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Document 31989R1097

    Regolamento (CEE) n. 1097/89 della Commissione del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo Comunitàrio

    GU L 116 del 28.4.1989, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/1097/oj

    31989R1097

    Regolamento (CEE) n. 1097/89 della Commissione del 27 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo Comunitàrio

    Gazzetta ufficiale n. L 116 del 28/04/1989 pag. 0020 - 0020
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0018
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0018


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 1097/89 DELLA COMMISSIONE

    del 27 aprile 1989

    che modifica il regolamento (CEE) n. 649/87 recante modalità d'applicazione per l'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2392/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo all'istituzione dello schedario vitivinicolo comunitario (1), in particolare l'articolo 10,

    considerando che occorre precisare l'obbligo dei viticoltori di non ostacolare in alcun modo la raccolta dei dati, contemplati all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2392/86, da parte degli agenti incaricati a tal fine, onde assicurare l'accesso all'azienda a tali agenti; che è d'uopo modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 649/87 della Commissione (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Al regolamento (CEE) n. 649/87 è inserito il seguente articolo 3 bis:

    « Articolo 3 bis

    I viticoltori devono assicurare l'accesso all'azienda agli agenti incaricati dall'organismo competente dello Stato membro di realizzare lo schedario vitivinicolo ».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 208 del 31. 7. 1986, pag. 1.

    (2) GU n. L 62 del 5. 3. 1987, pag. 10.

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