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Document 31989D0300

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1989 concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (89/300/CEE) (89/300/CEE)

GU L 122 del 3.5.1989, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/300/oj

31989D0300

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1989 concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (Italia) (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) (89/300/CEE) (89/300/CEE) -

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 03/05/1989 pag. 0022 - 0024


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 1989

concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale per il finanziamento di un programma nazionale di interesse comunitario nel quadro del Programma integrato mediterraneo per la regione Puglia (Italia)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(89/300/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/85 (2), in particolare gli articoli da 10 a 14,

considerando che il governo italiano, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2088/85 del Consiglio (3), ha presentato alla Commissione in data del 30 dicembre 1986 un Programma integrato mediterraneo (PIM) per la regione Puglia al fine di ottenere un cofinanziamento dalla Comunità;

considerando che la Commissione, con la decisione del 12 ottobre 1988, ha approvato il PIM Puglia in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85;

considerando che esiste all'interno del PIM Puglia un insieme di misure che presentano le caratteristiche di un programma nazionale di interesse comunitario (PNIC) ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (CEE) n. 1787/84, e che queste misure possono essere oggetto di un contributo FESR;

considerando che la presentazione del PIM Puglia può essere ritenuta, in queste condizioni, ugualmente come una domanda di finanziamento delle dette misure e che la data del 30 dicembre 1986 può anche essere ritenuta come quella della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1787/84;

considerando che il PNIC concerne, come il PIM Puglia, il periodo dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1992 incluso;

considerando che, tenuto conto dei tassi di partecipazione comunitaria definiti dal PIM Puglia approvato dalla Commissione nel rispetto delle disposizioni che regolano i diversi mezzi di finanziamento comunitario, un contributo massimo di 54 254 000 ECU può essere concesso al governo italiano per il presente PNIC;

considerando che gli impegni di bilancio relativi all'esecuzione del PNIC saranno realizzati per quote annuali secondo l'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 1787/84;

considerando che, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2088/85 e in deroga all'articolo 11, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1787/84, il comitato consultivo creato dal predetto articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2088/85 è stato consultato ed ha dato un parere positivo;

considerando che tutte le condizioni per la concessione del contributo del fondo sono soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma nazionale d'interesse comunitario che fa parte del PIM Puglia nella versione adottata dalla Commissione il 12 ottobre 1988 è approvato e costituisce

il contratto di programma secondo l'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1787/84. Il programma copre il periodo che va dal 1o gennaio 1988 al 31 dicembre 1992.

Articolo 2

L'intervento del FESR di cui è beneficiario il presente programma non può eccedere 54 254 000 ECU, questo ammontare corrisponde ad un tasso medio del 49 % dell'insieme delle spese pubbliche considerate nel programma che ammontano a 110 844 000 ECU.

Il tasso di partecipazione del FESR relativo alle diverse misure che saranno finanziate nel quadro del PIM Puglia è precisato nel piano di finanziamento dello stesso PIM.

Articolo 3

La presente decisione vale come impegno della prima quota annuale del concorso finanziario per un ammontare di 5 486 000 ECU, conformemente al piano di finanziamento ripreso nel testo del PIM Puglia; l'impegno delle quote annuali successive è realizzato nei limiti delle disponibilità di bilancio ed in funzione dello stato di avanzamento del programma.

Articolo 4

Le operazioni oggetto di aiuto nel quadro di questo programma devono essere eseguite in conformità alle disposizioni delle direttive del Consiglio 71/305/CEE (1) e 77/62/CEE (2) concernenti gli appalti pubblici.

Articolo 5

Quando il programma concerne le azioni di valorizzazione del potenziale di sviluppo endogeno per le quali un contributo è accordato nel quadro di questa decisione e quando queste misure si riferiscono alla fornitura di servizi o prestazioni specifiche alle imprese, gli aiuti nazionali cumulati con il contributo del FESR non possono coprire più dell'80 % della spesa delle imprese stesse.

Articolo 6

Il mancato rispetto di una delle condizioni menzionate nella presente decisione o nel programma nazionale di interesse comunitario autorizzerà la Commissione a ridurre o annullare il contributo concesso con la presente decisione; la Commissione potrà in questo caso chiedere la restituzione totale o parziale del contributo già versato al beneficiario della decisione. Queste riduzioni, annullamenti o richieste di rimborso non potranno peraltro effettuarsi che dopo che il beneficiario avrà l'occasione di sottoporre le sue osservazioni entro il termine previsto a questo fine dalla Commissione.

Articolo 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1989.

Per la Commissione

Bruce MILLAN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 169 del 28. 6. 1984, pag. 1.

(2) GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 40.

(3) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.

(1) GU n. L 185 del 16. 8. 1971, pag. 5.

(2) GU n. L 13 del 15. 1. 1977, pag. 1.

ALLEGATO

PIM - ITALIA

PUGLIA

Tabella ricapitolativa degli impegni FESR

(in 1 000 ECU)

1.2.3.4.5.6 // // // // // // // // 1988 // 1989 // 1990 // 1991-1992 // 1988-1992 // Impegni FESR // 5 486 // 17 674 // 17 144 // 13 950 // 54 254 // // // // // // // Spese pubbliche per gli interventi FESR // // // // // 110 844 // // // // // //

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