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Document 31989R0358

    Regolamento (CEE) n. 358/89 della Commissione del 13 febbraio 1989 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco

    GU L 42 del 14.2.1989, p. 19–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/358/oj

    31989R0358

    Regolamento (CEE) n. 358/89 della Commissione del 13 febbraio 1989 che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco

    Gazzetta ufficiale n. L 042 del 14/02/1989 pag. 0019 - 0020


    *****

    REGOLAMENTO (CEE) N. 358/89 DELLA COMMISSIONE

    del 13 febbraio 1989

    che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di rose a fiore grande originarie del Marocco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

    considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

    considerando che i regolamenti (CEE) n. 3005/88 (3), (CEE) n. 3175/88 (4), (CEE) n. 3552/88 (5) e (CEE) n. 4078/88 (6) del Consiglio determinano l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

    considerando che l'articolo 2, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce che il dazio doganale preferenziale è ripristinato, per un determinato prodotto e una determinata origine, se i prezzi del prodotto importato (al lordo del dazio a tasso pieno), per il 70 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi comunitari, sono uguali o superiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione per un periodo, a decorrere dall'applicazione effettiva della sospensione del dazio preferenziale:

    - di due giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) di tale regolamento,

    - di tre giorni di mercato consecutivi, dopo una sospensione in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale regolamento;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 3557/88 della Commissione (7) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

    considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88 (9), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

    considerando che ai fini del funzionamento normale del regime occorre considerare per il calcolo dei prezzi all'importazione:

    - per le monete che mantengono la reciproca fluttuazione entro un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui è applicato un coefficiente correttore di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (11),

    - per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi in contante di ciascuna moneta, constatato durante un periodo determinato, rispetto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e di detto coefficiente;

    considerando che per le rose a fiore grande originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 3552/88 è stato sospeso dal regolamento (CEE) n. 53/89 della Commissione (12);

    considerando che in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande originarie del Marocco; che occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per le importazioni di rose a fiore grande (codice NC ex 0603 10 51) originarie del Marocco il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CEE) n. 3552/88 è ripristinato a decorrere dal 14 febbraio 1989.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 14 febbraio 1989.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1989.

    Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

    (2) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.

    (3) GU n. L 271 dell'1. 10. 1988, pag. 7.

    (4) GU n. L 283 del 18. 10. 1988, pag. 1.

    (5) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 2.

    (6) GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 8.

    (7) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 9.

    (8) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

    (9) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8.

    (10) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

    (11) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

    (12) GU n. L 9 del 12. 1. 1989, pag. 19.

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