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Document 31989R1486

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/89 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1989 che riduce i prezzi di base e d' acquisto, per la campagna 1989, delle nettarine, in conseguenza del superamento del limite d' intervento

    GU L 147 del 31.5.1989, p. 22–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1989

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1486/oj

    31989R1486

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/89 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1989 che riduce i prezzi di base e d' acquisto, per la campagna 1989, delle nettarine, in conseguenza del superamento del limite d' intervento -

    Gazzetta ufficiale n. L 147 del 31/05/1989 pag. 0022 - 0022


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1486/89 DELLA COMMISSIONE

    del 30 maggio 1989

    che riduce i prezzi di base e d'acquisto, per la campagna 1989, delle nettarine, in conseguenza del superamento del limite d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

    visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 16 bis, paragrafo 5,

    considerando che il regolamento (CEE) n. 1404/88 della Commissione (3) ha fissato a 37 272 t, per la campagna 1988, il limite per l'intervento riguardante le nettarine;

    considerando che l'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 stabilisce che, se nel corso di una data campagna le misure d'intervento adottate per le nettarine nella Comunità a Dieci in applicazione degli articoli 15, 15 ter, 19 e 19 bis di detto regolamento investono quantitativi che superano il limite definito per tale campagna, i prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna di commercializzazione successiva vengono ribassati dell'1 % per ogni frazione di 2 500 t eccedente il limite stesso;

    considerando che, secondo le informazioni fornite dagli Stati membri, le misure d'intervento adottate per le nettarine nella Comunità a Dieci durante la campagna 1988 hanno interessato 91 141 t; che la Commissione ha così constatato che il limite per l'intervento fissato per tale campagna è stato oltrepassato di 53 869 t;

    considerando che da quanto sopra risulta che i prezzi di base e d'acquisto delle nettarine fissati per la campagna 1989 dal regolamento (CEE) n. 1120/89 del Consiglio (4) devono essere ridotti del 20 %;

    considerando che la Spagna durante la prima fase e il Portogallo durante la prima tappa sono autorizzati, nel settore ortofrutticolo, a mantenere, alle condizioni previste rispettivamente dagli articoli 133, 134 e 135 e da 262 a 265 dell'atto di adesione, la normativa precedentemente in vigore sotto il regime nazionale per quanto riguarda l'organizzazione del rispettivo mercato interno agricolo; che, pertanto, i prezzi e gli importi fissati dal presente regolamento sono validi unicamente nella Comunità a Dieci;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I prezzi di base e i prezzi d'acquisto fissati nel settore delle nettarine per la campagna 1989 dal regolamento (CEE) n. 1120/89 sono ridotti del 20 % ed ammontano pertanto agli importi seguenti:

    (ECU/100 kg netti)

    1.2,3 // // // Periodi // Per il periodo 1o giugno - 31 agosto 1989 // 1.2.3 // // Prezzi di base // Prezzo d'acquisto // // // // Giugno // 47,92 // 23,00 // Luglio e agosto // 43,54 // 20,90 // // //

    Tali prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early Sun Grand, Fantasia, Independence, May Grand, Nectared, Snow Queen e Stark Red Gold, categoria di qualità I, calibro 61-67 mm, presentate in imballaggi. Essi non comprendono l'incidenza del costo d'imballaggio.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

    (2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

    (3) GU n. L 129 del 25. 5. 1988, pag. 13.

    (4) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 14.

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