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Document 31989D0123

89/123/CEE: Decisione della Commissione del 26 gennaio 1989 recante approvazione di un programma specifico relativo al bestiame, alle carni bovine, al pollame e al settore delle uova nella regione autonoma delle Azzorre, notificato dal governo portoghese a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

GU L 45 del 17.2.1989, p. 31–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/123/oj

31989D0123

89/123/CEE: Decisione della Commissione del 26 gennaio 1989 recante approvazione di un programma specifico relativo al bestiame, alle carni bovine, al pollame e al settore delle uova nella regione autonoma delle Azzorre, notificato dal governo portoghese a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 045 del 17/02/1989 pag. 0031 - 0032


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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1989

recante approvazione di un programma specifico relativo al bestiame, alle carni bovine, al pollame e al settore delle uova nella regione autonoma delle Azzorre, notificato dal governo portoghese a norma del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(89/123/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, del 15 febbraio 1977, relativo ad un'azione per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (2), in particolare l'articolo 5,

considerando che, in data 30 ottobre 1987, il governo portoghese ha notificato un programma specifico relativo al settore della carne nella regione autonoma delle Azzorre, integrandolo con ulteriori dati il 1o luglio 1988;

considerando che detto programma specifico prevede la razionalizzazione e l'adattamento delle condizioni di commercializzazione di animali vivi e delle condizioni di commercializzazione e di trasformazione della carne, dei prodotti a base di carne e delle uova al fine di potenziare la capacità concorrenziale del settore e di incrementare il valore della produzione; che esso costituisce pertanto un programma ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 355/77;

considerando che, per tener conto della mancanza di taluni tipi di impianti (calibratura e imballaggio delle uova), della distanza fra le isole e fra queste ultime e il continente, sarebbe opportuno estendere il punto B.2.12 lettera a) dei criteri adottati dalla Commissione per la scelta dei progetti che possono fruire del finanziamento ai sensi del regolamento (CEE) n. 355/77 (1) per poter includere nel programma gli investimenti che riguardano un incremento delle capacità di macellazione del pollame nonché della capacità di calibratura e di imballaggio delle uova;

considerando che, per tener conto di quanto detto in precedenza nonché della necessità di evitare trasporti di animali vivi per via marittima, sarebbe opportuno autorizzare il finanziamento di progetti che riguardano segnatamente quei macelli che altrove potrebbero essere considerati di dimensioni così ridotte da non poter fruire di un finanziamento;

considerando che l'approvazione di tale programma non riguarda gli investimenti concernenti i prodotti non compresi nell'allegato II del trattato;

considerando che l'approvazione di tale programma non riguarda gli investimenti relativi a magazzini frigoriferi, esclusi quelli ammessi agli impianti di lavorazione e/o trasformazione;

considerando che l'approvazione di tale programma non riguarda gli investimenti relativi a macelli ed altre attrezzature non conformi alla legislazione sanitaria della Comunità;

considerando che il programma reca un numero sufficiente dei dati prescritti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 355/77 dai quali risulta che gli obiettivi enunciati all'articolo 1 del citato regolamento possano essere conseguiti nel settore della carne nella regione autonoma delle Azzorre;

considerando che il termine fissato per l'esecuzione di tale programma non supera la durata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g) del citato regolamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il programma relativo alla commercializzazione di animali vivi, nonché alla trasformazione e alla commercializzazione delle carni, di prodotti a base di carne e delle uova nella regione autonoma delle Azzorre, notificato dal governo portoghese il 30 ottobre 1987 e completato con ulteriori dati il 1o luglio 1988, in conformità del regolamento (CEE) n. 355/77 del Consiglio, è approvato.

2. L'approvazione di tale programma non riguarda gli investimenti concernenti:

- i prodotti non compresi nell'allegato II;

- i magazzini frigoriferi non ammessi ad impianti di lavorazione e/o commercializzazione;

- i macelli ed altre attrezzature non conformi alla legislazione sanitaria della Comunità.

3. L'approvazione di tale programma riguarda altresì gli investimenti che comportano un incremento della capacità di macellazione del pollame, delle capacità di calibratura e di imballaggio delle uova nonché progetti che altrove potrebbero essere considerati di portata troppo modesta per fruire di un finanziamento.

Articolo 2

Il Portogallo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1.

(3) GU n. C 79 del 26. 3. 1987, pag. 3.

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