l'ex funzionario raggiunge l'età di 65 anni e, in ogni caso, allorché l'interessato, prima di questa età, soddisfi alle condizioni che danno diritto all'importo massimo della pensione di anzianità. L'ex funzionario è allora ammesso d'ufficio al beneficio della pensione di anzianità, che prende effetto il primo giorno del mese civile successivo al mese in cui è stata versata per l'ultima volta l'indennità. 3. All'indennità di cui al paragrafo 1 è applicato il coefficiente correttore fissato ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma dello statuto, per il paese situato all'interno o all'esterno della Comunità in cui il beneficiario comprova di aver stabilito la propria residenza. Se il beneficiario dell'indennità fissa la propria residenza in un paese per il quale non sia stato fissato alcun coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile all'indennità è pari a 100. L'indennità è espressa in franchi belgi. Essa viene pgata nella moneta del paese di residenza del beneficiario. Tuttavia viene pagata in franchi belgi allorché viene applicato il coefficiente correttore pari a 100, conformemente al secondo comma. L'indennità pagata in una moneta diversa dal franco belga viene calcolata sulla base delle parità di cui all'articolo 63, secondo comma dello statuto. 4. L'importo dei redditi lordi percepiti dall'interessato nelle sue eventuali nuove funzioni viene dedotto dall'indennità di cui al paragrafo 1 nella misura in cui tali redditi, cumulati con detta indennità, superino l'ultima retribuzione globale lorda del beneficiario calcolata sulla base della tabella degli stipendi in vigore il primo giorno del mese per il quale deve essere liquidata l'indennità. A tale retribuzione viene applicato il coefficiente correttore di cui al paragrafo 3. Per redditi lordi ed ultima retribuzione globale lorda di cui al primo comma si intendono gli importi risultanti dopo la deduzione degli oneri sociali e prima della deduzione dell'imposta. L'interessato deve fornire tutte le prove scritte che possono essere richieste dalla Commissione in occasione di un'eventuale domanda di informazioni sui redditi lordi percepiti dall'interessato nelle sue eventuali nuove funzioni ed a comunicare all'istituzione, nell'intervallo delle domande annuali, ogni elemento che possa modificare i suoi diritti all'indennità. 5. Alle condizioni enunciate all'articolo 67 dello statuto ed agli articoli 1, 2 e 3 dell'allegato VII dello statuto, gli assegni familiari sono corrisposti al beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1 ovvero alla o alle persone a cui, in virtù di disposizioni di legge o per effetto di una decisione giudiziaria o dell'autorità amministrativa competente, è stata affidata la custodia dei figli; l'importo dell'assegno di famiglia viene calcolato sulla base di tale indennità. 6. Il beneficiario dell'indennità ha diritto, per sé stesso e per le persone assicurate per suo tramite, alle prestazioni garantite dal regime di sicurezza sociale di cui all'articolo 72 dello statuto, fermo restando che versi il relativo contributo, calcolato sulla base dell'importo dell'indennità di cui al paragrafo 1, e non sia coperto da un altro regime di assicurazione malattia, legale o regolamentare. 7. Durante il periodo nel corso del quale ha diritto all'indennità, l'ex funzionario continua ad acquisire nuovi diritti a pensione di anzianità, sulla base dello sipendio relativo al suo grado e scatto, purché durante tale periodo versi il contributo previsto dallo statuto sulla base di detto stipendio; il massimo della pensione non può superare l'importo massimo previsto dall'articolo 77, secondo comma dello statuto. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, dell'allegato VIII dello statuto e dell'articolo 108 dell'ex regolamento generale della CECA, tale periodo viene considerato come periodo di servizio. 8. Fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 1, e l'articolo 22 dell'allegato VIII dello statuto, il coniuge superstite di un ex funzionario deceduto allorché era beneficiario dell'indennità mensile di cual paragrafo 1 ha diritto, purché coniugato da un anno almeno al momento in cui l'interessato ha cessato di prestare servizio presso la Commissione, ad una pensione di reversibilità pari al 60 % della pensione di anzianità di cui avrebbe beneficato l'ex funzionario se avesse potuto, a prescindere dalle condizioni relative alla durata del servizio ed all'età, pretendervi al momento del decesso. L'importo della pensione di reversibilità di cui al primo comma non può essere inferiore agli importi previsti dall'articolo 79, secondo comma dello statuto. Tuttavia, l'importo di tale pensione non può in alcun caso superare l'importo del primo versamento della pensione di anzianità cui l'ex funzionario avrebbe avuto diritto se, rimasto in vita, esauriti i diritti alla succitata indennità fosse stato ammesso al beneficio della pensione di anzianità. La condizione di anteriorità del matrimonio prescritta al primo comma cade se da un matrimonio dell'ex funzionario contratto prima della cessazione del servizio sono nati uno o più figli, purché il coniuge superstite provveda o abbia provveduto ai bisogni di questi figli. Ciò vale anche quando il decesso dell'ex funzionario sia dovuto ad una delle circostanze previste dall'articolo 17, secondo comma, in fine, dell'allegato VIII dello statuto. 9. In caso di decesso di un ex funzionario beneficiario dell'indennità di cui al paragrafo 1, i figli riconosciuti a suo carico ai sensi dell'allegato VII, articolo 2 dello statuto, hanno diritto ad una pensione di orfano alle condizioni previste all'articolo 80, primo, secondo e terzo comma dello statuto, nonché dell'allegato VIII, articolo 21 dello statuto. 10. Per l'applicazione dell'articolo 107 dello statuto, nonché dell'articolo 102, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, il caso del funzionario cui sia stato applicato il provvedimento di cui all'articolo 1 è assimilato a quello del funzionario rimasto in servizio fino all'età di 65 anni, purché continui a versare il contributo durante il periodo di riscossione dell'indennità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente C. ARANZADI (1) GU n. C 158 del 26. 6. 1989.