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Document 31989R1487

REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/89 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1989 che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1989/1990

GU L 147 del 31.5.1989, p. 23–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/11/1989; abrogato da 389R3295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1487/oj

31989R1487

REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/89 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1989 che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1989/1990 -

Gazzetta ufficiale n. L 147 del 31/05/1989 pag. 0023 - 0023


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REGOLAMENTO (CEE) N. 1487/89 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 1989

che fissa il prelievo di corresponsabilità supplementare nel settore dei cereali per la campagna 1989/1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1213/89 (2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 5,

considerando che secondo l'articolo 4 ter, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2727/75, il prelievo di corresponsabilità supplementare è uguale al 3 % del prezzo di intervento valido per il frumento tenero panificabile all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che il prezzo di intervento da prendere in considerazione per la fissazione del prelievo di corresponsabilità supplementare è quello indicato nel regolamento (CEE) n. 1412/89 della Commissione, del 24 maggio 1989, che diminuisce i prezzi dei cereali fissati per la campagna 1989/1990, in applicazione del regime degli stabilizzatori (3);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo di corresponsabilità supplementare per la campagna 1989/1990 di cui all'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato a 5,22 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 1.

(3) GU n. L 141 del 25. 5. 1989, pag. 15.

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