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Document 31989R1616
Council Regulation (EEC) No 1616/89 of 5 June 1989 on the conclusion of an Agreement between the European economic Community and the Government of Mauritius on fishing in Mauritian waters
REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/89 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1989 relativo alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/89 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1989 relativo alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio
GU L 159 del 10.6.1989, p. 1–1
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 13/06/1992
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1616/oj
REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/89 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1989 relativo alla conclusione dell' accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio -
Gazzetta ufficiale n. L 159 del 10/06/1989 pag. 0001
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1616/89 DEL CONSIGLIO del 5 giugno 1989 relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che la Comunità e Maurizio hanno negoziato e siglato un accordo sulla pesca che prevede possibilità di pesca per i pescatori della Comunità nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio; considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare detto accordo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio. Il testo dell'accordo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 1989. Per il Consiglio Il Presidente J. BARRIONUEVO PEÑA (1) GU n. C 86 del 7. 4. 1989, pag. 4. (2) Parere reso il 26 maggio 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).