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Document 31989D0064
89/64/EEC, Euratom, ECSC: COMMISSION Decision of 22 November 1988 adjusting the weightings applicable from 1 May 1988 to the remuneration of officials of the European Communities serving in non-member countries
89/64/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione del 22 novembre 1988 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o maggio 1988 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
89/64/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione del 22 novembre 1988 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o maggio 1988 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
GU L 29 del 31.1.1989, p. 55–56
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1988
89/64/CEE, Euratom, CECA: Decisione della Commissione del 22 novembre 1988 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o maggio 1988 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo
Gazzetta ufficiale n. L 029 del 31/01/1989 pag. 0055 - 0056
***** DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 1988 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o maggio 1988 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (89/64/CEE, EURATOM, CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2339/88 (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma dell'allegato X, considerando che con il regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2176/88 del Consiglio (3) sono stati fissati, in applicazione dell'articolo 13, primo comma dell'allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili, a decorrere dal 1o gennaio 1988, alle retribuzioni pagate ai funzionari in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio; considerando che nel corso degli ultimi mesi la Commissione ha proceduto a diversi adeguamenti di detti coefficienti correttori (4), conformemente all'articolo 13, secondo comma dell'allegato X dello statuto; considerando che è opportuno adeguare, a decorrere dal 1o maggio 1988, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati, DECIDE: Articolo unico Con efficacia dal 1o maggio 1988, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo, corrisposte nella moneta del paese in cui prestano servizio, sono adeguati come indicato in allegato. I tassi di cambio utilizzati per il pagamento di tali retribuzioni sono quelli utilizzati per l'esecuzione del bilancio delle Comunità europee per il mese che precede la data di efficacia della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1988. Per la Commissione Henning CHRISTOPHERSEN Vicepresidente (1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. (2) GU n. L 204 del 29. 7. 1988, pag. 5. (3) GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 4. (4) Vedi pagina 53 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO 1.2 // // // Sede di servizio // Coefficiente correttore // // // Brasile // 48,20 // Ciad // 147,64 // Congo // 127,16 // Gambia // 76,10 // Haiti // 74,40 // Lesotho // 52,99 // Libano // 48,11 // Madagascar // 53,90 // Messico // 49,19 // Mozambico // 24,43 // Sudan // 69,34 // Tanzania // 35,87 // Turchia // 48,54 // Uganda // 126,71 // Zambia // 49,79 // Zimbabwe // 56,32 // //