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Document 31989R1253
Council Regulation (EEC) No 1253/89 of 3 May 1989 laying down special measures applicable to raw tobacco of certain varieties from the 1989, 1990 and 1991 harvests
REGOLAMENTO (CEE) N. 1253/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che prevede misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio dei raccolti 1989, 1990 e 1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1253/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che prevede misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio dei raccolti 1989, 1990 e 1991
GU L 129 del 11.5.1989, p. 41–41
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991
REGOLAMENTO (CEE) N. 1253/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che prevede misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio dei raccolti 1989, 1990 e 1991 -
Gazzetta ufficiale n. L 129 del 11/05/1989 pag. 0041 - 0041
REGOLAMENTO (CEE) N. 1253/89 DEL CONSIGLIO del 3 maggio 1989 che prevede misure speciali per alcune varietà di tabacco greggio dei raccolti 1989, 1990 e 1991 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, secondo comma, vista la proposta della Commissione (3), considerando che la relazione della Commissione prevista all'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 727/70 indica, per le varietà Forchheimer Havanna, Mavra e Tsebelia, un notevole aumento dei quantitativi consegnati agli organismi di intervento per i raccolti 1986 e 1987; che tali quantitativi sono ampiamente superiori ai quantitativi e alla percentuale di produzione fissati dal regolamento (CEE) n. 1469/70 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/87 (5) e con effetto a decorrere dal raccolto 1988, dal regolamento (CEE) n. 2269/88 (6); considerando che risulta pertanto necessario adottare le misure specifiche previste dall'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 727/70, in particolare la diminuzione del prezzo di intervento per dette varietà; che, data la necessità di riequilibrare il mercato, è opportuno applicare tali misure a vari raccolti successivi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per i raccolti 1989, 1990 e 1991, il prezzo di intervento del tabacco delle varietà n. 11 Forchheimer Havanna II c, n. 23 Tsebelia e n. 24 Mavra è diminuito al 75 % del corrispondente prezzo di obiettivo. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1989. Per il Consiglio Il Presidente P. SOLBES (1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1. (2) Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. C 82 del 3. 4. 1989, pag. 98. (4) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 35. (5) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 1. (6) GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 44.