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Document 31989R1597

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle giacche, escluse quelle a maglia, per uomo, della categoria di prodotti n. 17 (numero d' ordine 40.0170) e alla biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, della categoria di prodotti n. 39 (numero d' ordine 40.0390) originarie dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

    GU L 157 del 9.6.1989, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1597/oj

    31989R1597

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/89 DELLA COMMISSIONE dell' 8 giugno 1989 che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle giacche, escluse quelle a maglia, per uomo, della categoria di prodotti n. 17 (numero d' ordine 40.0170) e alla biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, della categoria di prodotti n. 39 (numero d' ordine 40.0390) originarie dell' India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio -

    Gazzetta ufficiale n. L 157 del 09/06/1989 pag. 0012 - 0013


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1597/89 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 giugno 1989

    che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle giacche, escluse quelle a maglia, per uomo, della categoria di prodotti n. 17 (numero d'ordine 40.0170) e alla biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, della categoria di prodotti n. 39 (numero d'ordine 40.0390) originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

    considerando che, in virtù dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4259/88, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II, a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

    considerando che per le giacche, escluse quelle a maglia, per uomo, della categoria di prodotti n. 17 (numero d'ordine 40.0170) e per la biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia, della categoria di prodotti n. 39 (numero d'ordine 40.0390), il massimale è fissato rispettivamente a 77 000 pezzi e 96 t; che, alla data del 29 maggio 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

    considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A partire dal 12 giugno 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

    1.2.3.4 // // // // // Numero d'ordine // Categoria Unità // Codice NC // Designazione delle merci // // // // // // // // // 40.0170 // 17 (1 000 pezzi) // 6203 31 00 6203 32 90 6203 33 90 6203 39 19 // Giacche e giacchette, escluse quelle a maglia, per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali // 40.0390 // 39 (tonnellate) // 6302 51 10 6302 51 90 6302 53 90 ex 6302 59 90 6302 91 10 6302 91 90 6302 93 90 ex 6302 99 00 // Biancheria da tavola, da toletta o da cucina, esclusa quella a maglia e quella di cotone riccio del tipo spugna // // // //

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1989.

    Per la Commissione

    Christiane SCRIVENER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.

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