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Document 31989R0979

REGOLAMENTO (CEE) N. 979/89 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3779/88 relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore

GU L 103 del 15.4.1989, p. 28–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/979/oj

31989R0979

REGOLAMENTO (CEE) N. 979/89 DELLA COMMISSIONE del 14 aprile 1989 che modifica il regolamento (CEE) n. 3779/88 relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 15/04/1989 pag. 0028 - 0028


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REGOLAMENTO (CEE) N. 979/89 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 3779/88 relativo al rimborso del prelievo di corresponsabilità nel settore dei cereali previsto dai regolamenti (CEE) n. 2040/86 e (CEE) n. 1432/88 per quanto riguarda le prime trasformazioni effettuate per conto di un produttore

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 166/89 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5 e l'articolo 4 ter,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3779/88 della Commissione (3) prevede, in seguito alla sentenza emessa dalla Corte di giustizia nella causa 300/86, il rimborso ai produttori degli importi del prelievo di corresponsabilità trattenuti su talune operazioni di trasformazione;

considerando che gli interessati devono inoltrare le domande di rimborso entro il 31 marzo 1989; che l'osservanza di questa scadenza è resa aleatoria da difficoltà d'ordine amministrativo; che, per ovviare a tali difficoltà, occorre prorogare di un mese il termine d'inoltro delle domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3779/88, i termini « anteriormente al 31 marzo 1989 » sono sostituiti dai seguenti « entro il 30 aprile 1989 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 20 del 25. 1. 1989, pag. 16.

(3) GU n. L 332 del 3. 12. 1988, pag. 17.

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