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Document 31988R4110
Council Regulation (EEC) No 4110/88 of 21 December 1988 derogating from Regulation (EEC) No 3220/84 as regards the application of the Community scale for grading pig carcases in Greece
REGOLAMENTO (CEE) N. 4110/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 che deroga al regolamento (CEE) n. 3220/84 per quanto riguarda l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino in Grecia
REGOLAMENTO (CEE) N. 4110/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 che deroga al regolamento (CEE) n. 3220/84 per quanto riguarda l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino in Grecia
GU L 361 del 29.12.1988, p. 4–4
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1989
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Derogation | 31984R3220 | deroga | articolo 6 | 30/06/1989 |
REGOLAMENTO (CEE) N. 4110/88 DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1988 che deroga al regolamento (CEE) n. 3220/84 per quanto riguarda l'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino in Grecia
Gazzetta ufficiale n. L 361 del 29/12/1988 pag. 0004 - 0004
***** REGOLAMENTO ( CEE ) N . 4110/88 DEL CONSIGLIO DEL 21 DICEMBRE 1988 CHE DEROGA AL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3220/84 PER QUANTO RIGUARDA L'APPLICAZIONE DELLA TABELLA COMUNITARIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN GRECIA IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE, VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, VISTO IL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2759/75 DEL CONSIGLIO, DEL 29 OTTOBRE 1975, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLE CARNI SUINE ( 1 ), MODIFICATO DA ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3906/87 ( 2 ), IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 2 E L'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 5, VISTA LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE, CONSIDERANDO CHE SECONDO L'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3220/84 DEL CONSIGLIO, DEL 13 NOVEMBRE 1984, CHE DETERMINA LA TABELLA COMUNITARIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO ( 3 ), MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3530/86 ( 4 ), TALE TABELLA DEVE DIVENTARE OPERATIVA ENTRO IL 1O GENNAIO 1989; CONSIDERANDO CHE LA REPUBBLICA ELLENICA HA CHIESTO, DATE LE PARTICOLARI DIFFICOLTA DA ESSA REGISTRATE NELL'INTRODUZIONE DI DETTA TABELLA, UN TERMINE SUPPLEMENTARE PER APPLICARLA; CHE IN TALE STATO MEMBRO I PREZZI DEI SUINI MACELLATI SONO SEMPRE DERIVATI DAI PREZZI DEI SUINI VIVI REGISTRATI SUI MERCATI O NEI CENTRI DI QUOTAZIONE; CHE, AL FINE DI TENER CONTO DI TALE SITUAZIONE, OCCORRE CONSENTIRE ALLA REPUBBLICA ELLENICA DI INTRODURRE I NUOVI METODI DI CLASSIFICAZIONE ENTRO IL 30 GIUGNO 1989, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 IN DEROGA ALL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 3220/84, I PREZZI DEI SUINI MACELLATI POSSONO ESSERE DERIVATI IN GRECIA, FINO AL 30 GIUGNO 1989, DAI PREZZI DEI SUINI VIVI REGISTRATI SUI MERCATI O NEI CENTRI DI QUOTAZIONE . ARTICOLO 2 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES, ADDI 21 DICEMBRE 1988 . PER IL CONSIGLIO IL PRESIDENTE V . PAPANDREOU ( 1 ) GU N . L 282 DELL'1 . 11 . 1975, PAG . 1 . ( 2 ) GU N . L 370 DEL 30 . 12 . 1987, PAG . 11 . ( 3 ) GU N . L 301 DEL 20 . 11 . 1984, PAG . 1 . ( 4 ) GU N . L 326 DEL 21 . 11 . 1986, PAG . 8 .