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Document 31989R1521

Regolamento (CEE) n. 1521/89 del Consiglio del 1o giugno 1989 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2240/88 e (CEE) n. 2285/88 per quanto concerne le norme d'applicazione del limite di intervento valido per i limoni

GU L 149 del 1.6.1989, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/10/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1521/oj

31989R1521

Regolamento (CEE) n. 1521/89 del Consiglio del 1o giugno 1989 che modifica i regolamenti (CEE) n. 2240/88 e (CEE) n. 2285/88 per quanto concerne le norme d'applicazione del limite di intervento valido per i limoni

Gazzetta ufficiale n. L 149 del 01/06/1989 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0094
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0094


*****

REGOLAMENTO (CEE) N. 1521/89 DEL CONSIGLIO

del 1o giugno 1989

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2240/88 e (CEE) n. 2285/88 per quanto concerne le norme d'applicazione del limite di intervento valido per i limoni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (3), ha fissato per i limoni un limite d'intervento valido per la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che detto regolamento prevede che, quando i quantitativi di limoni conferiti all'intervento nel corso di una determinata campagna di commercializzazione superino il limite fissato, vengano ridotti i prezzi di base e d'acquisto per la campagna successiva; che l'articolo 16 ter, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che la Commissione constati, in tempo utile, l'eventuale superamento dei limiti, prima dell'inizio del periodo previsto per i ritiri;

considerando che i prezzi di base e d'acquisto dei limoni sono applicabili dal 1o giugno al 31 maggio e che i ritiri possono essere effettuati durante tutto questo periodo;

considerando che è necessario disporre di un termine sufficiente per poter constatare un eventuale superamento del limite d'intervento per i limoni e valutarne le conseguenze sui prezzi di base e d'acquisto applicabili per la campagna successiva; che è quindi opportuno, in applicazione dell'articolo 16 ter, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 1035/72, constatare un eventuale superamento del limite su un periodo di dodici mesi consecutivi che non coincide con la campagna di commercializzazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2285/88 del Consiglio, del 19 luglio 1988, che fissa, per la campagna 1988/1989, un limite di intervento per i limoni in Spagna (4), si attiene, per determinare le conseguenze di un superamento del limite, ai criteri utilizzati per la Comunità a dieci; che è quindi anche opportuno modificare analogamente tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2240/88 è modificato come segue:

1) Il testo esistente diventa il paragrafo 1.

2) È aggiunto il paragrafo seguente:

« 2. Tuttavia, per i limoni, l'eventuale superamento del limite d'intervento è constatato, per una determinata campagna di commercializzazione, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi che non coincide con la campagna stessa. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2285/88 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 2

Se i quantitativi di limoni conferiti all'intervento in Spagna nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi superano il limite di cui all'articolo 1, i prezzi istituzionali applicabili in Spagna per la campagna 1989/1990 sono diminuiti dell'1 % per ogni quantitativo di 4 300 tonnellate in eccedenza. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 1o giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GARCIA VARGAS

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.

(4) GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 1.

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