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Document 31989R1097
Commission Regulation (EEC) No 1097/89 of 27 April 1989 amending Regulation (EEC) No 649/87 laying down detailed rules for the establishment of a Community vineyard register
Regolamento (CEE) n. 1097/89 della Commissione del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo Comunitàrio
Regolamento (CEE) n. 1097/89 della Commissione del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo Comunitàrio
GU L 116 del 28.4.1989, p. 20–20
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modifies | 31987R0649 | aggiunta | articolo 3BIS | 01/05/1989 |
Regolamento (CEE) n. 1097/89 della Commissione del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo Comunitàrio
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/04/1989 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0018
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0018
***** REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/89 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario (1), in particolare l'articolo 10, considerando che occorre precisare l'obbligo dei viticoltori di non ostacolare in alcun modo la raccolta dei dati, contemplati all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/86, da parte degli agenti incaricati a tal fine, onde assicurare l'accesso all'azienda a tali agenti; che è d'uopo modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione (2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Al regolamento (CEE) n. 649/87 è inserito il seguente articolo 3 bis: « Articolo 3 bis I viticoltori devono assicurare l'accesso all'azienda agli agenti incaricati dall'organismo competente dello Stato membro di realizzare lo schedario vitivinicolo ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 62 del 5. 3. 1987, pag. 10.