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Document 31989D0415

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1989 recante adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica (DOSES) (89/415/CEE)

GU L 200 del 13.7.1989, p. 46–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/06/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/415/oj

31989D0415

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1989 recante adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica (DOSES) (89/415/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 200 del 13/07/1989 pag. 0046 - 0049


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 giugno 1989 recante adozione di un programma specifico di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica (DOSES) (89/415/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 130 Q, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo 130 K del trattato prevede che il programma quadro sia attuato mediante programmi specifici sviluppati nell'ambito di ciascuna azione;

considerando che l'informazione statistica può utilmente contribuire a definire e controllare le attività economiche e l'espansione, compiti che, unitamente ad altri, l'articolo 2 del trattato assegna alla Comunità;

considerando che con la decisione 87/516/Euratom, CEE concernente il programma quadro per le azioni comunitarie di ricerca e di sviluppo tecnologico (1987-1991) (4), modificata dalla decisione 88/193/CEE, Euratom (5), il Consiglio ha approvato lo sviluppo di strumenti statistici quale obiettivo che rientra nell'ambito dell'azione «Prospettiva e valutazione ed altre azioni di supporto (statistiche comprese)»;

considerando che è necessario incentivare le imprese per le quali tale iniziativa è rilevante, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi di ricerca e sviluppo tecnologico e di appoggiare i loro sforzi in materia di cooperazione;

considerando che è importante promuovere la ricerca di base o applicata di inconfutabile utilità per lo sviluppo delle statistiche, ma la cui redditività a breve termine non è garantita;

considerando che un coordinamento tra Stati membri consente di limitare la incompatibilità, le sovrapposizioni, le ridondanze;

considerando che è auspicabile intensificare ulteriormente gli scambi di nuove esperienze sui sistemi esperti di statistica tra gli Stati membri;

considerando che, nell'attuale contesto di sviluppo delle reti di informazioni, segnatamente statistiche, la messa a punto di strumenti statistici risulta essere un complemento utile, se non addirittura indispensabile, a un'utilizzazione ottimale delle informazioni;

considerando che lo sviluppo di strumenti statistici consentirà di incrementare la produttività del lavoro;

considerando l'interesse insito nel generalizzare il ricorso all'informazione statistica facilitando l'accesso a detta informazione;

considerando che la decisione 87/516/Euratom, CEE stabilisce che un obiettivo specifico della ricerca comunitaria dovrà essere rafforzare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria europea, in particolare nei settori strategici della tecnologia avanzata, e incoraggiare l'industria rendendola più competitiva su scala internazionale; che la stessa decisione stabilisce inoltre che l'azione comunitaria è giustificata qualora contribuisca tra l'altro a migliorare la coesione economica e sociale della Comunità e a promuovere il suo armonioso sviluppo globale, restando nel contempo coerente con la ricerca dell'eccellenza scientifica e tecnica; che si prevede che l'azione «DOSES» contribuirà al conseguimento di tali obiettivi;

considerando che il comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST) è stato consultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1 È adottato un programma specifico di ricerca e di sviluppo di sistemi esperti in statistica (DOSES) per la Comunità economica europea, quale definito nell'allegato I, per un periodo di quattro anni a decorrere dal 27 giugno 1989.

Articolo 2 L'importo stimato necessario per il contributo della Comunità all'esecuzione del programma ammonta a 4 milioni di ECU, ivi comprese le spese per un organico di un agente.

La ripartizione degli stanziamenti è fornita a titolo indicativo nell'allegato II.

Articolo 3 Le norme particolareggiate per l'esecuzione del programma figurano nell'allegato I.

Articolo 4 La Commissione effettua una revisione nel corso del secondo anno di esecuzione del programma e riferisce in merito ai risultati di esso al Parlamento europeo e al Consiglio. Essa presenta, se necessario, proposte di modifica o di ampliamento del programma.

Al termine del programma, la Commissione effettua una valutazione dei risultati e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio.

Le relazioni di cui al primo e secondo comma dovranno essere fatte con riferimento agli obiettivi definiti nell'allegato I della presente decisione e conformemente all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 87/516/Euratom, CEE.

Articolo 5 La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma.

La Commissione è assistita da un comitato di carattere consultivo, in appresso denominato «comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

I contratti conclusi dalla Commissione definiranno i diritti e gli obblighi di ciascuna parte, in particolare le modalità per la diffusione, la protezione e lo sfruttamento dei risultati della ricerca.

Articolo 6 1. La Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il

presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

2. Il parere è iscritto a verbale del comitato; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

3. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7 1. La Commissione è autorizzata a negoziare, conformemente all'articolo 130 N del trattato, accordi con paesi terzi europei e organizzazioni internazionali, in particolare l'OCSE e i suoi paesi membri e paesi che partecipano alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST) e con i paesi che hanno concluso accordi quadro di cooperazione S/T con la Comunità, al fine di implicarli interamente o parzialmente nelle azioni concertate del programma.

2. Prima di avviare i negoziati di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta il Consiglio sull'opportunità e sulle direttive dei negoziati stessi; essa terrà pienamente conto del punto di vista del Consiglio.

3. Nei casi in cui è stato concluso un accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra paesi terzi europei e la Comunità europea, le organizzazioni e le imprese con sedi in tali paesi possono, in base alle condizioni che saranno stabilite conformemente alla procedura prevista all'articolo 6 e in base al criterio del vantaggio reciproco, essere associati ad un progetto intrapreso nell'ambito del programma.

Articolo 8 Gli Stati membri sono i destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 giugno 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SOLANA MADARIAGA

(1) GU n. C 203 del 4. 8. 1988, pag. 5.

(2) GU n. C 47 del 27. 2. 1989, pag. 80 e GU n. C 158 del 26. 6. 1989.

(3) GU n. C 56 del 6. 3. 1989, pag. 8.

(4) GU n. L 302 del 24. 10. 1987, pag. 1.

(5) GU n. L 89 del 6. 4. 1988, pag. 35. ALLEGATO I OBIETTIVI DEL PROGRAMMA E RIASSUNTO DEL PROGRAMMA DI LAVORO Le azioni riguardano l'uso di tecniche avanzate di trattamento dell'informazione in ambito statistico: in particolare le applicazioni di architetture di tipo sistema esperto all'insieme dei trattamenti statistici.

Tali azioni tendono a rispondere alle esigenze degli Stati membri di promuovere norme per i sistemi a base di conoscenza, che possano costituire le fondamenta sulle quali sviluppare sistemi esperti di dimensione comunitaria nei vari settori della statistica.

Il programma è costituito da due parti. La parte I comprende l'organizzazione di azioni concertate; la parte II comprende progetti di ricerca e sviluppo ritenuti prioritari nel campo della statistica ufficiale ed è suddivisa in quattro temi.

PARTE I

Azioni concertate

Questa parte del programma tratta del coordinamento a livello comunitario delle attività che presentano un interesse generale per gli Stati membri e che rispondono ai criteri sotto illustrati. La Commissione metterà a disposizione una struttura atta a selezionare le azioni sulla base delle proposte presentate dagli ambienti interessati e che fornirà un'assistenza finanziaria nell'organizzazione di tali azioni.

Sono suscettibili di azioni concertate:

- i soggetti che, a causa della loro natura, presentano un carattere internazionale;

- i problemi che si pongono in modo simile nei diversi Stati membri (ed eventualmente presso i servizi della Commissione) e per i quali le parti possono trarre vantaggio da un'azione comune;

- i problemi che occorre risolvere allo scopo di un'armonizzazione;

- i problemi che si pongono in occasione dell'elaborazione di dati riservati.

Tali azioni hanno la caratteristica essenziale di consentire ad un numero minimo di partecipanti di affrontare di concerto settori che presentano un interesse comune e di scambiarsi i risultati ottenuti.

Esse si concentrano su progetti atti a fornire risultati entro termini relativamente brevi (da 2 a 3 anni).

PARTE II

Azioni a spese ripartite

I lavori di ricerca saranno eseguiti nell'ambito di contratti di ricerca a spese ripartite da aggiudicare ad organismi di ricerca, imprese e altre organizzazioni residenti nella Comunità. La partecipazione finanziaria della Comunità non supererà in linea di massima il 50 % della spesa totale, mentre il resto è normalmente a carico dei contraenti. Per quanto concerne le università e gli istituti di ricerca che realizzano progetti, la Comunità potrà accollarsi fino al 100 % della spesa supplementare. I lavori saranno condotti nei campi riportati in appresso:

Tema 1:

Studio verticale: elaborazione di una catena completa di trattamento automatizzato dell'informazione, dalla raccolta alla diffusione, in un campo particolare (come prototipo per altri campi e come quadro di riferimento per gli altri temi)

Tema 2:

Documentazione dei dati e dei metodi statistici

Tema 3:

Accesso all'informazione statistica

Tema 4:

Previsione.

Modalità di attuazione

I contratti di cui alla parte I sono aggiudicati applicando la procedura della licitazione privata. I partecipanti finanziano la loro parte del lavoro da svolgere e saranno informati di tutti i risultati.

I contratti di cui alla parte II sono aggiudicati in applicazione della procedura della gara pubblica d'appalto. Essi prevedono la partecipazione di almeno due partner indipendenti uno dall'altro con sedi in Stati membri diversi. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e altri annunci saranno pubblicati sulle riviste scientifiche specializzate nel campo.

ALLEGATO II ASSEGNAZIONE DEGLI STANZIAZIAMENTI, FORNITA A TITOLO INDICATIVO (milioni di ecu)

PARTE II: Azioni concertate 0,5

PARTE II: Azioni a spese ripartite3,0

Spese per personale e spese amministrative 0,5

TOTALE 4,0

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