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Document 31989D0531
89/531/EEC: Council Decision of 25 September 1989 designating a reference laboratory for the identification of foot-and-mouth disease virus and determining the functions of that laboratory
89/531/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 1989, che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni
89/531/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 1989, che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni
GU L 279 del 28.9.1989, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2004; abrogato da 32003L0085
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Repealed by | 32003L0085 |
89/531/CEE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 1989, che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni
Gazzetta ufficiale n. L 279 del 28/09/1989 pag. 0032 - 0033
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 30 pag. 0144
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 30 pag. 0144
***** DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 settembre 1989 che designa un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica e ne fissa le attribuzioni (89/531/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (1), in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, considerando che, conformemente all'articolo 11 della direttiva 85/511/CEE, occorre designare un laboratorio di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica; che è altresì necessario pecisare le attribuzioni di tale laboratorio, nonché le modalità secondo cui esso deve coordinare gli standard e i metodi di diagnosi dell'afta epizootica applicati nei singoli Stati membri; considerando che il laboratorio di riferimento dovrà costituire e conservare mezzi diagnostici da fornire, se necessario, ai laboratori nazionali, in modo che questi ultimi possano eseguire le diagnosi in modo uniforme; che tale laboratorio di riferimento dovrà organizzare prove comparate e corsi di specializzazione per gli esperti, nonché elaborare sistemi di gestione dei dati e delle informazioni ad uso della Commissione e degli Stati membri; considerando che il laboratorio di riferimento deve operare in condizioni di sicurezza contro la diffusione del virus; che esso dovrà fornire indicazioni di massima sulle relative misure di sicurezza da applicare nei vari laboratori nazionali; considerando che dovrà essere concluso un contratto concernente il laboratorio di riferimento che preveda un aiuto finanziario appropriato iscritto nel bilancio generale delle Comunità europee, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il collegamento tra i laboratori in materia di diagnosi dell'afta epizootica e l'espletamento delle funzioni di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica sono assicurati da « The Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, England », in appresso denominato « laboratorio di riferimento ». Articolo 2 Al laboratorio di riferimento sono assegnati i seguenti compiti: 1) garantire il coordinamento tra i laboratori nazionali relativamente agli standard e ai metodi di diagnosi dell'afta epizootica nonché, se necessario, di diagnosi differenziale, applicati in ciascuno Stato membro, in particolare: a) raccogliendo campioni del campo provenienti dagli Stati membri e da taluni paesi terzi, al fine di determinare l'identità; b) fornendo la tipizzazione e caratterizzando compiutamente i ceppi di virus dell'afta epizootica presenti nei campioni di cui alla lettera a) e comunicando immediatamente alla Commissione e agli Stati membri interessati i risultati di queste ricerche; c) costituendo e tenendo costantemente aggiornata una collezione di ceppi di virus dell'afta epizootica; d) costituendo e conservando una collezione di sieri specifici contro i differenti ceppi di virus dell'afta epizootica; 2) sostenere i laboratori nazionali nelle loro funzioni, in particolare: a) provvedendo alla conservazione e alla fornitura ai laboratori nazionali di linee cellulari da utilizzare nelle diagnosi, nonché di virus e/o di antigeni inattivati, di sieri standard e di altri agenti di riferimento; b) organizzando e realizzando periodicamente prove comparate di diagnosi dell'afta epizootica a livello comunitario e provvedendo regolarmente alla trasmissione dei risultati di dette prove alla Commissione e agli Stati membri; 3) fornire informazioni, la formazione e la formazione specialistica, in particolare: a) raccogliendo e trasmettendo alla Commissione e agli Stati membri dati ed informazioni circa i metodi utilizzati per la diagnosi e la diagnosi differenziale; b) definendo ed applicando le disposizioni necessarie per la formazione specialistica di esperti in diagnosi di laboratorio, ai fini dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche; c) organizzando incontri annuali, in occasione dei quali i rappresentanti dei laboratori nazionali possano esaminare le tecniche diagnostiche e l'andamento del coordinamento. Articolo 3 1. Il laboratorio di riferimento opera in accertate condizioni di sicurezza contro la diffusione del virus, conformemente a quanto precisato nei « Minimum standards for Laboratories working with FMDV in vitro and in vivo » - European Commission for the control of foot and mouth disease - 26a sessione, Roma, aprile 1985. 2. Il laboratorio di riferimento definisce e raccomanda ai laboratori nazionali le misure di sicurezza contro la diffusione del virus da prendere nel quadro della diagnosi dell'afta epizootica, conformandosi agli standard minimi di cui al paragrafo 1. Articolo 4 Gli stanziamenti necessari per le spese occasionate dall'azione di cui agli articoli 2 e 3 sono iscritti nel bilancio generale delle Comunità europee, sezione « Commissione ». Articolo 5 L'esecuzione dell'azione di cui gli articoli 2 e 3 è assicurata dalla stipulazione di un contratto tra la Commissione e i responsabili del laboratorio di riferimento. Articolo 6 L'azione di cui agli articoli 2 e 3 si limita ad un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della firma del contratto di cui all'articolo 5. Prima dello spirare di tale periodo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide se è necessario prorogare detta azione o modificare la presente decisione. Articolo 7 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989. Per il Consiglio Il Presidente H. NALLET (1) GU n. L 315 del 26. 11. 1985, pag. 11.